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Tecnica della Scuola: Ricostruzioni di carriera, per l’Usr Veneto il pre-ruolo vale tutto

La decisione, che riguarda solo docenti e Ata che hanno presentato ricorso, permette di superare la normativa vigente che prevede di conteggiare per intero solo i primi quattro anni di servizio precedente all’immissione in ruolo: ai dirigenti incaricati dei conteggi viene indicato anche come risarcire il “danno”. Decisive le sentenze dei Tribunali del lavoro che hanno riconosciuto l’esistenza dell’abuso della contrattazione a tempo determinato. Esulta l’Anief.

Buone notizie per gli assunti nella pubblica amministrazione: la direzione generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha inviato una comunicazione agli Uffici Scolastici Territoriali e ai dirigenti scolastici responsabili delle ricostruzioni di carriera, attraverso cui indica di riconoscere per intero il periodo di pre-ruolo. Anche se il conteggio totale (oggi previsto solo per i primi 4 anni di servizio pre-ruolo, successivamente si considerano utili solo i due terzi) dovrà essere adottato “esclusivamente nei confronti dei ricorrenti vincitori in sede giudiziale”, si tratta di un importante riconoscimento. Che giunge a seguito di quanto stabilito dai Tribunali del lavoro che “in alcune sentenze – si legge nella comunicazione dell’Usr per il Veneto - hanno riconosciuto l’esistenza dell’abuso della contrattazione a tempo determinato, condannando l’Amministrazione al risarcimento del danno, consistente in una sorta di ricostruzione della carriera, da determinarsi come se i contratti stipulati fossero stati tutti ex tunc a tempo indeterminato”.

Nelle indicazioni agli UU.SS.TT., l’Usr per il Veneto comunica anche che l’ammontare del riconoscimento economico da assegnare a docenti e Ata che hanno presentato ricorso deve scaturire dalla “differenza tra quanto effettivamente percepito dal lavoratore e quanto lo stesso avrebbe percepito qualora fosse stato da subito inquadrato quale lavoratore a tempo indeterminato. In pratica, si dovrà operare come se fossero stati ‘di ruolo’ fin dall’inizio, attribuendo le cosiddette ‘posizioni stipendiali’ previste dal CCNL comparto scuola per il personale ATA e per il personale docente alle varie scadenze degli ‘scaglioni’, cioè ad anni 3, anni 9 ecc.”.

La comunicazione dell’Usr per il Veneto è stata immediatamente commentata dall’Anief, il sindacato che ha presentato diversi ricorsi sulla questione. “In base a quanto è stato finalmente acclarato dai giudici italiani, che non potevano non tenere conto del pronunciamento favorevole da parte della Corte di giustizia europea, - sostiene il sindacato autonomo - questo trattamento deve essere obbligatoriamente adottato. Perché non vi è alcuna ragione oggettiva che giustifichi ancora una disparità di trattamento tra lavoro a termine e quello svolto dopo l’assunzione in ruolo”. Sempre l’Anief rileva che la disposizione dell’Usr veneto risulta “particolarmente vantaggiosa per coloro che hanno un congruo numero di anni di supplenze alle spalle”.

Il sindacato guidato da Marcello Pacifico, infine, con un secondo comunicato fa sapere che la Corte d’Appello di L’Aquila – presso cui il Miur aveva proposto appello avverso due sentenze favorevoli ottenute proprio dall’Anief – ha emesso “due sentenze di identico tenore in cui ribadisce “il diritto alla medesima progressione economica spettante ai docenti di ruolo”: in pratica, per il sindacato autonomo “il Ministero, non volendo riconoscere ai precari il medesimo trattamento economico attribuito al personale a tempo indeterminato, attua una disparità di trattamento illegittima e non giustificata”.

Fonte: Tecnica della Scuola

 

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