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Tecnica della Scuola: aliquota del 2,5% sullo stipendio, l’Inps non arretra

L’istituto di previdenza ribadisce che “lungi dal prevedere la restituzione della contribuzione”, tutte le sentenze sulla materia e le norme in vigore “hanno confermato il permanere dell’obbligatorietà della stessa”. E ciò vale “anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010”. Replica dell’Anief: si arrampicano sugli specchi, pronti a depositare i ricorsi.

Si risolverà in tribunale il contenzioso avviato tra i lavoratori che hanno chiesto la restituzione di una parte delle trattenute previdenziali obbligatorie del 2.50% relative alle retribuzione contributiva utile ai fini del TFS, a seguito della illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, riconosciuta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 dell’ 8 ottobre scorso.

Attraverso un comunicato corredato da tantissimi riferimenti normativi, emesso il 21 giugno, l’Inps ha spiegato che “lungi dal prevedere la restituzione della contribuzione”, tutte le sentenze sulla materia e le norme in vigore “hanno confermato il permanere dell’obbligatorietà della stessa”. E ciò vale “anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010”.

Dopo aver sottolineato che “per i dipendenti pubblici in regime di TFR non trovano applicazione né la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, né l’art. 1, commi 98-101, della legge 228/2012, in considerazione del fatto che costoro non sono mai stati riguardati dalla norma dichiarata illegittima”, dall’istituto di previdenza nazionale tengono a precisare che “a carico del personale cui spetta il TFR non può più essere trattenuto il contributo previdenziale del 2,50%”. L’Inps, dopo aver ammesso che “per assicurare l’invarianza della retribuzione netta, il legislatore ha previsto la contestuale diminuzione della retribuzione lorda di tali dipendenti in misura pari a quella della quota di contributo a carico dell’iscritto cui spetti invece il trattamento di fine servizio (IPS o buonuscita)”, ha dunque ribadito che £ una eventuale interruzione di tale diminuzione della retribuzione lorda costituirebbe violazione di precisi obblighi di legge”.

La porta chiusa dall’Inps non è gradita dall’Anief, secondo cui l’istituto previdenziale “si arrampica sugli specchi. È evidente – sostiene il sindacato autonomo - che all’INPS non hanno letto bene i modelli di diffida, perché quelli elaborati dall’Anief per il personale assunto prima del 2000 non parlano di restituzione del 2,5% di TFR ma di certificazione per il 2011 e per il 2012 del credito del 2,69%, frutto della differenza tra le due aliquote: quello del 9,60% spettante per il regime TFS e quella del 6,91% ricevuta in regime TFR”. Il problema, continua l’Anief, è che “questo credito deve confluire nel trattamento di fine servizio vista la legge 228/12, art. 1, cc. 98-99, ma ancora non è stato certificato né dal MEF né dalla stessa legge che prevede una copertura finanziaria di soli 41 milioni rispetto ai più di 3 miliardi richiesti”.

Per quanto riguarda i modelli di diffida elaborati per il personale precario e di ruolo assunto dopo il 2000 o transitato volontariamente in regime di TFR, il sindacato guidato da Marcello Pacifico richiede la restituzione del 2,5% trattenuto fino ad aprile 2013 nei cedolini dello stipendio “con la motivazione della costituzione dello stesso TFR, non tanto per l’applicazione della sentenza n. 223/12 della Corte costituzionale, di per sé chiara nel diniego di tale trattenuta, ma in virtù dello stesso art. 1, c. 3 del DPCM del 20 dicembre 1999 richiamato nel messaggio non integralmente, che prevede un recupero mai attuato”.

Se è vero, infatti, che la retribuzione lorda deve essere ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso, tuttavia, il Governo in questi 13 anni insieme ai sindacati, non ha mai stabilito, contestualmente “un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.”

Per l’Anief, quindi, “il Governo non può comportarsi diversamente da un’azienda privata dopo che aver privatizzato il rapporto di lavoro”. Pertanto “questo mancato recupero viola sì il principio della parità retributiva essendo la trattenuta parte di una retribuzione differita che porterebbe i neo-assunti a un trattamento peggiore rispetto agli altri lavoratori, contro la legge stessa. Pertanto, permangono tutte le motivazioni che hanno portato alla scrittura di quei modelli di diffida che possono essere richiesti da tutto il personale della scuola all’Anief ma anche dal personale del pubblico impiego alla Confedir, al fine della certificazione del credito vantato. Per l’occasione, nei ricorsi che saranno depositati non appena pubblicato in Gazzetta il nuovo regolamento sulla proroga del blocco degli scatti, sarà impugnata, per l’evidente illegittimità costituzionale, anche la norma che cancella gli incrementi retributivi riconosciuti nel 2011 e continua a bloccare gli stipendi”.

La querelle sindacale, quindi, si allarga. Soprattutto se il blocco degli scatti dovesse, come sembra, essere confermato fino a tutto il 2014.

Fonte: Tecnica della Scuola

 

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