Scuola: Aggiornamenti in progress – giovedì 5 giugno 2014

° Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Il MIUR ha diramato (3 giugno) specifiche indicazioni per i candidati, interni o privatisti, con disturbi specifici di apprendimento o con altri bisogni educativi speciali
“Alunni con DSA. La Commissione d’esame… terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). in particolare, prenderà in esame le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base di tale specifica documentazione e di tutti gli elementi forniti dai Consigli di classe, la Commissione predisporrà adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali… Nello svolgimento delle prove scritte, ivi compresa la prova scritta a carattere nazionale, i candidati potranno utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione, redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. I candidati potranno usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione potrà anche prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione potrà provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. … Ai candidati potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, e che siano stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, potranno sostenere prove differenziate… Alunni con BES ….La Commissione terrà in debita considerazione specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare,e modalità didattiche e forme di valutazione individuate nell’ambito di percorsi didattici individualizzati personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d’esame i Piani Didattici Personalizzati. Per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, scritto e orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi. Dalla Nota tecnica diramata dall’INVALS in preparazione della prova nazionale che si svolgerà, nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del Primo ciclo, il giorno 19 giugno 2014, riportiamo: “Per i candidati con DSA che necessitano di una versione informatizzata della prova nazionale non segnalata al momento dell’iscrizione, è possibile farne richiesta all’INVALSI entro il 6 giugno 2014 solo attraverso il modulo “Modifica dati iscrizione” disponibile nell’area Istituzioni scolastiche – Moduli web per le istituzioni scolastiche iscritte alle rilevazioni INVALSI 2014 (http://areaprove.invalsi.it/index.php?form=accesso_scuole). La medesima comunicazione deve essere inviata, per conoscenza, anche all’Ufficio scolastico regionale ed al competente Ufficio territoriale”. “Gli alunni con certificazione di DSA possono sostenere la prova con l’ausilio degli strumenti compensativi utilizzati in corso d’anno e con un tempo aggiuntivo stabilito dalla singola sottocommissione, di norma, di 30 minuti. Gli alunni con disabilità visiva sostengono la prova con l’ausilio delle strumentazioni in uso e con un tempo aggiuntivo stabilito dalla singola sottocommissione, di norma, di 30 minuti. Ove ai candidati che ne hanno titolo e necessità siano assegnati tempi più ampi per rispondere ai quesiti del primo fascicolo (italiano), agli altri candidati potrà essere, comunque, proposto lo svolgimento relativo al secondo fascicolo (matematica) dopo il previsto intervallo di 15 minuti”.

° Fortunae varietas
La tecnica della scuola pubblica la lettera (riportiamo l’inizio) inviatale dal Comitato in difesa dei diritti dei laureati in Scienze Politiche. Sulla questione l’ANIEF è attiva.
“Scrivo a nome del di cui faccio parte. Volevamo porre alla sua attenzione la grave situazione nella quale ci troviamo poiché, come lei ben sa, noi laureati in Scienze Politiche è da quasi 13 anni che siamo vittime di una vera e propria violazione del nostro diritto di uguaglianza. Infatti, con le disposizioni presenti nel decreto ministeriale 231/1997, successivamente integrato dal D.M. 39/98. è stato stabilito che possono accedere all’insegnamento superiore solo coloro che hanno conseguito la Laurea in Scienze Politiche entro l’anno accademico 2000/2001, escludendo dalla professione di insegnante tutti gli studenti che si sono laureati successivamente. Un’esclusione che in realtà non trova nessuna ratio normativa, didattica e logica e che pone in essere un’inspiegabile discriminazione nei confronti dei laureati in Scienze Politiche. Infatti il percorso curriculare da questi sostenuto, identico a quello dei laureati prima di tale data, è tale da metterli nelle condizioni di essere preparati e capaci di insegnare ai ragazzi delle scuole medie superiori determinate materie. Addirittura, si è assistito al caso in cui due colleghi, immatricolati lo stesso anno, uno fa l'insegnante perché laureato entro il 2001 e l'altro no lo ha potuto fare perché laureato nel 2002”. Una nostra semplice costatazione. Il personale scolastico sta procedendo dentro una giungla inestricabile di vegetazione stratificata e intrecciata a caso. Vaga da parecchi decenni. A memoria nostra, almeno dal 1979, quando una leggina individuava, come utile ai fini del passaggio in ruolo, l’insegnamento nei CRACIS, ma soltanto quello prestato i due specifici anni scolastici, e con esclusione del servizio prestato prima o dopo. Con queste logiche misteriose e inquietanti, i precari rischiano la salute mentale.
(Fonte: Alessandro Giuliani - www.latecnicadellascuola.it - 04/06/2014)

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