Relatori e maggioranza non rispondono ancora all’appello del ministro. Oggi il voto in Commissione a partire dalle ore 11. Domani il testo in Aula. Tra gli emendamenti dichiarati ammissibili, Anief sottolinea il 4.1 (Leu) che riapre le GaE a tutto il personale abilitato, compresi i diplomati magistrale, prevede un nuovo piano straordinario di assunzioni e aumenta l’obbligo scolastico a 18 anni. Il 4.20 (FI) che conferma nei ruoli chi ha superato l’anno di prova, il 4.029 (M5S) che elimina il vincolo triennale al conferimento dei contratti a termine. Se il 4.23 (FI) vorrebbe istituire graduatorie ulteriori alle GaE e alle GM per assumere i diplomati magistrali, il 4.3 (PD) vorrebbe istituire le GMPR anche nella primaria. Il 4.22 (FI) riapre corsi riservati ai ricorrenti 2011 concorso DS e sana i vincitori dell’ultimo concorso a cattedra.
Come Anief, ci chiediamo quale risposta voglia dare la nuova Maggioranza parlamentare alla richiesta del ministro Bussetti di definire un nuovo sistema organico di formazione e reclutamento, di gestione dell’attuale critica fase transitoria e dove siano state effettuate le audizioni annunciate per sentire tutto il personale della scuola coinvolto, incluse le organizzazioni sindacali. Forse accadrà tutto in Senato? Noi siamo sempre aperti e pronti al confronto ma già 10 dei 120 giorni sono appena trascorsi e l’emendamento 4.1 potrebbe, se approvato, cominciare a risolvere alcune delle questioni pendenti sul precariato poste all’attenzione della politica.
Gli emendamenti in votazione
ART. 4.
Prima dell'articolo 4, inserire il seguente capo:
Capo I-bis.
(Misure finalizzate alla continuità didattica).
- 04. 01. I Relatori.
Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
Art. 4.
(Misure per il contrasto al precariato scolastico).
1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 sono inseriti i seguenti:
«108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 108, al fine di procedere ad un Pag. 116complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del turn over mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
108-ter. Il piano pluriennale di assunzioni di cui al comma 108-bis persegue l'obiettivo dell'eliminazione dal precariato ai sensi del medesimo comma ed è volto al raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi:
a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del 100 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;
b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;
c) ridefinizione dei criteri per la formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a venti, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;
d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al fine di garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario, nonché di garantire l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di un massimo di due alunne o alunni disabili per classe, nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado; ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui, attraverso la definizione di programmi didattici innovativi, e di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:
1) elaborazione e la realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;
2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;
3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, da perseguire mediante la previsione di un rapporto di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di Pag. 117recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;
4) il potenziamento dell'insegnamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei princìpi e dei valori costituzionali;
5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali educazione sentimentale, l'educazione socio-emotiva, l'educazione ambientale, educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto ed economia.
108-quater. Al piano pluriennale di assunzioni si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico, e con le seguenti modalità:
a) per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre, ai sensi della normativa vigente;
b) per la copertura del restante 50 per cento dei posti disponibili, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
1) essere risultato vincitore di concorsi precedenti;
2) risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
3) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o tirocinio formativo attivo (TFA);
4) aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
5) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.
108-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 108-bis a 108-quater, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.
108-sexies. A decorrere dal 1o settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019».
4. 1. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.
Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, al fine anche di contribuire a superare i numerosi contenziosi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi tra cui i docenti in possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, inseriti con riserva nella graduatoria ad esaurimento a decorrere dall'anno 2015, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Pag. 118predispone distinte graduatorie provinciali per titoli, riservate al reclutamento nella scuola dell'infanzia e primaria e nei rispettivi posti di sostegno, cui attingere in subordine alle vigenti graduatorie ad esaurimento e agli elenchi dei vincitori del concorso bandito con decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105 (posti comuni) e n. 107 (posti di sostegno per l'infanzia e la primaria) per una quota delle assunzioni non superiore al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 401 del Testo Unico.
2. L'accesso alla predette graduatorie è riservato al personale non di ruolo, all'atto dell'iscrizione in graduatoria, nelle scuole statali per i rispettivi posti o gradi, sulla base dei seguenti criteri:
a) alla prima fascia, cui attingere prioritariamente, accedono, nelle regioni ove hanno svolto il concorso, i soggetti collocati nelle relative graduatorie di merito del concorso di cui ai decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105 (posti comuni) e n. 107 (posti di sostegno per l'infanzia e la primaria) e non ricompresi nell'elenco dei vincitori;
b) alla seconda fascia, graduata sulla base della vigente tabella titoli relativa alle II fascia delle graduatorie di istituto, accedono:
I. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita attraverso la laurea in scienze della formazione primaria;
II. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita ai sensi degli articoli 194 e 197 del testo unico e del diploma sperimentale psicopedagogico (Brocca) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che abbiano, per i rispettivi posti, superato con riserva il periodo di formazione e prova di cui al decreto ministeriale n. 850 del 2015;
III. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita ai sensi degli articoli 194 e 197 del testo unico e del diploma sperimentale psicopedagogico (Brocca) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 ed entro l'anno scolastico 2017/2018 e subordinatamente alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento professionale, presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, preposto all'accertamento degli standard professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente, ovvero di un esame orale basato sui medesimi quadri di riferimento;
c) alla graduatoria concernente i posti sul sostegno, accedono i soggetti in possesso della specifica specializzazione ai sensi della normativa vigente.
3. Ai fini dell'aggiornamento dei titoli e dell'accesso dei docenti abilitati in Scienze della Formazione primaria le graduatorie di cui al presente articolo sono aggiornate ogni due anni.
4. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), punto 3) possono iscriversi in soprannumero ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria.
5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 400, del testo unico 297/1994, per i soggetti di cui al presente articolo i concorsi per titoli ed esami sono indetti con cadenza biennale, fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di concorsi, subordinatamente all'accertamento degli standard professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente. Le procedure concorsuali prevedono lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica.
6. I soggetti immessi in ruolo con riserva entro l'anno scolastico 2017/18, che abbiano superato il periodo di formazione e prova ai sensi del decreto ministeriale n. 850 del 2015, sono confermati subordinatamente alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento professionale, presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, finalizzato all'accertamento degli standard professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente, ovvero al superamento di un Pag. 119esame orale basato sui medesimi quadri di riferimento di cui al comma 2), lettera b), sub iii).
4. 23. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Zangrillo.
Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
Art. 4.
(Apertura delle graduatorie ad esaurimento).
1. Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente anche tutti i docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, i laureati in Scienze della Formazione ed i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
2. Conseguentemente, è garantita la continuità didattica del personale docente del primo e secondo ciclo di istruzione assunto a tempo indeterminato e determinato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle graduatorie a esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Nel caso di superamento del periodo di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015 n. 117, anche se intercorso successivamente alla data di approvazione della presente legge, per il personale di ruolo assunto con riserva è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1osettembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo.
3. All'onere finanziario derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 pari a 480 milioni di euro nel 2018 e 1440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 4.
4. A decorrere dal 1o settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019».
4. 17. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.
Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
1. In deroga alla normativa vigente, al fine di tutelare le esigenze di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, i soggetti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con decreti del Direttore Generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.
2. Per i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità Pag. 120di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie.
4. 22. Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro, Zangrillo.
Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
Art. 4.
(Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali).
1. Al fine di assicurare l'ordinato e completo svolgimento dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, entro cui completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è elevato a 320 giorni decorrenti dalla data di comunicazione degli stessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. 2. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.
Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
1. Nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il personale assunto in ruolo con riserva, è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con la decorrenza giuridica del 1o settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.
4. 20. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Zangrillo.
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica, sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, a cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centoottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.
2. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;
b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.
3. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.
4. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle graduatorie di merito regionali o provinciali.
5. Al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo.
Pag. 122
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Reclutamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria).
4. 3. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.
Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e la continuità didattica con le seguenti: Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica,
4. 10. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.
Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 con le seguenti: Al fine di stabilizzare il personale.
4. 9. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.
Al comma 1, dopo le parole: Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 aggiungere le seguenti:, di stabilizzare i docenti della scuola.
4. 7. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.
Al comma 1, dopo le parole: Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 aggiungere le seguenti:, di stabilizzare il personale.
4. 8. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.
Al comma 1, dopo le parole: nell'interesse degli alunni aggiungere le seguenti:, dei docenti e delle famiglie.
4. 4. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.
Al comma 1, dopo le parole: nell'interesse degli alunni aggiungere le seguenti: e dei docenti.
4. 6. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.
Al comma 1, dopo le parole: nell'interesse degli alunni aggiungere le seguenti: e delle famiglie.
4. 5. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.
Al comma 1, sostituire le parole da: il termine di cui all'articolo 14 fino a: dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, con le seguenti: il termine di 120 giorni.
4. 11. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.
Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le seguenti: dal termine dell'anno scolastico 2018/2019.
4. 12. Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Ciaburro, Deidda, Luca De Carlo, Gemmato, Rampelli, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Zucconi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e Pag. 123seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il personale assunto in ruolo con riserva, è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con la decorrenza giuridica del 1o settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.
1-ter. All'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 1996, n. 296, tutti i docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento comunque conseguita, ivi compresi gli insegnanti possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002».
4. 13. Bond.
Dopo il comma 1, aggiungete il seguente:
1-bis. I docenti che abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie di ogni tipo, con contratti a tempo determinato, su posti vacanti o disponibili fino alla fine dell'anno scolastico (30 giugno), per almeno 36 mesi, e in possesso della prescritta abilitazione, sono esonerati dalla partecipazione al «Concorso Transitorio» e inseriti in adeguata graduatoria ad esaurimento per l'immissione nel ruolo corrispondente, con precedenza rispetto agli esiti del suddetto «Concorso Transitorio».
4. 14. Foti, Osnato, Zucconi.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica in materia di contratti a termine nel settore dell'insegnamento scolastico).
1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 131 è soppresso.
4. 029. Azzolina, Pallini, Costanzo, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, in materia di disciplina del lavoro occasionale).
L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è sostituito dal seguente:
«54-bis. 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.
2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate anche da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. Pag. 127
5. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;
b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.
6. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.
7. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
8. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
54-ter. 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.
2. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 8,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali.
3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di inizio e di termine del lavoro ed il luogo della prestazione.
4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
5. Fermo restando quanto disposto al comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.Pag. 128
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
4. 014. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Incentivi per contratti a tempo indeterminato).
1. Alle imprese e i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1o gennaio 2019, è riconosciuto per un periodo sperimentale di diciotto mesi, l'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali, entro l'importo di 3.500 euro annui.
2. Agli oneri finanziari della presente disposizione si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione Pag. 129delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4. 012. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.
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