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Tecnica della Scuola: dottorato di ricerca, l’aspettativa retribuita è un diritto anche del docente precario

Alla luce di una giusta equiparazione tra personale assunto a tempo indeterminato e personale precario, assunto annualmente con contratto a tempo determinato, è importante ricordare che l’aspettativa retribuita è un diritto anche del docente precario.

Già la sentenza n.360 del Tribunale di Verona del 26 maggio 2011 aveva confermato che l’applicazione del congedo straordinario per dottorato di ricerca, di cui all'art. 52 comma 57 della Legge 448/01, va applicata anche al personale a tempo determinato e che l'interpretazione restrittiva contenuta nella circolare 15/11 è errata.

D’altronde la logica, con cui è stata concepita la norma sull’aspettativa retribuita per svolgere un dottorato di ricerca, è quella di favorire il dipendente pubblico, a prescindere dallo stato giuridico del suo contratto di lavoro, per acquisire una più approfondita formazione professionale.

Quanto detto viene confermato da una recentissima ordinanza del Tribunale del lavoro di Napoli che dà piena ragione all'Anief e afferma il diritto di un docente precario a godere dell'aspettativa retribuita a seguito di ammissione a corso di dottorato di ricerca privo di borsa di studio.

Il sindacato ha in questo modo tutelato i diritti del proprio iscritto, che in prima istanza aveva ricevuto dal proprio dirigente scolastico l’aspettativa retribuita per svolgere un dottorato di ricerca privo di borsa di studio, per poi vedersi revocato unilateralmente questo beneficio, commutato in una aspettativa non retribuita e quindi senza assegni.

Il legale, che si è occupato della tutela dei diritti dell’iscritto, ottiene, tramite ordinanza ex art. 700 c.p.c. e in tempi celeri, la dichiarazione, da parte del giudice del lavoro di Napoli, di illegittimità degli atti emanati dal MIUR con l'intento di revocare l'aspettativa retribuita precedentemente concessa e riconosce la sussistenza del “pericolo di danno alla crescita professionale” arrecato dall'amministrazione al docente a tempo determinato.

Noi riteniamo, proprio per la giusta equiparazione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, richiamata anche dalla direttiva europea 1999/70, che il Miur debba intervenire con un’altra circolare per chiarire inequivocabilmente questo modo difforme di intrepretare la norma in modo restrittivo e dannoso per i precari.

Fonte: Tecnica della Scuola

 

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