Rimangono sino all’ultimo in bilico gli emendamenti dei giovani sindacati dell’istruzione al ddl 4768 che andrà a configurare il testo definitivo della manovra di fine anno: nelle ultime ore, la VII Commissione Cultura di Montecitorio ha approvato in sede consultiva i primi emendamenti del partito di maggioranza di Governo, il PD. Ora la parola passa alla V Commissione che sarà chiamata ad esprimersi anche sugli emendamenti segnalati dai sindacati della scuola ANIEF e UDIR. Tra le misure approvate, l’assunzione su tutti i posti vacanti per il personale Ata (1.20/1) dal 2018/9, l’esonero per il vicario su scuole sovradimensionate (1.22), lo scorrimento delle graduatorie di merito per gli idonei e il prolungamento di un ulteriore anno (1.23), il reclutamento di 500 esperti anche per il contenzioso nelle scuole (1.27), l’utilizzo del 5% su potenziamento attività motoria nella primaria. Qualora gli emendamenti non fossero accolti, sarà inevitabile ricorrere in tribunale: a questo proposito, sia Anief che Udir hanno già predisposto specifici e sempre più motivati ricorsi al Giudice del Lavoro.
Rimangono fino all’ultimo in bilico gli emendamenti Anief e Udir sulle norme salva-scuola, al ddl 4768, all’esame della Camera che andrà a configurare il testo definitivo della Legge di Stabilità 2018: nelle ultime ore, la VII Commissione Cultura di Montecitorio ha infatti approvato in sede consultiva i primi emendamenti del partito di maggioranza di Governo, il PD. Ora la parola pasa alla V Commissione della Camera che sarà chiamata ad esprimersi anche sugli emendamenti segnalati dai sindacati della scuola ANIEF e UDIR. Tra le misure approvate, l’assunzione su tutti i posti vacanti per il personale Ata (1.20/1) dal 2018/9, l’esonero per il vicario su scuole sovradimensionate (1.22), lo scorrimento delle graduatorie di merito per gli idonei e il prolungamento di un ulteriore anno (1.23), il reclutamento di 500 esperti anche per il contenzioso nelle scuole (1.27), l’utilizzo del 5% su potenziamento attività motoria nella primaria.
Le norme suggerite alla Commissione referente sul personale Ata appaiono una prima ma parziale risposta allaclass actionche ANIEF ha promosso al Tar Lazio per chiedere il rispetto delle assunzioni su tutti i posti vacanti e disponibili autorizzate dalla Legge 128/2013 entro il triennio successivo, assunzioni che ancora una volta non riguardano il potenziamento e non coprono né l’attualeturn overné l’organico accantonato per il personale in esubero che sarebbe dovuto transitare dalle province. 3 mila posti in più sono pochi rispetto a quelli richiesti dal sindacato.
Anche il comma che ripristina l’esonero per il collaboratore vicario, seppur un passo indietro allaspending review(Legge 135/2012 e Legge 190/2014) e allaLegge di Stabilità 2015, non risolve il problema delle reggenze né il possibile annullamento dell’ultima procedura concorsuale rimessa alla Consulta sul diritto di tutti i ricorrenti del 2011 alla procedura riservata. Contenzioso che se sterilizzato porterebbe alla copertura di tutti i posti vacanti, salvaguarderebbe le immissioni in ruolo avvenute senza pregiudicare l’indizione del nuovo concorso. Sull’utilizzo delle graduatorie di merito con l’assunzione degli idonei dopo il 10%, già si era registrato un mutamento d’indirizzo nel decreto legislativo 59/2017 anche se riguardante la sola superiore, mentre la richiesta di prolungare di un anno la validità delle stesse graduatorie senza pregiudicare il diritto dei vincitori non risolve il problema della loro assunzione nel triennio previsto dal bando ed autorizzato dal Governo.
L’introduzione dell’attività motoria nella scuola primaria è una buona notizia anche se ridicola nelle percentuali richieste, mentre si commenta da sola la proposta di assumere nuovo personale specie per la gestione del contenzioso, segno che i ricorsi, almeno, producono nuove assunzioni.
Pure Udir, il giovane sindacato dei presidi tenta in extremis di introdurre delle modifiche, al comma 333, che permetterebbero ai nostri presidi di svolgere il lavoro senza più responsabilità non loro ed equiparandoli finalmente ai colleghi dell’area dirigenziale. Le richieste emendative vanno dall’esonero dalle responsabilità del dirigente scolastico dopo la segnalazione agli organi competenti delle problematiche legate alla sicurezza, all’utilizzo delle risorse finanziate per riconoscere la “Ria” ai dirigenti scolastici assunti dal 2002; dal riconoscimento della perequazione esterna fin dal 2016 e per intero al ripristino e all’incremento del Fondo Unico Nazionale.
ANIEFeUDIR, pertanto, ribadiscono la necessità di prendere in considerazione le richieste emendative già presentate all’attenzione dei Deputati della V Commissione referente. Qualora gli emendamenti non fossero accolti, sarà inevitabile ricorrere in tribunale. A questo proposito, sia Anief che Udir hanno già predisposto specifici e sempre più motivati ricorsi al Giudice del Lavoro.
PER APPROFONDIMENTI:
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 e C. 4768/I Governo, approvati dal Senato.
Tutti gli emendamenti ANIEFalla Legge di Stabilità 2018
Tutti gli emendamenti UDIRalla Legge di Stabilità 2018
EMENDAMENTI APPROVATI
ART. 1.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:
« i-decies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione di ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro, a corsi di musica presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché presso i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –20.000.000;
2019: –23.600.000;
2020: –23.600.000.
4768/VII/1. 1. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.
Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 35-ter, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. Sono imprese culturali e creative tutte le imprese o i soggetti di cui al titolo II del libro primo del codice civile che svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia, e che abbiano quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e sono previste adeguate forme di pubblicità.
35-ter. Le imprese di cui al comma 35-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis»). Il credito d'imposta di cui al comma 35-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
35-quater. Le disposizioni applicative dei commi 35-bis e 35-ter, con riferimento, in particolare, al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 17.085.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020.
4768/VII/1. 2. (Nuova formulazione) Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Al comma 187, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) all'articolo 10, comma 1, al primo periodo, prima delle parole: «Non sono ammissibili» sono inserite le seguenti: «Fatta eccezione per i beni culturali immobili di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.».
4768/VII/1. 5. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
188-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, i contributi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1o gennaio 2019, è abrogato l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 31, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «dagli articoli 35 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo».
Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
2019: –10.000.000;
2020: –20.000.000.
4768/VII/1. 6. (Nuova formulazione) Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 189 aggiungere il seguente:
189-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica, i circuiti teatrali regionali e le associazioni, non si applica l'articolo 50, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –20.000.000;
2019: –20.000.000;
2020: –20.000.000.
4768/VII/1. 10. Malisani, Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Ghizzoni, Sgambato, Narduolo, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli.
Al comma 192, primo periodo, sostituire le parole: pari a 3 milioni di euro con le seguenti: pari a 5 milioni di euro.
Conseguentemente:
al comma 193, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o altre spese individuate dal decreto di cui al comma 195, anche in relazione all'assenza di librerie sul territorio comunale;
al comma 624, sostituire le parole: «di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029» con le seguenti: «di 15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020, 178.008.500 euro per l'anno 2021, di 167.304.300 euro per l'anno 2022, di 121.800.700 euro per l'anno 2023, di 106.596.400 euro per l'anno 2024, di 137.392.100 euro per l'anno 2025, di 147.387.900 euro per l'anno 2026, di 139.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.».
4768/VII/1. 11. (Nuova formulazione) Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Al comma 192, aggiungere, infine, il seguente periodo: A decorrere dal 2019, al Fondo affluisce altresì una quota parte delle risorse destinate alla carta di cui all'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed eventualmente non utilizzate. Detta quota è accertata con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dal termine previsto per l'utilizzo della carta. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4768/VII/1. 12. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 196, aggiungere il seguente:
196-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di assicurare il completamento del percorso del loro risanamento, nonché di favorire le erogazioni liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:
a) all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;
b) all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole «entro l'esercizio finanziario 2018» sono sostituite dalla seguenti: «entro l'esercizio finanziario 2019»;
c) all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, parole: «entro l'esercizio 2018» sono sostituite dalla seguenti: «entro l'esercizio 2019».
Conseguentemente:
a) al comma 47, primo periodo, sostituire le parole: «di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro» con le seguenti: «di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 25 milioni di euro»;
b) al comma 124, lettera b), le parole «dall'anno 2018» con le seguenti: «dall'anno 2019»;
c) al comma 133, sopprimere le parole: «di euro 5.000.000 per l'anno 2018»;
d) al comma 624, sostituire le parole: «di 17.585.300 euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 12.585.300 euro per l'anno 2018».
4768/VII/1. 14. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 261 aggiungere i seguenti:
261-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
261-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 261-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/VII/1. 19. Crimì, Coscia, Lenzi, Piccoli Nardelli, Gelli, Carnevali, Giuditta, Pini, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
333-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.
333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 45,8 milioni nel 2018 ed euro 171,75 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/VII/1. 20. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.
Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
333-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) oltre le ordinarie facoltà assunzionali, nella misura di:
a) 2.500 posti di collaboratore scolastico e 500 di assistente amministrativo nell'anno scolastico 2018/2019;
b) tutti i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.
333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, lettera a), pari ad euro 23,9 milioni nel 2018 ed euro 73,73 milioni a decorrere dal 2019 e dal comma 1, lettera b), pari ad euro 21,8 milioni nel 2019 ed euro 81,7 a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/VII/1. 21. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.
Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
333-bis. Nell'anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
333-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 333-bis pari ad euro 16,94 milioni nel 2018 ed euro 25,40 milioni nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4768/VII/1. 22. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.
Dopo il comma 334 aggiungere i seguenti:
334-bis. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all'articolo 400, comma 01, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
334-ter. Sino al termine di validità, le graduatorie di tutti gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.
4768/VII/1. 23. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.
Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
336-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 150,88 milioni nel 2018, euro 152,70 milioni nel 2019, euro 165,62 milioni nel 2020, euro 177,78 milioni nel 2021, euro 189,31 milioni nel 2022, euro 206,42 milioni nel 2023, euro 219,06 milioni nel 2024, euro 231,79 milioni nel 2025, euro 244,60 milioni 2026, euro 256,55 milioni nel 2027, euro 267,54 milioni a decorrere dal 2028. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono pari a 10.000 posti comuni e a 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.
336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 150,88 milioni nel 2018, euro 152,70 milioni nel 2019, euro 165,62 milioni nel 2020, euro 177,78 milioni nel 2021, euro 189,31 milioni nel 2022, euro 206,42 milioni nel 2023, euro 219,06 milioni nel 2024, euro 231,79 milioni nel 2025, euro 244,60 milioni 2026, euro 256,55 milioni nel 2027, euro 267,54 milioni a decorrere dal 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/VII/1. 26. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.
Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
336-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali di supporto alle medesime dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materie che richiedono competenze tecniche specialistiche non facilmente reperibili all'interno delle stesse Istituzioni scolastiche quali, ad esempio, la gestione del contenzioso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, di n. 510 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti tecnici, 5 dirigenti amministrativi e 500 funzionari, area III, posizione economica F1.
336-ter. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 417-bis c.p.c., a seguito delle assunzioni del personale all'esito delle procedure concorsuali di cui al precedente comma 1, per la gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola, i dirigenti territorialmente competenti ed i direttori generali degli Uffici scolastici regionali possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche esclusivamente nella fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva e non possono delegare ai medesimi la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione.
336-quater. Alle risorse umane necessarie per l'attuazione dei commi 336-bis e 336-ter si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
336-quinques. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 336-bis avvengano in deroga sia alle ordinarie procedure autorizzatorie sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
336-sexies. Per l'attuazione dei commi da 336-bis a 336-quinquies è autorizzata la spesa di euro 1.544.949,84 per l'anno 2018 e di euro 20.084.347,92 a decorrere dall'anno 2019.
336-septies. Al maggior onere di cui al presente articolo, pari ad euro 1.544.949,84 per l'anno 2018, si provvede con lo stanziamento di pari importo a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero previste per gli anni 2017 e 2018.
336-octies. All'onere di euro 20.084.347,92 a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per un importo di euro 1.544.949,84, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previste per gli anni 2017 e 2018, per il restante importo di euro 18.539.398,08 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4768/VII/1. 27. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.
Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
336-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 73,26 milioni nel 2018, euro 74,12 milioni nel 2019, euro 80,15 milioni nel 2020, euro 85,86 milioni nel 2021, euro 91,30 milioni nel 2022, euro 99,39 milioni nel 2023, euro 105,40 milioni nel 2024, euro 111,48 milioni nel 2025, euro 117,61 milioni nel 2026, euro 123,31 milioni nel 2027, euro 128,49 milioni a decorrere dal 2028. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono pari a 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.
336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 73,26 milioni nel 2018, euro 74,12 milioni nel 2019, euro 80,15 milioni nel 2020, euro 85,86 milioni nel 2021, euro 91,30 milioni nel 2022, euro 99,39 milioni nel 2023, euro 105,40 milioni nel 2024, euro 111,48 milioni nel 2025, euro 117,61 milioni nel 2026, euro 123,31 milioni nel 2027, euro 128,49 milioni a decorrere dal 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/VII/1. 28. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.
Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
336-bis. Ai fini di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il contingente dell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e incrementato di 1.700 posti comuni e di 300 posti di sostegno agli alunni con disabilità.
336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari ad 21,27 milioni di euro nel 2018, 67,77 milioni nel 2019, 68,05 milioni nel 2020, 69,04 milioni nel 2021, 69,99 milioni nel 2022, 71,41 milioni nel 2023, 72,49 milioni nel 2024, 73,58 milioni nel 2025, 74,69 milioni nel 2026, 75,71 milioni nel 2017 e 76.62 milioni a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4768/VII/1. 29. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Culotta, Ribaudo.
Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:
337-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo formativo del potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano di cui all'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della predetta legge il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.
4768/VII/1. 30. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi.
All'articolo 1, comma 344, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «docenti universitari» con le seguenti: «professori e ricercatori universitari» e le parole: «dall'articolo 8» con le seguenti: «dagli articoli 6, comma 14, e dall'articolo 8» e, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «su base premiale»;
b) al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
c) aggiungere, in fondo al comma, i seguenti periodi: «Per i professori e i ricercatori universitari che maturano il triennio nel corso dell'anno 2017, l'effetto economico del passaggio al regime di progressione biennale decorre comunque dalla data del 1o gennaio 2020. A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1o gennaio 2011, o hanno preso servizio tra il 1º gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2015, è attribuito, negli anni 2018 e 2019, un importo ad personam una tantum in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'importo ad personam una tantum cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera. Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aumentato di 60 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
Conseguentemente, al comma 347 apportare le seguenti modifiche:
a) nel secondo periodo sostituire la parola «l'obiettivo» con le seguenti: «gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché»;
b) nel terzo periodo, dopo le parole «si fa riferimento» aggiungere le seguenti: per l'obiettivo del riequilibrio, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore; per l'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca»;
c) aggiungere, in fondo, i seguenti periodi:
«A decorrere dall'anno 2018, senza maggiori oneri per lo Stato, le facoltà assunzionali delle Università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le Università statali, con esclusione degli Istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno un numero di ricercatori a tempo indeterminato e di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, inferiore al numero di professori di II fascia, il numero di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge, deve essere almeno pari al numero di professori di I e II fascia reclutati nel medesimo periodo maggiorato del 50 per cento nei limiti delle risorse disponibili. Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027 le percentuali di cui all'articolo 1, comma 315, lettera a) e lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento».
4768/VII/1. 37. (Nuova formulazione)Gizzoni , Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli
Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:
347-bis. All'articolo 1, comma 303, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere la seguente lettera:
«c-bis) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca le università statali sono esonerate dall'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I conseguenti risparmi di spesa sono ottenuti mediante la riduzione di 3 milioni di euro dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 2018».
4768/VII/1. 39. Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:
348-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole «nel limite» sono sostituite dalle parole «sulla base dell'utilizzazione integrale» e, dopo la parola «nonché» sono aggiunte le seguenti: «nel limite».
4768/VII/1. 40. Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 352, aggiungere il seguente comma:
352-bis. Al fine di perseguire i medesimi obiettivi cui al comma 352, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993 n. 573, è incrementato di ulteriori 9,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. L'assegnazione degli ulteriori fondi previsti dal presente comma alle singole Università è effettuata con il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 1. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2018 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4768/VII/1. 41. Crimì.
Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:
359-bis. I Nuclei di valutazione delle istituzioni di Alta formazione artistica e musicale previsti dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2015 n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione oltre che al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche all'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini;
359-ter. L'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) verifica l'adozione nelle relazioni di cui al comma 359-bis dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al MIUR entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito;
359-quater. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è così modificato: «Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle Istituzioni seguendo i criteri e le linee guida relative elaborati dall'ANVUR».
359-quinquies. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti attribuiti all'ANVUR, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di 1 unità di Area terza del CCNL Ministeri (1 funzionario valutatore tecnico nel settore AFAM), mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
359-sexies. Per i fini di cui ai commi da 359-bis a 359-quinquies, è autorizzata la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dal 2018.
Conseguentemente:
alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –200.000;
2019: –200.000;
2020: –200.000.
4768/VII/1. 42. Crimì.
Dopo il comma 359, aggiungere i seguenti:
359-bis. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
359-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che abbia maturato, entro l'anno accademico 2017-2018, almeno 3 anni anche non consecutivi di insegnamento, è istituita una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di posti che risultino vacanti e disponibili in subordine alle graduatorie nazionali previste al comma 359-bis ed all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
359-quater. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
359-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei comma 359-bis, 359-ter e 359-quater pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4768/VII/1. 43. (Nuova formulazione) Crimì, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Covello, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Vico, Antezza, Tino Iannuzzi, Ribaudo, Cenni, Crivellari, Rotta, Cinzia Maria Fontana, Cova, Mongiello, Nicchi, Bossa, Scotto, Ginoble, Capone.
Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:
359-bis. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica nell'ambito degli Enti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanati i regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7, lettere a), b), g) e i), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. A seguito dell'emanazione di tali regolamenti gli Istituti Superiori di Studi Musicali in ottemperanza di quanto previsto all'articolo 2 comma 7 lettera h) in combinato disposto con l'articolo 2 comma 8 lettera i) della legge 21 dicembre 1999 n. 508, possono ai sensi della presente legge costituirsi in Poli di Pag. 176ambito regionale o interregionale sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione e valorizzazione dell'offerta formativa, con istituti che operano nell'ambito dell'alta formazione pubblici o privati. La costituzione dei Poli è autorizzata con decreto del Ministro dell'università e ricerca sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui alla lettera g) tenendo conto dell'identità e dell'integrità degli istituti che vi confluiscono.
359-ter. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
359-quater. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1-ter del presente articolo nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
359-quinquies. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
359-sexies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 359-bis a 359- quinquies, valutati in euro 2.522.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi del comma 624.
4768/VII/1. 44. Vignali, Crimì, Crivellari, Tancredi.
Al comma 484, lettera a), capoverso «485» aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì assegnati, nel limite degli spazi finanziari di cui al periodo precedente, 5 milioni di euro annui per il triennio 2018, 2019 e 2020, destinati ai Comuni delle prime dieci città in graduatoria nella procedura di selezione per il conferimento del titolo «Capitale Italiana della Cultura» di cui all'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014.
4768/VII/1. 45. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Sgambato, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli, Lavagno, Mariani.
Al comma 484, lettera a), capoverso «485» aggungere in fine il seguente periodo: Sono altresì assegnati, nel limite degli spazi finanziari di cui al periodo precedente, 5 milioni di euro annui per il triennio 2018, 2019 e 2020, destinati ai progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di «Capitale Italiana della Cultura». Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni.
4768/VII/1. 46. Di Salvo, Sanna, Castellato.
TAB. 2.
Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23Fondi da ripartire (33), programma 23.1 Fondi da assegnare (33 A), apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: –500.000;
CS: –500.000.
2019:
CP: –500.000;
CS: –500.000.
2020:
CP: –500.000;
CS:- 500.000.
Conseguentemente, alla Tabella 13 – Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma: Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale, azione: Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei, apportare le seguenti variazioni.
2018:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
2019:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
2020:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
4768/VII/Tab. 2. 1. Narduolo, Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Manfredi, Sanna, Castellato.
TAB. 13.
Allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apportare le seguenti variazioni:
a) Missione 21 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici), Programma 12 (Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio):
2018:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.
2019:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.
2020:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.
b) Missione 31 (Turismo), programma 1 (Sviluppo e competitività del turismo):
2020:
CP: +2.000.000;
CS: +2.000.000.
Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Missione 21 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici), Programma 13 (Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale), apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: – 250.000;
CS: – 250.000.
2019:
CP: – 500.000;
CS: – 500.000.
2020:
CP: – 2.500.000;
CS: – 2.500.000.
4768/VII/Tab. 13. 1. Piccoli Nardelli, Ascani, Coscia, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
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