Tra gli emendamenti chiesti dal sindacato scolastico alla Commissione Bilancio figura il ripristino delle fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011, a cui si aggiunge la progressione di carriera dei supplenti alla pari del personale di ruolo e la collocazione della docenza tra le occupazioni usuranti, in modo da permetterne la collocazione nelle categorie che beneficiano degli anticipi pensionistici, senza incorrere in tagli all’assegno di quiescenza.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): L’elevato stress professionale della categoria è stato scientificamente già appurato con lo studio decennale ‘Getsemani Burnout e patologia psichiatrica negli insegnanti’: pertanto, non occorre allestire, almeno per i docenti, alcuna Commissione medico-tecnica come chiedono gli altri sindacati al Governo, poiché confermerebbe solo quella che è già una certezza.
Restituire agli insegnanti italiani i soldi sottratti dal Governo Letta nel 2013 con la cancellazione definitiva dello scatto di anzianità del 2013 che non ha alcuna incidenza ai fini dello stipendio, delle indennità di fine carriera e pensionistiche. A chiederlo è il sindacato Anief, attraverso uno specifico emendamento al disegno di legge n. 2960, presentato alla Commissione Bilancio di Palazzo Madama, sul quale a breve dovranno esprimersi i senatori di competenza e poi l’Aula, prima del passaggio del testo a Montecitorio.
A questo proposito, il giovane sindacato ha chiesto, considerando la modestia dei compensi dei nostri docenti e che gli aumenti previsti dalla stessa Legge di Bilancio sono a dir poco irrisori, coprendo solo la metà del tasso d’inflazione accusato nell’ultimo decennio, dall’Ocse collocati nel fanalino di coda in Europa dopo quelli della Grecia per l’entità dello stipendio, che vengano da subito “ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011”.
Tra le modifiche presentate dall’Anief figura anche la richiesta di parità totale del trattamento stipendiale tra i lavoratori non di ruolo e i colleghi assunti a tempo indeterminato, anche ai fini della carriera stipendiale: considerando le diverse indicazioni di adeguamento giunte da Bruxelles negli ultimi due decenni, a partire dalla Direttiva comunitaria 1999/70/CE - EUR-Lex - Europa EU, il sindacato chiede al Parlamento italiano che “dal 1° settembre 2017 il personale docente e Ata a tempo determinato” possa finalmente godere “della stessa progressione di carriera del personale di ruolo”, come del resto sancito da un numero altissimo di tribunali sparsi per la Penisola e ribadito nei giorni scorsi nelle aule di giustizia di Lombardia e Sicilia.
Tra gli emendamenti avanzati dal sindacato scolastico vi è poi la collocazione della docenza tra le occupazioni usuranti, in modo da permetterne l’ubicazione di essa tra le categorie che beneficiano degli anticipi pensionistici, senza incorrere in tagli all’assegno di quiescenza. “La professione di docente, esercitata in qualsiasi ordine e grado delle istituzioni scolastiche statali e paritarie – scrive l’Anief ai senatori della Repubblica - viene riconosciuta come altamente usurante sotto il profilo psicofisico e, pertanto, beneficia di tutte le agevolazioni, anche ai fini previdenziali, previste per queste categorie di lavoratori”.
A proposito di quest’ultima necessità, ovvero la concessione della deroga all’innalzamento pensionistico coatto, imposto dalla riforma Fornero e dalla decisione di inserire le nuove soglie all’aspettativa di vita crescente, il giovane sindacato ricorda che l’Italia detiene un’altissima età media del corpo docente, con due insegnanti su tre over 50enni e una scarsissima presenza di under 30.
“Inoltre – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - rimane ancora presente un non certo trascurabile numero di precari che arriva al contratto a tempo indeterminato solo dopo i 60 anni. Infine, l’elevato stress professionale della categoria è stato scientificamente già appurato con lo studio decennale ‘Getsemani Burnout e patologia psichiatrica negli insegnanti’: pertanto – conclude Pacifico – non occorre allestire, almeno per i docenti, alcuna Commissione medico-tecnica, come chiedono gli altri sindacati al Governo, poiché confermerebbe solo quella che è già un certezza”.
TUTTI GLI EMENDAMENTI ANIEF AL DDL 2960 PRESENTATI ALLA COMMISSIONE BILANCIO DEL SENATO
DDL 2960 Emendamenti alla Legge di Stabilità
Al comma 1 dell’articolo 53, aggiungere il seguente comma:
“Sono prorogati anche per gli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l’accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e ss., i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e ss. dell’art. 1 Legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”
Al comma 1, dell’articolo 53, aggiungere il seguente comma:
“Al termine del comma 114-quater dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunto il seguente periodo: “Sono esonerati dallo svolgimento dell’eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso i vicari dei dirigenti scolastici presso le scuole statali che hanno svolto tale incarico per almeno 36 mesi, anche non continuativi”.“
All’articolo 54, comma 2, eliminare le parole “negli ultimi otto”.
All’articolo 54, aggiungere il seguente comma:
“Coloro i quali abbiano svolto le funzioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi presso le scuole statali con contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per almeno 36 mesi, anche non continuativi, sono esonerati dallo svolgimento della eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso di cui al comma 114-sexties. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1 marzo 2018, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato dei direttori dei coordinatori di segreteria per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico.”
All’articolo 54, aggiungere il seguente comma:
“Nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, è istituita una graduatoria dei 24 mesi per la copertura dei posti vacanti di Direttori .S.G.A. a cui può accedere il personale ATA che ha coperto il ruolo di direttore S.G.A. per almeno 24 mesi di servizio effettivo in qualità di direttore S.G.A. e un’anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di Responsabile Amministrativo e Assistente Amministrativo.
All’articolo 54, comma 1, eliminare le seguenti parole: “a decorrere dal trentesimo giorno di assenza”.
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente”, con i seguenti commi:
- Al comma 109 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107:
- alla lettera a), primo periodo, eliminare le parole “, come modificato dal comma 113 del presente articolo”.
- Alla lettera a), terzo periodo, eliminare le parole “di cui ai commi da 79 a 82”.
- Alla lettera b) secondo periodo, eliminare le parole “come modificato dal comma 113 del presente articolo,”.
- Alla lettera c) eliminare le parole “di cui ai commi da 79 a 82”.
- Alla lettera c), dopo le parole “ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti.” aggiungere: “A decorrere dall’a.s. 2017/18, qualora le graduatorie ad esaurimento fossero esaurite, sono destinatari della proposta di incarico gli aspiranti inseriti nella I e II fascia delle graduatorie di cui all’art. 5 D.M. 13 giugno 2007 n. 131, trasformate in graduatorie per ambiti territoriali ai sensi del comma 107 del presente articolo.”
- Alla lettera c) ultimo periodo, sostituire le parole “Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento,” con le parole “è abrogato”.
- Al comma 110 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107:
- al primo periodo, eliminare le parole “come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente”;
- al primo periodo, sostituire la parola “abilitazione” con la parola “accesso”.
- Al terzo periodo, modificare le parole “Al personale educativo in possesso di titolo d’accesso continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali” con le seguenti: “I titoli d’accesso validi ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e/o di circolo e d’istituto di cui all’art. 5 D.M. 13 giugno 2007 n. 131, trasformate in graduatorie per ambiti territoriali ai sensi del comma 107 del presente articolo, sono validi altresì per la partecipazione alle procedure concorsuali per i posti comuni della scuola Primaria.”
- Eliminare le parole “Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non puo' comunque partecipare il personale docente ed educativo gia' assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.”
- Al comma 111 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, eliminare le parole “come modificato dal comma 113 del presente articolo”.
- Il comma 113 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è soppresso.
- Al comma 114 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, primo periodo, eliminare le parole “come modificato dal comma 113 del presente articolo”.
- Dopo il comma 114 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è inserito il seguente comma 114-bis: “Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1 marzo 2018, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico.”
- Dopo il comma 114-bis dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è inserito il seguente comma 114-ter: “Coloro i quali abbiano svolto incarichi di docenza presso le scuole statali con contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per almeno 36 mesi, anche non continuativi, sono esonerati dallo svolgimento della eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso di cui al comma 114-bis.”
- Dopo il comma 114-ter dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è inserito il seguente comma 114-quater: “Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1º marzo 2017, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti scolastici per le istituzioni scolastiche ed edu,cative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico.”
- Dopo il comma 114-nonies dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è inserito il seguente comma 114-decies:
“1. I soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia, primaria, di primo e di secondo grado, per posti comuni e posti di sostegno, dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016 nn. 105, 106 e 107, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016 che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:
a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2;
b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.
2. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1.
3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.
4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1, le graduatorie di merito dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016 nn. 105, 106 e 107, rimangono valide ai sensi del c. 17 art. 400 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 ma producono effetti ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato esclusivamente nella regione per cui il candidato ha svolto il concorso.
5. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria.
- Il servizio prestato come dottorato di ricerca è valido quale servizio di insegnamento per l’accesso ai concorsi del personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche.
- E’ sciolta la riserva per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nonché per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e d’istituto disposto a seguito di provvedimenti cautelari del tribunale amministrativo.
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente”, con il seguente comma:
“All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 105 è inserito il seguente comma 105-bis: “A decorrere dall’a.s. 2018/19, l’aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 96, lettera b) avverrà annualmente. È pertanto abrogato il comma 10-bis dell’art. 1 della legge 25 febbraio 2016 n. 21. In occasione degli aggiornamenti annuali delle graduatorie di cui al presente comma, è consentito l’inserimento a domanda in terza fascia di tutti gli aspiranti in possesso di abilitazione all’insegnamento; è altresì consentito il reinserimento a domanda nella fascia di pertinenza del personale precedentemente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, già permanenti, depennato per mancato aggiornamento. Pertanto, è disposto l’accorpamento della fascia aggiuntiva alla terza.”
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente”, con il seguente comma:
“All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 è aggiunto il seguente comma: “A decorrere dal 1 settembre 2018 è abrogato Il vincolo triennale di permanenza nella provincia per tutto il personale della scuola e il vincolo quinquennale per il personale di sostegno, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonché il vincolo per le assegnazioni provvisorie.”
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente”, con il seguente comma:
“All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 è aggiunto il seguente comma: “A decorrere dal 1 settembre 2018, il personale educativo assunto a tempo indeterminato può richiedere, ai fini dalla mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e ai fini della mobilità professionale, l’assegnazione dei posti nella scuola primaria.”
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente e ata”, con il seguente comma:
“Sono prorogati i termini per la costituzione dell’organico di potenziamento di cui all’articolo 1 comma 95 della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per gli anni scolastici successivi all’a.s. 2015/2016 per il personale docente della scuola dell’Infanzia, il personale Ata e il personale educativo. Con successivo provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 8mila unità per il personale docente della scuola dell’Infanzia, alle 20mila unità per il personale Ata e alle 500 unità per il personale educativo. La copertura finanziaria sarà garantita dall’aumento delle accise sui tabacchi lavorati e di quelle sui prodotti alcolici. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità attuative delle assunzioni sui posti di cui al presente comma.”
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente”, con il seguente comma:
“E’ abrogato il comma 75 e il comma 131 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni. Conseguentemente tutti i posti in organico di fatto senza titolare di personale docente e amministrativo sono convertiti in organico di diritto a decorrere dal 1 settembre 2018, ivi incluso i posti in deroga su sostegno in dotazione delle istituzioni scolastiche per più di un triennio. Conseguentemente il comma 2 dell’articolo 15 della legge 8 novembre 2013, n. 128, è soppresso. Al comma 2-bis del suddetto articolo sono eliminare le seguenti parole: “Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2.”
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente”, con i seguenti commi:
“Dopo il comma 135 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 è inserito il seguente comma 135-bis: “Al c. 1 primo periodo art. 485 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 sono apportate le seguenti modifiche:
a) eliminare la parola “predette”;
b) sostituire le parole “scuole statali e pareggiate” con le parole “scuole statali, pareggiate e paritarie”;
c) sostituire le parole “è riconosciuto” con le parole “è interamente riconosciuto”;
d) eliminare le parole “, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”.”
“Al comma 1 dell’articolo 15 della legge 8 novembre 2013 n. 128 sono eliminate le seguenti parole: “in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria”. Al medesimo comma, sono eliminate anche le parole “nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale”. Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011.”
“A partire dal 1 settembre 2017, il personale docente e ata a tempo determinato gode della stessa progressione di carriera del personale di ruolo. Al personale direttore dei servizi generali e amministrativi è riconosciuto il servizio prestato nei ruoli del personale ATA nella ricostruzione di carriera.”
“La professione docente, esercitata in qualsiasi ordine e grado delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, viene riconosciuta come altamente usurante sotto il profilo psicofisico e, pertanto, beneficia di tutte le agevolazioni, anche ai fini previdenziali, previste per queste categorie di lavoratori.”
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente, ata ed educativo”, con il seguente comma:
“Al comma 121 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola “docente” aggiungere “, del personale educativo e ata”; dopo le parole “di ruolo”, aggiungere “e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata”.”
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente”, con il seguente comma:
“All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è soppresso il comma 73.”
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente”, con il seguente comma:
“Al comma 79 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 eliminare il primo periodo.”
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente”, con il seguente comma:
“All’art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 sono soppressi i commi 79, 80, 81 e 82.”
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente”, con il seguente comma:
“All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 39 è inserito il seguente comma 39-bis:
“L'insegnamento delle Scienze giuridiche ed economiche (classe di concorso A046 ex A019) viene introdotto dal 1 settembre 2018 nel primo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado, affinché sia adeguatamente rafforzato e rivitalizzato l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, attribuendogli il ruolo di sintesi delle educazioni e sviluppo degli obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7, con relativa valutazione dell'apprendimento. Tale insegnamento è introdotto altresì in tutti i percorsi didattici di “Alternanza scuola-lavoro” del secondo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado in misura pari ad almeno un terzo del programma previsto, con l’obiettivo di perseguire il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità, lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sicurezza, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali previsti dal comma 7 della suddetta legge”.
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Norme per la tutela della salute nelle istituzioni scolastiche”:
E’ abrogata la legge 31 luglio 2017, n. 119, di conversione del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73.
All’articolo 56, aggiungere il seguente comma:
“In deroga all’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per l’a.a. 2017/2018 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro il 1 marzo 2018”.
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