Per rilanciare il ruolo di assistenti amministrativi, tecnici, collaboratori scolastici e Dsga si dia seguito agli emendamenti predisposti dal giovane sindacato: dall'attivazione di 12 mila posti in organico di diritto per attivare dopo vent'anni i profili di coordinatori di assistenti tecnici ad amministrativi, all'adeguamento dei livelli del personale agli altri profili della Pa; dal corso di formazione per i candidati del 2010, ad una nuova sessione concorsuale per i passaggi verticali; dall'immissione in soprannumero dei facenti funzioni al concorso Dsga con una quota riservata, alla fine della “temporizzazione”. Sui compensi, i più bassi della PA, bisogna ripristinare “le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011”; dire basta alle “discriminazioni tra lavoratori” di ruolo e precari; per gli stessi motivi, “è necessario estendere la carta docente e il relativo bonus anche” al personale Ata, come a quello educativo, oggi entrambi esclusi senza alcun tipo di spiegazione.
Nella scuola ci sono circa 250 mila lavoratori che non insegnano, ma che svolgono ogni giorno un preziosissimo apporto alla didattica e all’organizzazione scolastica: sono gli assistenti amministrativi, i tecnici di laboratorio, i collaboratori scolastici e i Dsga, i Direttore dei servizi generali e amministrativi. Lo Stato continua però a negare loro gli elementi più naturali nel rapporto di lavoro: il turn over, i passaggi periodici di profilo professionale, la formazione e l’aggiornamento adeguato, l’accesso riservato ai pubblici concorsi. Per superare questa situazione di stallo, Anief ha predisposto una serie di emendamenti al disegno di legge sul “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” AC n. 1334, finalizzati a valorizzazione finalmente la categoria che, in assoluto, anche secondo l’Aran, percepisce gli stipendi più bassi del pubblico impiego e addirittura in calo rispetto agli ultimi anni.
Ecco che, allora, le modifiche alla manovra, ispirate da Anief e approdate nella Legge di Bilancio, intendono prima di tutta rivedere “i livelli di qualifica” del personale Ata “a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di appartenenza”, ma anche mettere mano all’inquadramento “del livello salariale fermo al 1976”, sostituendo la “temporizzazione” (che penalizza il servizio pregresso nel ruolo inferiore) con la ricostruzione di carriera.
Il giovane sindacato ritiene anche fondamentale introdurre “i profili di coordinatore tecnico e amministrativo delle segreterie, peraltro previsti dal legislatore ma mai attivati. Inoltre non sono mai stati organizzati i corsi di formazione dei dipendenti di ruolo graduati che hanno partecipato ai passaggi verticali nel 2010 e che pertanto non sono mai stati assunti nella qualifica superiore, mentre si rende necessario” attivare “una nuova procedura su tutte i profili attivabili in base ai molti posti vacanti e disponibili. Il fondo approvato dalla precedente legge di stabilità stanzia 50 milioni di euro per il 2018 e 150 milioni di euro per il 2019 al fine di potenziare l’organico dell’autonomia attraverso la trasformazione dell’organico di fatto in organico di diritto” di circa 12 mila unità lavorative Ata.
Inoltre, per chi ha “superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all’assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999”. Ciò avverrebbe, in particolare, come “risposta definitiva al problema del precariato scolastico e al contenzioso oggetto della procedura d’infrazione n. 2014/4231 pendente presso la Commissione europea sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa comunitaria dei contratti a termine”, prevedendo ovviamente l’allargamento della norma al personale Ata oltre che per “il personale delle Accademie e dei Conservatori”.
A livello stipendiale, bisogna da subito ripristinare “le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011”. Inoltre, “al personale supplente temporaneo, a partire dall’a. s. 2019/2020” va associata “la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018”, anche “alla luce della sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea sulla causa C-331/17 Sciotto sul precariato, al fine di non porre in essere discriminazioni tra lavoratori”, ad iniziare da quelli a tempo determinato e indeterminato. Per gli stessi motivi, “è necessario estendere la carta docente e il relativo bonus anche” al personale Ata ed educativo.
Per quanto riguarda, infine, i Dsga, i Direttori dei servizi generali e amministrativi, “in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) riguardo all’abuso di contratti a tempo determinato nella scuola statale italiana, è necessario procedere alla riserva di una percentuale dei posti del nuovo concorso per” Dsga “in soprannumero di chi ha svolto tale funzione a tempo determinato per almeno 36 mesi anche non continuativi su posti vacanti e disponibili. La norma introduce la quota del 30% che doveva essere riservata nella mobilità professionale a seguito dello svolgimento dei corsi di formazione a completamento della valutazione dei passaggi verticali”. Il tutto, senza “nuovi oneri per la finanza pubblica”.
GLI EMENDAMENTI PREDISPOSTI DA ANIEF SUL PERSONALE ATA:
DISEGNO DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021
AC n. 1334
ART. 28.
(Assunzioni nella pubblica amministrazione)
d) E’ corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore scolastico e ata, dgsa, a partire dall’a. s. 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018.
e) In considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico, assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e ammnistrativi, sono rivisti i livelli di qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di appartenenza. A seguito d’inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi generali e ammnistrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo inferiore di assistente tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera.
Motivazione [Passaggio a uno o più livelli superiori del personale ATA e sostituzione della
temporizzazione con la ricostruzione di carriera per DSGA, lettera e]: in relazione ai
nuovi compiti affrontati dal personale ata della scuola dell’autonomia si vuole migliorare
l’inquadramento del livello salariale fermo al 1976.
X
All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “All’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola “docente” aggiungere “, del personale educativo e ata”; dopo le parole “di ruolo”, aggiungere “e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata”. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l’assegnazione a partire dal 2019 dei 200 milioni già stanziati per l’erogazione del bonus per valorizzare il merito. Conseguentemente, sono abrogati i commi 126, 127 e 128, dell’articolo 1 della suddetta legge, fatto salvo l’utilizzo del fondo ivi stanziati.
Motivazione [Estensione carta docente a precari, ata e personale educativo]: considerata la centralità della formazione del personale tra le linee guida di cui alla L. 107/2015 e la necessità di non discriminare tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato e/o tra personale docente, Ata ed educativo, è necessario estendere la carta docente e il relativo bonus anche alle altre categorie indicate. La copertura finanziaria per l’erogazione a nuovi 400 mila docenti e ata è garantita dal fondo fino ad oggi utilizzato come bonus per il merito.
XXIX
All’articolo 58, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “All’articolo 1, comma 605, della legge 29
dicembre 2017, è aggiunto il seguente periodo: “A tal fine, sono ammessi direttamente alle prove
scritte nel novero del 30% dei posti messi a concorso ad essi riservati.”
Motivazione [Ammissione in soprannumero al concorso DSGA]: in relazione ai
rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle
cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) riguardo all’abuso di contratti
a tempo determinato nella scuola statale italiana, è necessario procedere alla riserva di
una percentuale dei posti del nuovo concorso per direttori dei servizi generali ed
amministrativi per l’ammissione in soprannumero di chi ha svolto tale funzione a tempo
determinato per almeno 36 mesi anche non continuativi su posti vacanti e disponibili. La
norma introduce la quota del 30% che doveva essere riservata nella mobilità
professionale a seguito dello svolgimento dei corsi di formazione a completamento della
valutazione dei passaggi verticali. Non ci sono nuovi oneri per la finanza pubblica.
- f) All’articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, sostituire la parola “otto” con
“diciotto”.
Motivazione [estensione della valutazione del servizio prestato quale facente
funzione DSGA]: è valutato il servizio svolto a partire dall’approvazione della direttiva
UE n. 70/1999 e dal recepimento nel nostro ordinamento con il decreto legislativo
165/2001.. Non ci sono nuovi oneri per la finanza pubblica.
ART. 34.
(Rinnovo contrattuale 2019-2021)
IX
All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “Per il personale scolastico, sono
adottate le seguenti disposizioni particolari:
a) All’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la
legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le parole: “in esito a una specifica
sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della
scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria”; al medesimo comma, eliminare anche le parole
“nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle
risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale”. Conseguentemente,
sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle
indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011.”
- b) All’articolo 485, comma 1, lettera h), primo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
- n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:
- eliminare la parola “predette”;
- sostituire le parole “scuole statali e pareggiate” con le parole “scuole statali, pareggiate e
paritarie”;
- sostituire le parole “è riconosciuto” con le parole “è interamente riconosciuto”;
- eliminare le parole “, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo
eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
- c) All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “A tutto il personale scolastico a
tempo determinato si applica il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale
assunto a tempo indeterminato. Tali disposizioni hanno effetto a partire dal rinnovo
contrattuale disciplinato dal presente articolo. Agli eventuali oneri derivanti si provvede
attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al
comma 1, dell’articolo 21 della presente legge.
- d) E’ corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore
scolastico e ata, dgsa, a partire dall’a. s. 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il
compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto
Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018.
- e) In considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico,
assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e ammnistrativi,
sono rivisti i livelli di qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto
del titolo di studio conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di
appartenenza. A seguito d’inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi
generali e ammnistrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo inferiore di assistente
tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera.
- f) Alla copertura degli eventuali oneri previsti dagli interventi di cui alle lettere a), b), c) del
presente comma si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo per il
reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell’articolo 21 della presente legge.
Motivazione [Ripristino fasce stipendiali personale scuola neo-assunto port 2011,
lettera a]: alla luce della sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea
sulla causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni liriche sinfoniche, al fine di
non porre in essere discriminazioni tra lavoratori, sulla mera ed ingiustificata base del
criterio temporale dell’assunzione, è necessario ripristinare le fasce stipendiali precedenti
a quelle riformulate ai sensi del CCNL Scuola del 4/8/2011.
X
All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “All’articolo 1, comma 121, della legge
13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola “docente” aggiungere “, del personale
educativo e ata”; dopo le parole “di ruolo”, aggiungere “e con contratto a tempo determinato di
qualsiasi durata”. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l’assegnazione a partire dal 2019 dei
200 milioni già stanziati per l’erogazione del bonus per valorizzare il merito. Conseguentemente,
sono abrogati i commi 126, 127 e 128, dell’articolo 1 della suddetta legge, fatto salvo l’utilizzo del
fondo ivi stanziati.
Motivazione [Estensione carta docente a precari, ata e personale educativo]:
considerata la centralità della formazione del personale tra le linee guida di cui alla L.
107/2015 e la necessità di non discriminare tra lavoratori a tempo determinato e a tempo
indeterminato e/o tra personale docente, Ata ed educativo, è necessario estendere la carta
docente e il relativo bonus anche alle altre categorie indicate. La copertura finanziaria per
l’erogazione a nuovi 400 mila docenti e ata è garantita dal fondo fino ad oggi utilizzato
come bonus per il merito.
ART. 54.
(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale già titolare di contratto di
collaborazione coordinata e continuativa presso le istituzioni scolastiche)
XV
All’articolo 54, alla fine del periodo, è inserito il seguente testo: “con l’attivazione, a partire dall’a.
- s. 2018/2019, anche dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e
tecnici, al fine dell’indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali
di cui all’art. 4, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3
dicembre 2009. A tal fine, entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, è rideterminato
l’organico del personale ATA come disciplinato dal Decreto interministeriale del 22 giugno 2019,
ed è pubblicata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’Ordinanza con cui si
autorizzano le procedure relative ai passaggi d’area da una inferiore a quella superiore dei
collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici e amministrativi, per l’a. s. 2019/2020. Nello
stesso decreto, sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato
alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del
collocamento in una graduatoria utile per l’assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e
disponibili prima dell’attivazione delle nuove procedure. Per la copertura degli oneri derivanti dal
presente intervento, si dispone del fondo di cui all’articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre
2017, n. 205”.
Motivazione [Attivazione posti in organico profilo C personale ATA, corso di
formazione mobilità professionale graduatorie 2010 e indizione nuove procedure]:
dal 1994 sono stati individuati i profili di coordinatore tecnico e amministrativo delle
segreterie, peraltro previsti dal legislatore ma mai attivati. Inoltre non sono mai stati
organizzati i corsi di formazione dei dipendenti di ruolo graduati che hanno partecipato ai
passaggi verticali nel 2010 e che pertanto non sono mai stati assunti nella qualifica
superiore, mentre si rende necessario una nuova procedura su tutte i profili attivabili in
base ai molti posti vacanti e disponibili. Il fondo approvato dalla precedente legge di
stabilità stanzia 50 milioni di euro per il 2018 e 150 milioni di euro per il 2019 al fine di
potenziare l’organico dell’autonomia attraverso la trasformazione dell’organico di fatto in
organico di diritto.
ART. 58.
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e altre disposizioni in materia di
revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici)
XXV
All’articolo 58, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: All’articolo 4, comma 1, della legge 3
maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora per effetto della successione di
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti
vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi,
comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo
all’assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
Motivazione [Stabilizzazione precari della scuola in merito a procedura d’infrazione
2014/4231]: l’emendamento intende dare una risposta definitiva al problema del precariato
scolastico e al contenzioso oggetto della procedura d’infrazione n. 2014/4231 pendente
presso la Commissione europea sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa
comunitaria dei contratti a termine dopo l’approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e
le sentenze delle Sezione Unite della Corte di Cassazione a partire dalla n. 22552 del 7
novembre 2016. Il testo stralcia una parte dell’art. 1 del Disegno di Legge AS n. 355 a firma
del presidente della VII Commissione del Senato – Sen. Pittoni, in attesa di conoscere gli
esiti della causa C- 494/17 Rossato e dopo la pubblicazione della Sentenza del 25 ottobre
2018 della Corte di Giustizia Europea della causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle
fondazioni liriche sinfoniche. Nell’ordinamento giuridico relativo alla scuola italiana infatti
non esistono misure effettive che evitino o sanzionino gli abusi dei contratti a termine nei
posti vacanti e disponibili, venuti meno, peraltro, il divieto del rinnovo dei contratti, dopo le
36 mensilità su posto vacante e disponibile e il finanziamento delle misure risarcitorie decise
dai giudici del lavoro di cui ai commi 131 e 132 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107.
La norma coinvolge anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui al comma
11 art. 4 legge 3 maggio 1999 n. 124, e il personale delle Accademie e dei Conservatori di
cui al comma 12. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per
la finanza pubblica rispetto alla riduzione di spesa prevista, in quanto i supplenti con
contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso
trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo. Inoltre si continua ad applicare
l’invarianza finanziaria di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il
raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al
CCNI del 4/8/11. Si prevedono, inoltre, ulteriori risparmi dal venir meno delle richieste
risarcitorie intentate dai precari con 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibili nelle
cause presso i tribunali del lavoro contro lo Stato come risulta dalla giurisprudenza.
PER APPROFONDIMENTI: