La stampa scrive

Tecnica della Scuola: concorso Ds, il ricorso Anief è diverso da quello della recente sentenza del Tar Lazio

Il sindacato Anief, con le sue censure, differenzia i ricorsi sentenziati il 26 settembre scorso dal Tar Lazio, di cui abbiamo già dato notizia in un precedente articolo.

La recentissima sentenza del TAR del Lazio sez. III^ bis n. 8141/2012 del 26/09/2012 riguardante la prova preselettiva del concorso per DS, ha stabilito la legittimità della prova preselettiva espletata dagli aspiranti DS su tutto il territorio nazionale. In questa sentenza sono stati condannati alle spese i numerosi candidati ricorrenti che, non superando la prova preselettiva, e risultati quindi esclusi dal concorso, avevano evidenziato in sede giurisdizionale le loro doglianze. Alla luce di questi fatti si potrebbe pronosticare stessa sorte per i numerosi ricorsi proposti ed attualmente pendenti innanzi al TAR Lazio che, autorevolmente, ed in linea con gli ultimi pronunciamenti in materia del Consiglio di Stato (adito in sede cautelare) hanno escluso ipotesi d' illegittimità degli atti inerenti la procedura concorsuale in argomento. 

Di parere contrario il sindacato ANIEF (si legga il comunicato pubblicato nella rubrica "La voce degli altri") che differenzia i ricorsi sentenziati il 26 settembre scorso dai propri. Infatti, rispetto al ricorso perso in questi giorni da privati le censure presentate dall’ANIEF sono decisamente diverse. Una di queste riguarda, ad esempio, la violazione di una precisa disposizione del bando di concorso nella parte in cui è venuta a mancare la correttezza di diverse domande e risposte. Altre censure, invece, hanno riguardato l’operato dell’Invalsi. 

Quindi ANIEF non ha mai affermato che nelle prove preselettive del concorso per dirigenti scolastici vi sarebbe stata una discriminazione tra ricorrenti esclusi e candidati risultati idonei all’accesso alla successiva prova scritta, ma soltanto il fatto che gli errori docimologici proposti violano quanto scritto nel bando concorsuale. Pertanto la sentenza del 22 novembre sarà completamente indipendente da quella n. 8141/2012 del 26/09/2012, in quanto fondata su presupposti del tutto diversi.

Fonte: Tecnica della Scuola

 

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