Dai relatori della maggioranza spunta la proposta di realizzare un concorso a cattedra straordinario, aperto ai precari in possesso di diploma magistrale abilitante e laureati in scienze della formazione primaria, purché nel corso degli ultimi 8 anni scolastici abbiano svolto almeno due annualità di servizio specifico anche non continuative, su posto comune o sostegno. Secondo il sindacato autonomo Anief, questa proposta, seppure non selettiva, porterà di sicuro una nuova stagione di contenziosi e non risolverà il problema del precariato che nella sua drammaticità è vissuta anche nell’attuale gestione della fase transitoria del reclutamento nelle superiori fissata dalla riforma Renzi-Giannini. Il giovane sindacato invita, invece, parlamentari e Governo ad esprimersi in modo favorevole sull’emendamento 4.1. con cui si chiede la riapertura delle GaE, l’unica reale soluzione non solo per il problema dei diplomati magistrale ma di tutto il precariato scolastico italiano. Nella fattispecie, approvando tale richiesta di modifica, si confermerebbero anche nei ruoli tutti i maestri assunti con riserva a tempo indeterminato e si aprirebbero finalmente le GaE a tutto il personale abilitato.
Intanto, presso le Commissioni Cultura vengono segnalati anche il 4.17 (pure questo sulla riapertura Gae), 4.23 (nuovi concorsi), 4.2 (320 giorni), 4.3 (GRMP), 4.11 (120 giorni), 4.12, 4029 (limite ai contratti). I relatori dopo l’invito di Anief presentano la loro proposta 4.24: trasformazione dei contratti dei maestri con diploma magistrale da t.i. al 30 giugno 2019 e conferma delle supplenze entro la stessa data, concorsi ordinari biennali e straordinario riservato a laureati SFP e diplomati magistrale con 24 mesi di servizio negli ultimi otto anni.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): La soluzione provvisoria trovata dalla maggioranza non tutela negli anni successivi i supplenti inseriti con riserva nelle GaE della scuola primaria e secondaria. Inoltre, non conferma nei ruoli i 6 mila maestri diplomati magistrale assunti con riserva che hanno anche superato l’anno di prova, limitandosi ad estendere alla scuola primaria e dell’infanzia quella gestione del transitorio pensato dalla Legge 107/2015 che si è rivelata un vero disastro: basta ricordare che al primo e unico concorso svolto, solo un docente precario abilitato su tre ha partecipato e in alcune regioni ci vorranno 40 anni per entrare di ruolo.
Sono decine gli emendamenti all’esame dei parlamentari per trovare una soluzione condivisa sull’inaspettata sentenza finale del Consiglio di Stato che vorrebbe 60 mila maestri con diploma magistrale fuori dalle GaE e dalle stabilizzazioni, dopo che si sono fatti carico, con gli altri, della formazione di intere generazioni di alunni: dai relatori della maggioranza spunta, a sorpresa, anche la proposta di realizzare un concorso a cattedra straordinario, aperto ai precari in possesso di diploma magistrale abilitante e laureati in scienze della formazione primaria, purché nel corso degli ultimi 8 anni scolastici abbiano svolto almeno due annualità di servizio specifico anche non continuative, su posto comune o sostegno.
Secondo il sindacato autonomo Anief, questa proposta dei relatori della maggioranza parlamentare, seppure non selettiva, porterà di sicuro una nuova stagione di contenziosi e non risolverà il problema del precariato che nella sua drammaticità è vissuta anche nell’attuale gestione della fase transitoria del reclutamento nelle superiori fissata dalla riforma Renzi-Giannini.
Il giovane sindacato invita, invece, parlamentari e Governo ad esprimersi in modo favorevole sull’emendamento 4.1. con cui si chiede la riapertura delle Graduatorie ad esaurimento: è l’unica reale soluzione non solo per il problema dei diplomati magistrale, ma di tutto il precariato scolastico italiano. Nella fattispecie, approvando tale richiesta di modifica, si confermerebbero anche nei ruoli tutti i maestri assunti con riserva a tempo indeterminato e si aprirebbero finalmente le GaE a tutto il personale abilitato, prima ancora di tuffarsi in soluzioni raffazzonate che porterebbero a un riaprirsi del contenzioso.
Intanto, presso le Commissioni Cultura vengono segnalati, oltre all’emendamento 4.1, anche il 4.17 (pure questo sulla riapertura Gae), 4.23 (nuovi concorsi), 4.2 (320 giorni), 4.3 (GRMP), 4.11 (120 giorni), 4.12, 4029 (limite ai contratti). I relatori dopo l’invito di Anief presentano la loro proposta 4.24: trasformazione dei contratti dei maestri con diploma magistrale da t.i. al 30 giugno 2019 e conferma delle supplenze entro la stessa data, concorsi ordinari biennali e straordinario riservato a laureati SFP e diplomati magistrale con 24 mesi di servizio negli ultimi otto anni.
“La soluzione provvisoria trovata dalla maggioranza non ci convince – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -, perché non tutela negli anni successivi i supplenti inseriti con riserva nelle GaE della scuola primaria e secondaria. Ma anche perché non conferma nei ruoli i 6 mila maestri diplomati magistrale assunti con riserva che hanno anche superato l’anno di prova, limitandosi ad estendere alla scuola primaria e dell’infanzia quella gestione del transitorio pensato dalla Legge 107/2015 che si è rivelata un vero disastro: basta ricordare che al primo e unico concorso svolto, riservato ai docenti abilitati delle superiori, solo un docente precario abilitato su tre ha partecipato. Senza contare che – conclude il sindacalista autonomo – in alcune regioni ci vorranno 40 anni per entrare di ruolo”.
GLI EMENDAMENTI ALL’ESAME DELLE COMMISSIONI VI E XI
ALLEGATO 4
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924 Governo).
EMENDAMENTO 4.24 I RELATORI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO 11.07 GOVERNO
ART. 4.
All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,», sono soppresse;
b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:
a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;
b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, il luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.
1-ter. Ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto, annualmente, e sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater.
1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docenti vacanti e disponibili, sia comuni ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, autorizzati al concorso ai sensi dell'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto, annualmente, mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla successiva lettera a):
a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;
b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;
c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 109, lettera b), e comma 110 della legge 13 luglio 2013, n. 107 e successive modificazioni, ai quali sono destinati al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dell'espletamento delle procedure di cui alle lettere a) e b).
1-quinquies. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzate che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, dei posti comuni ivi compresi quelli di potenziamento e di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni;
b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002 purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni.
1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
1-septies. Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma 1-quinquies in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.
1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologico. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari, ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli.
1-nonies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di espletamento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e la misura del contributo idonea, sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire la copertura integrale, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, degli oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali.
1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma 1-quater comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma, nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1-quater, lettere b) e c) continua ad applicarsi quanto disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni.
4. 24. I Relatori.
ART. 4.
Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
Art. 4.
(Misure per il contrasto al precariato scolastico).
1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 sono inseriti i seguenti:
«108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 108, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni, da attuare a partire dall'anno scolastico Pag. 1382018-2019, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del turn over mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
108-ter. Il piano pluriennale di assunzioni di cui al comma 108-bis persegue l'obiettivo dell'eliminazione dal precariato ai sensi del medesimo comma ed è volto al raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi:
a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del 100 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;
b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;
c) ridefinizione dei criteri per la formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a venti, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;
d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al fine di garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario, nonché di garantire l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di un massimo di due alunne o alunni disabili per classe, nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado; ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui, attraverso la definizione di programmi didattici innovativi, e di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:
1) elaborazione e la realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;
2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;
3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, da perseguire mediante la previsione di un rapporto di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;
4) il potenziamento dell'insegnamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei princìpi e dei valori costituzionali; Pag. 139
5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali educazione sentimentale, l'educazione socio-emotiva, l'educazione ambientale, educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto ed economia.
108-quater. Al piano pluriennale di assunzioni si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico, e con le seguenti modalità:
a) per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre, ai sensi della normativa vigente;
b) per la copertura del restante 50 per cento dei posti disponibili, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
1) essere risultato vincitore di concorsi precedenti;
2) risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
3) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o tirocinio formativo attivo (TFA);
4) aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
5) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.
108-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 108-bis a 108-quater, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.
108-sexies. A decorrere dal 1o settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019».
4. 1. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.
Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, al fine anche di contribuire a superare i numerosi contenziosi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi tra cui i docenti in possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, inseriti con riserva nella graduatoria ad esaurimento a decorrere dall'anno 2015, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone distinte graduatorie provinciali per titoli, riservate al reclutamento nella scuola dell'infanzia e primaria e nei rispettivi posti di sostegno, cui attingere in subordine alle vigenti graduatorie ad esaurimento e agli elenchi dei vincitori del concorso bandito con decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105 (posti comuni) e n. 107 (posti di sostegno per l'infanzia e la primaria) per una quota delle assunzioni non superiore al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 401 del Testo Unico. Pag. 140
2. L'accesso alla predette graduatorie è riservato al personale non di ruolo, all'atto dell'iscrizione in graduatoria, nelle scuole statali per i rispettivi posti o gradi, sulla base dei seguenti criteri:
a) alla prima fascia, cui attingere prioritariamente, accedono, nelle regioni ove hanno svolto il concorso, i soggetti collocati nelle relative graduatorie di merito del concorso di cui ai decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105 (posti comuni) e n. 107 (posti di sostegno per l'infanzia e la primaria) e non ricompresi nell'elenco dei vincitori;
b) alla seconda fascia, graduata sulla base della vigente tabella titoli relativa alle II fascia delle graduatorie di istituto, accedono:
I. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita attraverso la laurea in scienze della formazione primaria;
II. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita ai sensi degli articoli 194 e 197 del testo unico e del diploma sperimentale psicopedagogico (Brocca) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che abbiano, per i rispettivi posti, superato con riserva il periodo di formazione e prova di cui al decreto ministeriale n. 850 del 2015;
III. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita ai sensi degli articoli 194 e 197 del testo unico e del diploma sperimentale psicopedagogico (Brocca) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 ed entro l'anno scolastico 2017/2018 e subordinatamente alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento professionale, presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, preposto all'accertamento degli standard professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente, ovvero di un esame orale basato sui medesimi quadri di riferimento;
c) alla graduatoria concernente i posti sul sostegno, accedono i soggetti in possesso della specifica specializzazione ai sensi della normativa vigente.
3. Ai fini dell'aggiornamento dei titoli e dell'accesso dei docenti abilitati in Scienze della Formazione primaria le graduatorie di cui al presente articolo sono aggiornate ogni due anni.
4. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), punto 3) possono iscriversi in soprannumero ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria.
5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 400, del testo unico 297/1994, per i soggetti di cui al presente articolo i concorsi per titoli ed esami sono indetti con cadenza biennale, fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di concorsi, subordinatamente all'accertamento degli standard professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente. Le procedure concorsuali prevedono lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica.
6. I soggetti immessi in ruolo con riserva entro l'anno scolastico 2017/18, che abbiano superato il periodo di formazione e prova ai sensi del decreto ministeriale n. 850 del 2015, sono confermati subordinatamente alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento professionale, presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, finalizzato all'accertamento degli standard professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente, ovvero al superamento di un esame orale basato sui medesimi quadri di riferimento di cui al comma 2), lettera b), sub iii).
4. 23. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Zangrillo.
Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
Art. 4.
(Apertura delle graduatorie ad esaurimento).
1. Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente anche tutti i docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, i laureati in Scienze della Formazione ed i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del regolamento Pag. 141di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
2. Conseguentemente, è garantita la continuità didattica del personale docente del primo e secondo ciclo di istruzione assunto a tempo indeterminato e determinato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle graduatorie a esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Nel caso di superamento del periodo di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015 n. 117, anche se intercorso successivamente alla data di approvazione della presente legge, per il personale di ruolo assunto con riserva è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo.
3. All'onere finanziario derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 pari a 480 milioni di euro nel 2018 e 1440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 4.
4. A decorrere dal 1o settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019».
4. 17. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.
Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
Art. 4.
(Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali).
1. Al fine di assicurare l'ordinato e completo svolgimento dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, entro cui completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è elevato a 320 giorni decorrenti dalla data di comunicazione degli stessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. 2. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica, sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, a cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centoottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.
2. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;
b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.
3. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.
4. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle graduatorie di merito regionali o provinciali.
5. Al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Reclutamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria).
4. 3. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.
Al comma 1, sostituire le parole da: il termine di cui all'articolo 14 fino a: dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, con le seguenti: il termine di 120 giorni.
4. 11. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.
Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le seguenti: dal termine dell'anno scolastico 2018/2019.
4. 12. Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Ciaburro, Deidda, Luca De Carlo, Gemmato, Rampelli, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Zucconi.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica in materia di contratti a termine nel settore dell'insegnamento scolastico).
1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 131 è soppresso.
4. 029. Azzolina, Pallini, Costanzo, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
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