Scuola:Aggiornamenti in progress- Venerdì 24 dicembre

° Nota ministeriale sull’abilitazione all'insegnamento conseguita in Paesi esteri
La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia ha diramato una nota - (Prot. n.9103, con allegata modulistica e informativa sulle procedure, per il riconoscimento e fruizione nel nostro Paese dell’abilitazione conseguita all’estero.
I docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e non) e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso il MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica. Il riconoscimento può riguardare: 1) Titoli conseguiti nei Paesi UE; 2) Titoli conseguiti in Paesi non comunitari. Il riconoscimento di questi ultimi implica alcune formalità in più rispetto ai primi. E’ necessario presentare domanda di riconoscimento secondo i modelli scaricabili, Mod. A e Mod. B, rispettivamente riferiti ai titoli professionali acquisiti in Paese UE o in Paese non comunitario, da inviare a mezzo posta. Non è consentito l’invio on-line delle domande e della relativa documentazione. In applicazione della direttiva 2005/36/CE, recepito in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007 è possibile presentare richiesta di riconoscimento per le professioni di: - docente di scuola dell’infanzia; - docente di scuola primaria; - docente di scuola secondaria di primo grado; - docente di scuola secondaria superiore. Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente). Qualora dall’esame della domanda emerga che non vi è completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, questa Direzione Generale richiederà il superamento di una prova attitudinale o la frequenza di un tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.
Requisito indispensabile ai fini dell’insegnamento è la conoscenza della lingua italiana. Le modalità di accertamento o di esonero sono contenute nella circolare ministeriale n.81 del 23 settembre 2010. E’ possibile ottenere la certificazione per la conoscenza linguistica presso l'Università per stranieri di Perugia o presso l’Università per stranieri di Siena.

 
° Centri di istruzione per gli adulti: esame di Stato conclusivo primo ciclo istruzione, a.s. 2010/2011 - prova nazionale.
Il Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica - Uff.III ha diramato, in merito, la nota 15 dicembre 2010.
Come è noto, la prova scritta a carattere nazionale di cui all’art. 11, comma 4 ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, non ha trovato applicazione, per gli aa.ss. 2007/08, 2008/2009 e 2009/2010, agli studenti frequentanti i Centri Territoriali Permanenti “in considerazione della particolare ridefinizione in atto del sistema di istruzione degli adulti” (cfr. C.M. n. 32 del 14 marzo 2008 e C.M. n. 54 del 26 maggio 2008; nota n. 13002 del 16 dicembre 2008,nota n. 12666 del 16 dicembre 2009). Per l’anno scolastico corrente l’O.M. relativa al calendario scolastico (n. 53 del 25 giugno 2010) stabilisce (art. 2) che l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti iscritti e frequentanti i Centri per l’istruzione degli adulti possa essere effettuato in un’unica sessione speciale, nel mese di gennaio 2011, in data da definirsi dal Ministero. Ciò premesso, in considerazione del fatto che è ancora in atto la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico di tali Centri, si soprassiede, anche per l’a.s. 2010/2011, alla somministrazione, agli studenti iscritti e frequentanti i Centri di cui trattasi, della prova scritta a carattere nazionale in argomento. Conseguentemente, l’individuazione della data nella quale tenere, nel corso del corrente anno scolastico, la sessione di esame è rimessa alle determinazioni organizzative dei singoli Centri. Si precisa che l’esonero dalla prova nazionale riguarda unicamente gli studenti iscritti e frequentanti i Centri di cui trattasi e non anche i candidati adulti (interni ed esterni) dei corsi ordinari.

 
° Gerontatenei
La Riforma Gelmini fa ben poco per abbassare l’età media dei docenti.
L’università italiana, che non piazza alcun ateneo nella classifica dei migliori del mondo, ha tra i docenti ordinari un gran numero di ultrasessantenni che, oltretutto, ricoprono i ruoli gestionali apicali. La riforma Gelmini abbasserà ben poco l’età media degli ordinari: abbassa il tetto massimo per il pensionamento da 72 a 70 anni. Cambia ben poco, per i giovani docenti.

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