Il testo approvato dal Senato con maxi-emendamento del Governo giunge all'esame della Camera dei Deputati. Anief ci riprova e chiede urgenti e profonde modifiche. Gli originari articoli 53-58 sono stati riformulati all'interno dei commi che vanno dal 333 al 370 all'articolo 1 del disegno di legge. È su questo documento che il sindacato Anief tenta in extremis di introdurre una serie di disposizioni che permetterebbero di risolvere quei problemi che la riforma Renzi-Giannini ha ignorato, se non in certi casi addirittura ingigantito per via dell’approvazione di norme sbagliate, discriminatorie e orientate al risparmio piuttosto che alla funzionalità della scuola e di chi vi opera ogni giorno.
È chiaro che se anche questi emendamenti non dovessero passare, il sindacato ha già pronta la via alternativa: promuovere nuovi e ancora più motivati ricorsi in tribunale.
Il testo approvato dal Senato sulla Legge di Bilancio con maxi-emendamento del Governo giunge all'esame della Camera dei Deputati e si identifica con il ddl 4768: è su questo documento che il sindacato Anief tenta in extremis di introdurre una serie di disposizioni che permetterebbero di risolvere quei problemi che la riforma Renzi-Giannini ha ignorato, se non in certi casi addirittura ingigantito per via dell’approvazione di norme sbagliate, discriminatorie e orientate al risparmio piuttosto che alla funzionalità della scuola e di chi vi opera ogni giorno. Per questi motivi, Anief ci riprova e chiede urgenti e profonde modifiche. A livello generale, gli originari articoli 53-58 sono stati riformulati all'interno dei commi che vanno dal 333 al 370 all'articolo 1 del disegno di legge.
Entrando nello specifico, le modifiche sono relative al comma 333 che riguarda l’estensione del corso riservato, di 80 ore complessive, a tutti i ricorrenti del concorso per dirigenti scolastici del 2011. Per il comma 334, viene chiesta l’eliminazione del vincolo di giorni minimi, richiesti dal titolare, indispensabili per nominare i supplenti del personale Ata. Detto che per tutelare i diritti del personale Ata l’Anief ha deciso di scioperare il prossimo 15 dicembre, relativamente al comma 335 il giovane sindacato chiede l’istituzione di una graduatoria Ata relativa a tutti coloro che hanno svolto reggenze come Dsga, quindi nel ruolo superiore, per almeno 36 mesi anche non continuativi.
Dopo il comma 337, Anief chiede, tra le altre cose, di inserire un emendamento che preveda l’istituzione del doppio canale di reclutamento dei docenti precari per le graduatorie d’istituto, ma anche l’ammissione degli insegnanti di ruolo ai concorsi, un nuovo concorso a cattedra aperto a tutti i laureati e le ammissioni in sovrannumero dei precari e l’assunzione nei ruoli dello Stato di tutti i vincitori e idonei dei concorsi.
Ancora in aggiunta al comma 337, è indispensabile per i docenti precari provvedere all’immediata riapertura e all’aggiornamento annuale delle GaE, con contestuale accorpamento della fascia aggiuntiva, l’abolizione del vincolo della mobilità professionale, la possibilità per gli educatori dei convitti di accedere alle scuole dell’infanzia, il “potenziamento” anche per i profili Ata, per gli educatori e per i maestri della scuola dell’infanzia – rispettivamente con 8mila, 500 unità e 20mila unità aggiuntive in organico, la trasformazione dall’organico di fatto in quello di diritto di tutti i posti vacanti -.
Nello stesso emendamento, inoltre, si chiede il riconoscimento intero del servizio pre-ruolo, la ricostruzione di carriera e il riconoscimento del servizio svolto nelle paritarie, il ripristino del primo gradone stipendiale dei neo-assunti a partire dal 2011, l’eliminazione della temporizzazione per i Dsga, al fine di riconoscere loro il servizio pregresso prestato come responsabile amministrativo o come assistente amministrativo, che li penalizza non poco a livello stipendiale. Si chiede, infine, il riconoscimento del lavoro usurante alla docenza e dell’allargamento della disciplina del diritto in tutte le scuole superiori.
Le richieste riguardano anche il comma 343, dopo il quale si chiede l’abolizione del ‘balzello’ derivante dalle trattenute su Tfr ed Enam, oltre allo sblocco dell’indennità di vacanza contrattuale, il cui congelamento degli ultimi anni ha fatto sprofondare gli stipendi del personale scolastico sotto il costo della vita di circa il 15 per cento. Dopo il comma 347, il sindacato autonomo torna a chiedere le assunzioni per i ricercatori a tempo indeterminato, ancora oggi “inchiodati” tra i precari benché in possesso di tutti i requisiti e del servizio per essere assorbiti in ruolo. Tra gli emendamenti Anief risulta, infine, anche l'eliminazione, prevista dal comma 131 dell’articolo 1 della Legge 107/2015, del divieto di stipulare contratti annuali con tutti i docenti che hanno superato i 36 mesi di anzianità di supplenze.
Qualora anche questi emendamenti non dovessero passare nemmeno alla Camera dei Deputati, all’interno della manovra di fine 2018, il giovane sindacato Anief comunque ha già predisposto la via alternativa: quella di promuovere nuovi e ancora più motivati ricorsi in tribunale.
DDL 4768 Emendamenti alla Legge di Stabilità
Emendamenti Anief
I
Al comma 333 dell’articolo 1, aggiungere il seguente periodo:
“Sono prorogati anche per gli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l’accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e ss., i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e ss. dell’art. 1 Legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”
Motivazione: [ammissione ad una sessione speciale di corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e ss., avverso il bando del concorso per dirigenti scolastici 2011 e lo stesso decreto direttoriale n.499 del 20 luglio 2015]: l’ammissione ad una sessione speciale degli aspiranti n questione, già ricorrenti avverso il bando del concorso per dirigenti scolastici 2011- DDG del 13 luglio 2011 e il decreto direttoriale n. 499/2015, sana i rilievi di incostituzionalità della norma “sanatoria” mossi dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3008/2017. Inoltre, tale rinnovazione del corso permetterebbe la copertura già dal prossimo anno scolastico delle attuali sedi vacanti non compromettendo i posti da bandire a seguito dell’emanazione del regolamento di cui al decreto n. 138 del 7 agosto 2017.
II
Al comma 334 dell’articolo 1, eliminare le seguenti parole: “a decorrere dal trentesimo giorno di assenza”.
III
Al comma 335 dell’articolo 1, eliminare le parole “negli ultimi otto”.
IV
A comma 335 dell’articolo 1, aggiungere il seguente periodo:
“Coloro i quali abbiano svolto le funzioni di direttore dei servizi generali e amministrativi presso le scuole statali con contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per almeno 36 mesi, anche non continuativi, sono esonerati dallo svolgimento della eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso di cui al comma 114-sexties. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1 marzo 2018, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato dei direttori dei coordinatori di segreteria per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico.”
V
Al comma 335 dell’articolo 1, aggiungere il seguente periodo:
“Nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, è istituita una graduatoria dei 24 mesi per la copertura dei posti vacanti di direttori S.G.A. a cui può accedere il personale ATA che ha coperto il ruolo di direttore S.G.A. per almeno 24 mesi di servizio effettivo in qualità di direttore
S.G.A. e un’anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di responsabile amministrativo e assistente amministrativo.
VI
Dopo il comma 337 dell’art. 1, inserire i seguenti commi:
337-bis. Al comma 109 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107:
- alla lettera a), primo periodo, eliminare le parole “come modificato dal comma 113 del presente articolo”.
- Alla lettera a), terzo periodo, eliminare le parole “di cui ai commi da 79 a 82”.
- Alla lettera b), secondo periodo, eliminare le parole “come modificato dal comma 113 del presente articolo”.
- Alla lettera c) eliminare le parole “di cui ai commi da 79 a 82”.
- Alla lettera c), dopo le parole “ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti” aggiungere: “A decorrere dall’a.s. 2017/18, qualora le graduatorie a esaurimento fossero esaurite, sono destinatari della proposta di incarico gli aspiranti inseriti nella I e II fascia delle graduatorie di cui all’art. 5 D.M. 13 giugno 2007 n. 131, trasformate in graduatorie per ambiti territoriali ai sensi del comma 107 del presente articolo”.
- Alla lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole “Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento” con le parole “è abrogato”.
337-ter. Al comma 110 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107:
- al primo periodo, eliminare le parole “come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente”;
- al primo periodo, sostituire la parola “abilitazione” con la parola “accesso”;
- al terzo periodo, modificare le parole “Al personale educativo in possesso di titolo d’accesso continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali” con le seguenti: “I titoli d’accesso validi ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e/o di circolo e d’istituto di cui all’art. 5 D.M. 13 giugno 2007 n. 131, trasformate in graduatorie per ambiti territoriali ai sensi del comma 107 del presente articolo, sono validi altresì per la partecipazione alle procedure concorsuali per i posti comuni della scuola primaria”;
- eliminare le parole “Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”; A partire dal 1 settembre 2017, il personale docente e ata a tempo determinato gode della stessa progressione di carriera del personale di ruolo. Al personale direttore dei servizi generali e amministrativi è riconosciuto il servizio prestato nei ruoli del personale ATA nella ricostruzione di carriera. La professione docente, esercitata in qualsiasi ordine e grado delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, viene riconosciuta come altamente usurante sotto il profilo psicofisico e, pertanto, beneficia di tutte le agevolazioni, anche ai fini previdenziali, previste per queste categorie di lavoratori.”
337-quater. Al comma 111 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 eliminare le parole “come modificato dal comma 113 del presente articolo”. Il comma 113 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è soppresso. Al comma 114 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, primo periodo, eliminare le parole “come modificato dal comma 113 del presente articolo”.
337-quinquies. Dopo il comma 114 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è inserito il seguente comma 114-bis: “Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1 marzo 2018, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico.”
337-sex. Dopo il comma 114-bis dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è inserito il seguente comma 114-ter: “Coloro i quali abbiano svolto incarichi di docenza presso le scuole statali con contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per almeno 36 mesi, anche non continuativi, sono esonerati dallo svolgimento della eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso di cui al comma 114-bis.”
337-septies. Dopo il comma 114-nonies dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è inserito il seguente comma 114-decies: “I soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia, primaria, di primo e di secondo grado, per posti comuni e posti di sostegno, dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016 nn.105, 106 e 107, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016 che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:
a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2;
b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.
I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e a esaurimento.
All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti le graduatorie di merito dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016 nn. 105, 106 e 107, rimangono valide ai sensi del c. 17 art. 400 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 ma producono effetti ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato esclusivamente nella regione per cui il candidato ha svolto il concorso.
Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria. Il servizio prestato come dottorato di ricerca è valido quale servizio di insegnamento per l’accesso ai concorsi del personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche.
VII
Dopo il comma 337 dell’articolo 1, inserire i seguenti commi:
337-bis. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 105 è inserito il seguente comma 105-bis: “A decorrere dall’a.s. 2018/19, l’aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 96, lettera b) avverrà annualmente. È pertanto abrogato il comma 10-bis dell’art. 1 della legge 25 febbraio 2016 n. 21. In occasione degli aggiornamenti annuali delle graduatorie di cui al presente comma, è consentito l’inserimento a domanda in terza fascia di tutti gli aspiranti in possesso di abilitazione all’insegnamento; è altresì consentito il reinserimento a domanda nella fascia di pertinenza del personale precedentemente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, già permanenti, depennato per mancato aggiornamento. Pertanto, è disposto l’accorpamento della fascia aggiuntiva alla terza.”
337-ter. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 è aggiunto il seguente comma: “A decorrere dal 1 settembre 2018 è abrogato Il vincolo triennale di permanenza nella provincia per tutto il personale della scuola e il vincolo quinquennale per il personale di sostegno, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonché il vincolo per le assegnazioni provvisorie.”
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente”, con il seguente comma:
337-quater. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 è aggiunto il seguente comma: “A decorrere dal 1 settembre 2018, il personale educativo assunto a tempo indeterminato può richiedere, ai fini dalla mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e ai fini della mobilità professionale, l’assegnazione dei posti nella scuola primaria.”
337-quinquies. Sono prorogati i termini per la costituzione dell’organico di potenziamento di cui all’articolo 1 comma 95 della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per gli anni scolastici successivi all’a.s. 2015/2016 per il personale docente della scuola dell’Infanzia, il personale Ata e il personale educativo. Con successivo provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 8mila unità per il personale docente della scuola dell’Infanzia, alle 20mila unità per il personale Ata e alle 500 unità per il personale educativo. La copertura finanziaria sarà garantita dall’aumento delle accise sui tabacchi lavorati e di quelle sui prodotti alcolici. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità attuative delle assunzioni sui posti di cui al presente comma.”
337-sex. E’ abrogato il comma 75 e il comma 131 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni. Conseguentemente tutti i posti in organico di fatto senza titolare di personale docente e amministrativo sono convertiti in organico di diritto a decorrere dal 1 settembre 2018, ivi inclusi i posti in deroga su sostegno in dotazione delle istituzioni scolastiche per più di un triennio. Conseguentemente il comma 2 dell’articolo 15 della legge 8 novembre 2013, n. 128, è soppresso. Al comma 2-bis del suddetto articolo sono eliminare le seguenti parole: “Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2.”
337-septies. Dopo il comma 135 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 è inserito il seguente comma 135-bis: “Al c. 1 primo periodo art. 485 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 sono apportate le seguenti modifiche:
a) eliminare la parola “predette”;
b) sostituire le parole “scuole statali e pareggiate” con le parole “scuole statali, pareggiate e paritarie”;
c) sostituire le parole “è riconosciuto” con le parole “è interamente riconosciuto”;
d) eliminare le parole “, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”.
Conseguentemente, è inserito il seguente periodo:
“A partire dal 1 settembre 2017, il personale docente e ata a tempo determinato gode della stessa progressione di carriera del personale di ruolo. Al personale direttore dei servizi generali e amministrativi è riconosciuto il servizio prestato nei ruoli del personale ATA nella ricostruzione di carriera.”
337-octies. Al comma 121 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola “docente” aggiungere “del personale educativo e ata”; dopo le parole “di ruolo” aggiungere “e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata”.
All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è soppresso il comma 73.
Al comma 79 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 eliminare il primo periodo.
All’art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 sono soppressi i commi 79, 80, 81 e 82.
337-nonies. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 39 è inserito il seguente comma 39-bis: “L'insegnamento delle Scienze giuridiche ed economiche (classe di concorso A046 ex A019) viene introdotto dal 1 settembre 2018 nel primo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado, affinché sia adeguatamente rafforzato e rivitalizzato l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, attribuendogli il ruolo di sintesi delle educazioni e sviluppo degli obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7, con relativa valutazione dell'apprendimento. Tale insegnamento è introdotto altresì in tutti i percorsi didattici di “Alternanza scuola-lavoro” del secondo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado in misura pari ad almeno un terzo del programma previsto, con l’obiettivo di perseguire il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità, lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sicurezza, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali previsti dal comma 7 della suddetta legge.”
VIII
Dopo il comma 343 dell’articolo 1, aggiungere il seguente comma:
“A decorrere dal 1 gennaio 2018, per il personale dipendente e dirigente del pubblico impiego, è abolita la trattenuta di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999.”
IX
Dopo il comma 343 dell’articolo 1, aggiungere il seguente comma:
“A seguito della soppressione dell’ENAM come disposta dall’articolo 7, comma 3-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per il personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche, è abolita la relativa trattenuta obbligatoria, a far fede dal 1 settembre 2017.”
X
Dopo il comma 343 dell’articolo 1, aggiungere i seguenti commi:
“A partire dal 1 settembre 2015, è abrogato il comma 17, dell’articolo 9 della legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni. Conseguentemente, in attesa del rinnovo dei contratti del pubblico impiego, l’indennità di vacanza contrattuale del personale dipendente e dirigente dell’amministrazione statale è rivalutata dal 1 settembre 2015 attraverso la sua indicizzazione all’aumento del tasso di inflazione certificato dal 1 gennaio 2009, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.”
“Al comma 1 dell’articolo 15 della legge 8 novembre 2013 n. 128 sono eliminate le seguenti parole: “in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria”. Al medesimo comma, sono eliminate anche le parole “nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale”. Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011.”
“La professione docente, esercitata in qualsiasi ordine e grado delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, viene riconosciuta come altamente usurante sotto il profilo psicofisico e, pertanto, beneficia di tutte le agevolazioni, anche ai fini previdenziali, previste per queste categorie di lavoratori.”
XI
Dopo il comma 343 dell’articolo 1, aggiungere il seguente comma:
“A partire dal 1 settembre 2017, il personale docente e ata a tempo determinato gode della stessa progressione di carriera del personale di ruolo. Al personale direttore dei servizi generali e amministrativi è riconosciuto il servizio prestato nei ruoli del personale ATA nella ricostruzione di carriera.”
XII
“Il comma 131 della legge 13 luglio del 2015 n. 107 è abrogato”.
XIII
Dopo il comma 347 dell’articolo 1, aggiungere il seguente comma:
347-bis. “In deroga all’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per l’a.a. 2017/2018 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro il 1 marzo 2018”.
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