Questa è la richiesta che il giovane sindacato, in attesa di partecipare ai tavoli negoziali, invia ai membri della Commissione paritetica che si riunisce, per la prima volta, in Aran, il 20 novembre, per discutere dell’articolo 34 del CCNL sulla revisione dell’ordinamento professionale, fermo al 1976, dopo quattro mesi dalla scadenza della consegna della relazione originariamente prevista per luglio 2018.
In occasione della convocazione delle organizzazioni sindacali da parte dell’Aran, domani 20 novembre, per l’avvio dei lavori della Commissione che dovrà provvedere al riordinamento professionale del personale Ata (ai sensi dell’art. 34 del CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 sottoscritto il 19 aprile 2018), Anief non mancherà di far sentire la propria voce nell’interesse del riconoscimento della dignità professionale per la categoria degli Ata, ignorata per anni malgrado il suo operato rappresenti il nerbo fondamentale dell’organizzazione scolastica. La convocazione arriva dopo le numerose denunce che Anief, unitariamente ad altre organizzazioni di settore, ha sollevato per la chiusura di tutte le “code” contrattuali rimaste aperte nei settori della ricerca, della scuola, delle università e AFAM. Al fine di presentare proposte eque e innovative per la revisione dei profili del personale Ata, il sindacato chiede la piena garanzia da parte del Governo circa le risorse finanziarie necessarie per stabilizzare l’elemento perequativo e per dare regolarità ai rinnovi, come ha stabilito la sentenza della Corte Costituzionale del 2015.
Nella scuola si contano ben circa 250 mila lavoratori che non insegnano, ma che svolgono ogni giorno il loro operato apportando un prezioso contributo alla didattica e all’organizzazione scolastica, malgrado il loro lavoro non abbia il giusto riconoscimento: sono gli assistenti amministrativi, i tecnici di laboratorio, i collaboratori scolastici e i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi. Per mettere fine a questa iniqua situazione, Anief ha predisposto una serie di emendamenti al disegno di legge sul “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” AC n. 1334, finalizzati a valorizzazione finalmente la categoria che, in assoluto, anche secondo l’Aran, percepisce gli stipendi più bassi del pubblico impiego e addirittura in calo rispetto agli ultimi anni. Il giovane sindacato ritiene peraltro di fondamentale importanza introdurre “i profili di coordinatore tecnico e amministrativo delle segreterie, come del resto previsti dal legislatore ma mai attivati.
Il personale Ata di tutte le Aree svolge in modo prevalente, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, funzioni superiori non retribuite e non valorizzate: basti pensare che i livelli retribuitivi sono rimasti invariati dal 1976 ad oggi, a fronte di un titolo di studio richiesto superiore a quello originario del 1976 e ad un aumento notevole di mansioni e di responsabilità non previste originariamente nella corrispondente qualifica professionale. Sono, inoltre, ulteriormente aumentati i carichi di lavoro e le responsabilità a fronte dello stesso stipendio tabellare: ora occorre un diploma di scuola superiore o una laurea per gli assistenti amministrativi e un diploma di qualifica per i collaboratori scolastici, ma la retribuzione non è mai stata cambiata e corrisponde al 3° e 4° livello della carriera esecutiva.
Rammentiamo che i compiti e le mansioni del personale Ata sono disciplinate dall’attuale Contratto vigente (CCNL Scuola 2006-2009) all’art. 47 e dettagliate nella TABELLA ‘A’ allegata al Contratto. “1. I compiti del personale Ata sono costituiti: dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività. 2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. […] Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso”.
Anief propone, per tutti i profili Ata: una revisione della totalità delle attuali Aree o Profili che comporti un relativo adeguamento stipendiale a seguito di revisione dei livelli di qualifica; un piano di assunzioni per tutto il personale Ata, a copertura di tutti i posti disponibili e vacanti; la soppressione dei commi 332-333-334 della Legge 190 del 23 dicembre2014-Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) -riguardanti le supplenze brevi e l’organico del personale Ata. Inoltre, per valorizzare il ruolo di assistenti amministrativi, tecnici, collaboratori scolastici e Dsga richiede che si dia seguito ai suoi emendamenti proposti: attivazione di 12 mila posti in organico di diritto nella prospettiva di creare dopo vent’anni i profili di coordinatori di assistenti tecnici ad amministrativi; adeguamento dei livelli del personale agli altri profili della PA; corso di formazione per i candidati del 2010, ad una nuova sessione concorsuale per i passaggi verticali; immissione in soprannumero dei facenti funzioni al concorso Dsga con una quota riservata, alla fine della “temporizzazione”. Altresì, il nuovo sindacato aggiunge che per quanto concerne i compensi, i più bassi della P.A., bisogna ripristinare “le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011” e dire basta alle “discriminazioni tra lavoratori” di ruolo e precari; per gli stessi motivi, “è necessario estendere la carta docente e il relativo bonus anche” al personale Ata, come a quello educativo, oggi esclusi senza alcun tipo di spiegazione.
Anief denuncia inoltre il fatto che non sono mai stati organizzati i corsi di formazione dei dipendenti di ruolo graduati che hanno partecipato ai passaggi verticali nel 2010 (e che pertanto non sono mai stati assunti nella qualifica superiore) e che si rende necessario realizzare “una nuova procedura su tutte i profili attivabili in base ai molti posti vacanti e disponibili. Il fondo approvato dalla precedente legge di stabilità stanzia 50 milioni di euro per il 2018 e 150 milioni di euro per il 2019 al fine di potenziare l’organico dell’autonomia scolastica attraverso la trasformazione dell’organico di fatto in organico di diritto” di circa 12 mila unità lavorative Ata. Il sindacato ritiene inoltre che per chi abbia “superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione”, si debba dar luogo all’assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999”. Questo consentirebbe di dare una “risposta definitiva al problema del precariato scolastico e al contenzioso oggetto della procedura d’infrazione n. 2014/4231 pendente presso la Commissione europea sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa comunitaria dei contratti a termine”, prevedendo ovviamente l’allargamento della norma al personale Ata.
A livello stipendiale, bisogna da subito ripristinare “le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011”. Inoltre, “al personale supplente temporaneo, a partire dall’a. s. 2019/2020” va associata “la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018”, anche “alla luce della sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea sulla causa C-331/17 Sciotto sul precariato, al fine di non porre in essere discriminazioni tra lavoratori”, ad iniziare da quelli a tempo determinato e indeterminato. Per gli stessi motivi, “è necessario estendere la carta docente e il relativo bonus anche” al personale Ata ed educativo. Per quanto riguarda, infine, i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, “in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) riguardo all’abuso di contratti a tempo determinato nella scuola statale italiana, è necessario procedere alla riserva di una percentuale dei posti del nuovo concorso per” D.S.G.A. “in soprannumero di chi ha svolto tale funzione a tempo determinato per almeno 36 mesi anche non continuativi su posti vacanti e disponibili. La norma introduce la quota del 30% che doveva essere riservata nella mobilità professionale a seguito dello svolgimento dei corsi di formazione a completamento della valutazione dei passaggi verticali”. Il tutto, senza “nuovi oneri per la finanza pubblica”.
TABELLA A (allegata al CCNL 29/11/2007) /PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA 1.
L’unità dei servizi Ata è costituita dalle professionalità articolate nei profili di AREA del personale Ata individuati dalla presente tabella.
AREA D |
AREA C |
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’ orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrati vi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche. |
Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche 1. Amministrativo: attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure mediante l’utilizzazione di procedure informatiche. Sostituisce il DSGA. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell’area B. Coordina più addetti dell’area B. 2. Tecnico: attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta, anche mediante l’utilizzazione di procedure informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell’area di riferimento assegnata. In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica, è subconsegnatario con l’affidamento della custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine, nonché dei reparti di lavorazione. Conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell’area B. Coordina più addetti dell’area B. |
AREA B |
5 Area A s: |
Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta: 1. amministrativo –nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. 2. Tecnico -conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’ efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. Guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 3. Cucina -preparazione e confezionamento dei pasti, conservazione delle vivande, anche attraverso strumentazioni particolari, di cui cura l’ordinaria manutenzione. 4. Infermeria -organizzazione e funzionamento dell’infermeria dell’istituzione scolastica e cura delle relative dotazioni mediche, farmacologiche e strumentali. Pratiche delle terapie e delle misure di prevenzione prescritte. 5. Guardaroba -conservazione, custodia e cura del corredo degli alunni. Organizzazione e tenuta del guardaroba. |
Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche: Servizi scolastici -coordinamento dell'attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolge attività qualificata di assistenza all’handicap e di monitoraggio delle esigenze igienicosanitarie della scuola, in particolare dell'infanzia. Servizi agrari -attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite. |
AREA A |
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai Servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47. |
GLI EMENDAMENTI PREDISPOSTI DA ANIEF SUL PERSONALE ATA:
DISEGNO DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021
AC n. 1334
ART. 28.
(Assunzioni nella pubblica amministrazione)
d) È corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore scolastico e ata, dgsa, a partire dall’a. s. 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018.
e) In considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico, assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e ammnistrativi, sono rivisti i livelli di qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di appartenenza. A seguito d’inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi generali e ammnistrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo inferiore di assistente tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera.
Motivazione [Passaggio a uno o più livelli superiori del personale ATA e sostituzione della
temporizzazione con la ricostruzione di carriera per DSGA, lettera e]: in relazione ai
nuovi compiti affrontati dal personale ata della scuola dell’autonomia si vuole migliorare
l’inquadramento del livello salariale fermo al 1976.
X
All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “All’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola “docente” aggiungere “, del personale educativo e ata”; dopo le parole “di ruolo”, aggiungere “e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata”. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l’assegnazione a partire dal 2019 dei 200 milioni già stanziati per l’erogazione del bonus per valorizzare il merito. Conseguentemente, sono abrogati i commi 126, 127 e 128, dell’articolo 1 della suddetta legge, fatto salvo l’utilizzo del fondo ivi stanziati.
Motivazione [Estensione carta docente a precari, ata e personale educativo]: considerata la centralità della formazione del personale tra le linee guida di cui alla L. 107/2015 e la necessità di non discriminare tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato e/o tra personale docente, Ata ed educativo, è necessario estendere la carta docente e il relativo bonus anche alle altre categorie indicate. La copertura finanziaria per l’erogazione a nuovi 400 mila docenti e ata è garantita dal fondo fino ad oggi utilizzato come bonus per il merito.
XXIX
All’articolo 58, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “All’articolo 1, comma 605, della legge 29
dicembre 2017, è aggiunto il seguente periodo: “A tal fine, sono ammessi direttamente alle prove
scritte nel novero del 30% dei posti messi a concorso ad essi riservati.”
Motivazione [Ammissione in soprannumero al concorso DSGA]: in relazione ai
rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle
cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) riguardo all’abuso di contratti
a tempo determinato nella scuola statale italiana, è necessario procedere alla riserva di
una percentuale dei posti del nuovo concorso per direttori dei servizi generali ed
amministrativi per l’ammissione in soprannumero di chi ha svolto tale funzione a tempo
determinato per almeno 36 mesi anche non continuativi su posti vacanti e disponibili. La
norma introduce la quota del 30% che doveva essere riservata nella mobilità
professionale a seguito dello svolgimento dei corsi di formazione a completamento della
valutazione dei passaggi verticali. Non ci sono nuovi oneri per la finanza pubblica.
f) All’articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, sostituire la parola “otto” con
“diciotto”.
Motivazione [estensione della valutazione del servizio prestato quale facente
funzione DSGA]: è valutato il servizio svolto a partire dall’approvazione della direttiva
UE n. 70/1999 e dal recepimento nel nostro ordinamento con il decreto legislativo
165/2001. Non ci sono nuovi oneri per la finanza pubblica.
ART. 34.
(Rinnovo contrattuale 2019-2021)
IX
All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “Per il personale scolastico, sono
adottate le seguenti disposizioni particolari:
a) All’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la
legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le parole: “in esito a una specifica
sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della
scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria”; al medesimo comma, eliminare anche le parole
“nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle
risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale”. Conseguentemente,
sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle
indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011.”
b) All’articolo 485, comma 1, lettera h), primo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:
- eliminare la parola “predette”;
- sostituire le parole “scuole statali e pareggiate” con le parole “scuole statali, pareggiate e
paritarie”;
- sostituire le parole “è riconosciuto” con le parole “è interamente riconosciuto”;
- eliminare le parole “, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo
eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
c) All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “A tutto il personale scolastico a
tempo determinato si applica il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale
assunto a tempo indeterminato. Tali disposizioni hanno effetto a partire dal rinnovo
contrattuale disciplinato dal presente articolo. Agli eventuali oneri derivanti si provvede
attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al
comma 1, dell’articolo 21 della presente legge.
d) E’ corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore
scolastico e ata, dgsa, a partire dall’a. s. 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il
compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto
Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018.
e) In considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico,
assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e ammnistrativi,
sono rivisti i livelli di qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto
del titolo di studio conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di
appartenenza. A seguito d’inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi
generali e ammnistrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo inferiore di assistente
tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera.
f) Alla copertura degli eventuali oneri previsti dagli interventi di cui alle lettere a), b), c) del
presente comma si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il
reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell’articolo 21 della presente legge.
Motivazione [Ripristino fasce stipendiali personale scuola neo-assunto port 2011,
lettera a]: alla luce della sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea
sulla causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni liriche sinfoniche, al fine di
non porre in essere discriminazioni tra lavoratori, sulla mera ed ingiustificata base del
criterio temporale dell’assunzione, è necessario ripristinare le fasce stipendiali precedenti
a quelle riformulate ai sensi del CCNL Scuola del 4/8/2011.
X
All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “All’articolo 1, comma 121, della legge
13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola “docente” aggiungere “, del personale
educativo e ata”; dopo le parole “di ruolo”, aggiungere “e con contratto a tempo determinato di
qualsiasi durata”. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l’assegnazione a partire dal 2019 dei
200 milioni già stanziati per l’erogazione del bonus per valorizzare il merito. Conseguentemente,
sono abrogati i commi 126, 127 e 128, dell’articolo 1 della suddetta legge, fatto salvo l’utilizzo del
fondo ivi stanziati.
Motivazione [Estensione carta docente a precari, ata e personale educativo]:
considerata la centralità della formazione del personale tra le linee guida di cui alla L.
107/2015 e la necessità di non discriminare tra lavoratori a tempo determinato e a tempo
indeterminato e/o tra personale docente, Ata ed educativo, è necessario estendere la carta
docente e il relativo bonus anche alle altre categorie indicate. La copertura finanziaria per
l’erogazione a nuovi 400 mila docenti e ata è garantita dal fondo fino ad oggi utilizzato
come bonus per il merito.
ART. 54.
(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale già titolare di contratto di
collaborazione coordinata e continuativa presso le istituzioni scolastiche)
XV
All’articolo 54, alla fine del periodo, è inserito il seguente testo: “con l’attivazione, a partire dall’a.
s. 2018/2019, anche dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e
tecnici, al fine dell’indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali
di cui all’art. 4, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3
dicembre 2009. A tal fine, entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, è rideterminato
l’organico del personale ATA come disciplinato dal Decreto interministeriale del 22 giugno 2019,
ed è pubblicata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’Ordinanza con cui si
autorizzano le procedure relative ai passaggi d’area da una inferiore a quella superiore dei
collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici e amministrativi, per l’a. s. 2019/2020. Nello
stesso decreto, sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato
alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del
collocamento in una graduatoria utile per l’assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e
disponibili prima dell’attivazione delle nuove procedure. Per la copertura degli oneri derivanti dal
presente intervento, si dispone del fondo di cui all’articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre
2017, n. 205”.
Motivazione [Attivazione posti in organico profilo C personale ATA, corso di
formazione mobilità professionale graduatorie 2010 e indizione nuove procedure]:
dal 1994 sono stati individuati i profili di coordinatore tecnico e amministrativo delle
segreterie, peraltro previsti dal legislatore ma mai attivati. Inoltre non sono mai stati
organizzati i corsi di formazione dei dipendenti di ruolo graduati che hanno partecipato ai
passaggi verticali nel 2010 e che pertanto non sono mai stati assunti nella qualifica
superiore, mentre si rende necessario una nuova procedura su tutte i profili attivabili in
base ai molti posti vacanti e disponibili. Il fondo approvato dalla precedente legge di
stabilità stanzia 50 milioni di euro per il 2018 e 150 milioni di euro per il 2019 al fine di
potenziare l’organico dell’autonomia attraverso la trasformazione dell’organico di fatto in
organico di diritto.
ART. 58.
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e altre disposizioni in materia di
revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici)
XXV
All’articolo 58, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: All’articolo 4, comma 1, della legge 3
maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora per effetto della successione di
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti
vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi,
comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo
all’assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
Motivazione [Stabilizzazione precari della scuola in merito a procedura d’infrazione
2014/4231]: l’emendamento intende dare una risposta definitiva al problema del precariato
scolastico e al contenzioso oggetto della procedura d’infrazione n. 2014/4231 pendente
presso la Commissione europea sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa
comunitaria dei contratti a termine dopo l’approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e
le sentenze delle Sezione Unite della Corte di Cassazione a partire dalla n. 22552 del 7
novembre 2016. Il testo stralcia una parte dell’art. 1 del Disegno di Legge AS n. 355 a firma
del presidente della VII Commissione del Senato – Sen. Pittoni, in attesa di conoscere gli
esiti della causa C- 494/17 Rossato e dopo la pubblicazione della Sentenza del 25 ottobre
2018 della Corte di Giustizia Europea della causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle
fondazioni liriche sinfoniche. Nell’ordinamento giuridico relativo alla scuola italiana infatti
non esistono misure effettive che evitino o sanzionino gli abusi dei contratti a termine nei
posti vacanti e disponibili, venuti meno, peraltro, il divieto del rinnovo dei contratti, dopo le
36 mensilità su posto vacante e disponibile e il finanziamento delle misure risarcitorie decise
dai giudici del lavoro di cui ai commi 131 e 132 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107.
La norma coinvolge anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui al comma
11 art. 4 legge 3 maggio 1999 n. 124, e il personale delle Accademie e dei Conservatori di
cui al comma 12. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per
la finanza pubblica rispetto alla riduzione di spesa prevista, in quanto i supplenti con
contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso
trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo. Inoltre si continua ad applicare
l’invarianza finanziaria di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il
raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al
CCNI del 4/8/11. Si prevedono, inoltre, ulteriori risparmi dal venir meno delle richieste
risarcitorie intentate dai precari con 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibili nelle
cause presso i tribunali del lavoro contro lo Stato come risulta dalla giurisprudenza.
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