° Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2014/2015
Riportiamo, in abstract, la C.M. n. 34 - 1 aprile 2014. In calce, alcune considerazioni sulle variazioni negli organici 2014-15 del personale docente
…I criteri e i parametri per la formazione delle classi sono fissati dal Regolamento approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81… Com’è noto, il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111 all’art. 19, comma 7 ha previsto che “A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato.” Ne consegue che anche per l’ anno scolastico 2014/2015 le dotazioni organiche sono state determinate non superando, a livello nazionale, la consistenza delle dotazioni fissate per l’anno 2011/2012. Pertanto, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia, la quantificazione e la ripartizione, tra le Regioni, delle dotazioni dei diversi ordini e gradi di istruzione è stata effettuata tenendo conto del numero degli alunni risultanti dall’organico di fatto dell’ a.s. 2013/2014, dell’entità della popolazione scolastica riferita all’anno 2014/15 rilevata dall’anagrafe degli alunni, dell’andamento delle serie storiche della scolarità degli ultimi anni, nonché delle situazioni di cui all’art. 2, commi 2 e 3 del DPR n. 81/2009. .. Dall’anno scolastico 2014-2015 il riordino del I e del II ciclo attuato in applicazione dell’art. 64, interesserà tutte le classi dell’istruzione primaria nonché quelle dell’istruzione secondaria di secondo grado. … Sarà cura dell’istituzione scolastica, una volta avuta contezza delle proprie risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e modalità che consentano il migliore impiego delle risorse, l’ampliamento del servizio e l’incremento dell’offerta formativa; il tutto valorizzando le potenzialità proprie dall’autonomia organizzativa e didattica. Sono consentite compensazioni tra i contingenti di organico relativi ai diversi gradi di scolarità, anche nell’ottica, ove possibile, dell’estensione del tempo pieno. … Per quanto concerne le ore di insegnamento delle materie alternative alla religione cattolica, si ricorda che il 7 dicembre 2011 è stata rilasciata la procedura per l’invio telematico dei contratti a tempo determinato per l’insegnamento di tali attività che restato regolati dalle disposizioni e dai chiarimenti fino ad ora forniti (nota n.26482, 7 marzo 2011).Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici. Al fine di evitare la costituzione di classi con un numero eccessivo di alunni, i dirigenti scolastici provvederanno alla relativa formazione secondo criteri di omogeneità, evitando squilibri numerici tra le stesse. A tale riguardo i dirigenti medesimi eviteranno di accogliere istanze di iscrizione che possano comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal DPR n. 81/2009, per i vari gradi di istruzione. E’ opportuno che nella composizione delle classi si tenga in debita considerazione la presenza degli alunni con DSA.
La scuola dell’infanzia è disciplinata dall’art. 2 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. Quanto alla consistenza delle dotazioni organiche, ai fini della generalizzazione del servizio, sono stati confermati in organico di diritto i posti attivati in organico di fatto nell’anno 2013/2014. Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che hanno compiuto o compiranno, entro il 31 dicembre 2014, il terzo anno di età. Ricorrendo le condizioni di cui alla C.M. n.28 del 10 gennaio 2014 (iscrizioni per l’a.s. 2014/15), possono, altresì, essere ammessi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiranno tre anni di età entro il 30 aprile 2015, una volta effettuate le opportune valutazioni di carattere pedagogico-didattico da parte del collegio dei docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza. … Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello, com’è noto, a richiesta delle famiglie è elevabile fino ad un massimo di 50 ore settimanali e riducibile a 25 ore settimanali. Scuola primaria.Com’è noto, la scuola primaria è disciplinata dall’art. 4 del Regolamento sul primo ciclo, approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2014. Sono ammessi anticipatamente alla frequenza anche coloro che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2015. Com’è noto, le famiglie possono operare le loro scelte tra i modelli orari previsti dal citato DPR n. 89/2009 e dall’art 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificaz., dalla L. 30 ottobre 2008, n.169, ricordando che l’organico complessivo delle classi a tempo normale è determinato sulla base del’orario di 27 ore settimanali. …Il modello del tempo scuola definito in 24 ore settimanali può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di classe. Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l’orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l’assegnazione di due docenti per classe e l’obbligo dei rientri pomeridiani. Le quattro ore in più rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell’organico di istituto, potranno essere utilizzate per l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa. Si prevede l’utilizzo anche nella scuola primaria degli “spezzoni orario”, che, unitamente alle ore residuate dalla costituzione di altri posti (compresi quelli riguardanti l’insegnamento dell’inglese), e attività, concorrono alla formazione di posti interi (organico di diritto) nell’ambito della stessa istituzione scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora nell’istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere “arrotondate” a posto intero (devono essere arrotondate a posto intero per riassorbire l’eventuale soprannumerario), sempre rimanendo nel limite della dotazione regionale assegnata. Qualora le ore residuate siano in numero inferiore a 12, le stesse dovranno essere trattate e calcolate in organico di fatto. L’insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un’ora settimanale nelle classi prime, 2 ore nella classi seconde, tre ore nelle restanti classi).
…Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile, coprire attraverso la distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.
Si evidenzia che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso. Il totale dei posti e delle ore derivanti dall’applicazione delle disposizioni e delle istruzioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all’integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto. Si ricorda che gli eventuali spezzoni di orario debbono rientrare nel novero delle complessive dotazioni assegnate in organico. L’istituzione scolastica…
articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili. Le ore di insegnamento residuate dalla istituzione di classi con 24 ore e dalla eventuale presenza aggiuntiva di docenti specialisti per l’insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica, nonché dal recupero delle ore di compresenza del tempo pieno, possono essere impiegate per ampliare l’offerta formativa della scuola. Istruzione secondaria di I grado. La scuola secondaria di I grado è regolata dall’art. 5 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali e quello relativo al tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40). Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria media di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, tale consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. A livello regionale possono, altresì, essere individuate ulteriori modalità organizzative e gestionali, al fine di un pieno utilizzo delle ore a qualunque titolo disponibili. Fermo restando che le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre, va evitato che le cattedre stesse, siano costituite con il solo contributo orario relativo all’approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27.10.2010. L'offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione della cattedre interna in cattedra esterna, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà. Istruzione secondaria di II grado . Com’è noto, con l’a.s. 2014/2015, il riordino dell’istruzione secondaria di II grado, operato con i già citati DPR n. 87/2010 relativo agli istituti professionali, n. 88/2010 relativo agli istituti tecnici e n. 89/2010 relativo ai licei, andrà a regime e interesserà tutte e cinque le classi. Come previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da un’ora di insegnamento di geografia generale ed economica, laddove non sia già previsto l’insegnamento di geografia. Nel Sistema informativo l’ora è stata inserita nelle classi del primo anno, mentre l’istituzione scolastico, nella propria autonomia, potrà scegliere a quale delle due classi del biennio farla impartire. Poiché l’ora aggiuntiva di geografia generale ed economica ha uno specifico finanziamento previsto dal citato art. 5, comma 1, della legge 8.11.2013 n.128, la somma degli spezzoni orari rapportata a posti interi, sono da considerare come posti aggiuntivi in quanto non ricompresi nella dotazione che è stata assegnata ad ogni regione ( posti quantificati, a livello nazionale, dalla relazione tecnica in 287 unità). Ai fini della determinazione delle classi e dei posti, occorre fare riferimento, oltre alle norme appena citate, ai criteri e ai parametri previsti dal regolamento sul dimensionamento e sul proficuo utilizzo del personale scolastico approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009. In attuazione dell’art. 8, comma 1, del decreto interministeriale (che con la presente si trasmette) gli istituiti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e/o del settore tecnologico dell’istruzione tecnica, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e/o del settore industria ed artigianato dell’istruzione professionale. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi, solo in presenza della necessaria delibera regionale, (ad es. percorsi di istituto tecnico e percorsi di istituto professionale e di licei o di sezioni di liceo Musicale e coreutico) assumono la denominazione di “istituti di istruzione secondaria superiore”. In relazione a quanto sopra, nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o sezione di liceo musicale e coreutico, secondo quanto stabilito dall’art. 18, comma 3, del citato DPR n. 81/2009. Negli altri casi il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali. I licei musicali potranno attivare classi prime in numero non superiore di quelle funzionanti nel corrente anno. Con l’a.s. 2014/2015 prende avvio la sezione del Liceo sportivo previsto dal DPR 5 marzo 2013, n.52, che “disciplina l’organizzazione dei percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei . La sezione - codificata al sistema LI15 - potrà essere attivata solo dalla prima classe ed esclusivamente per una sola sezione . Il piano orario dell’indirizzo LI15 prevede, nelle attività e insegnamenti obbligatori, le materie “Scienze motorie e sportive e Discipline sportive” riconducibili alla classe di concorso A029, con il seguente orario: 6 nel primo e nel secondo anno, 5 ore nel terzo, quarto e quinto anno, un orario quindi diverso dalle previste due ore settimanali per Scienze motorie e sportive. Per le classi iniziali del secondo biennio (classe terza del liceo classico, dei licei scientifici, dei licei artistici, linguistici, musicali e coreutici, delle scienze umane e per le classi terze degli istituti tecnici, degli istituti professionali alle quali si acceda da un biennio) continua ad applicarsi l’attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi e/o articolazioni/opzioni. Ne consegue che, qualora il totale delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli non consenta l’attivazione di uno o più corsi/indirizzi presenti nell’istituzione scolastica, le SS.LL. daranno opportune indicazioni ai dirigenti scolastici nel senso del mantenimento dei corsi/indirizzi maggiormente richiesti, evitando duplicazioni di quelli di analogo tipo. … Nelle classi prime, ove non è previsto come obbligatorio l’insegnamento dell’inglese, non è consentito formare classi prime con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall’utenza. L'offerta dell'insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell’inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione della cattedre interna in cattedra esterna, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà. … Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. E’ consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi di studio sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto individua i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa istituzione scolastica, ferma restando la possibilità per tali alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del Regolamento sul dimensionamento delle rete scolastica approvato con DPR n.81 del 20 marzo 2009. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell’anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe. Le classi iniziali dei corsi serali sono costituite secondo quanto previsto dall’art. 16 del DPR n.81/2009, tenendo altresì conto della seria storica delle iscrizioni. Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione motivata del collegio dei docenti, qualora, a parità di condizioni, non comportino incrementi di ore o di cattedre. Ai sensi dell’art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell’art. 19 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa. Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore e che, di norma, non devono superare le 20 ore settimanali, sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente. In base a quanto previsto dal citato Regolamento, i docenti che a seguito della formazione delle cattedre con 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d’ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità. Come per i decorsi anni, non vengono più formate cattedre ordinarie, ma solo cattedre interne, utilizzando i contributi orari del nuovo ordinamento. Il sistema informativo, in base ai piani di studio del nuovo ordinamento, svilupperà il piano orario complessivo di ogni singola scuola e determinerà le cattedre interne e gli spezzoni residui, da utilizzare per la formazione di eventuali cattedre esterne. Relativamente all’Ufficio tecnico, l’art. 8, comma 4, del regolamento relativo all’istruzione tecnica e l’art. 8, comma 7, del regolamento relativo all’istruzione professionale, stabiliscono che i posti dell’Ufficio tecnico sono coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulle utilizzazioni. Tuttavia, qualora le risorse di organico assegnate per l’a.s. 2014/2015 lo consentano, è possibile istituire l’Ufficio tecnico, alle condizioni stabilite dai Regolamenti n. 87 e 88/2010, già in organico di diritto, precisando che può essere attivato un solo Ufficio tecnico per ogni istituzione scolastica, compresi gli istituti superiori costituiti da istituti di ordine diverso e che la scelta della classe di concorso cui assegnare l’Ufficio tecnico deve essere prioritariamente finalizzata alla riduzione dell’esubero nella scuola e in subordine nella provincia. La richiesta di istituzione va inoltrata con le consuete modalità previste per l’attivazione dei nuovi indirizzi. Classi di concorso. In attesa dell’emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la determinazione dell’organico di diritto vengono confermate, per le classi dell’intero quinquennio interessate al riordino del secondo ciclo, le classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modifiche e integrazioni, opportunamente integrate e rivedute. Con nota a parte viene trasmesso l’elenco delle attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative ai cinque anni dei corsi di studio degli istituti di II grado. Gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere considerati “atipici”. Pertanto, la relativa attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica e una volta individuata dovrà essere mantenuta per tutto l’anno scolastico. In tale ottica le scuole opereranno avvalendosi della procedura attualmente prevista dal sistema informativo. In presenza nella stessa scuola di più di un titolare di insegnamenti “atipici” si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, incrociando la varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 7 del CCNI sulla mobilità. Ovviamente nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all’indirizzo, all’articolazione, all’opzione, nonché al curricolo presente nella scuola. In assenza di titolari da “tutelare” l’attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale. In mancanza delle citate situazioni il dirigente scolastico, d’intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, e sulla base del parere del collegio dei docenti reso in coerenza con il POF e in analogia con le procedure di delibera dello stesso, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento, assicurando una equilibrata distribuzione dei posti alla classi di concorso al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento… Opzioni. Poiché le opzioni sono attivabili dal terzo anno di corso degli istituti tecnici e professionali la formazione della classi deve seguire il principio generale prima accennato relativo alle classi iniziali del secondo biennio ai quali continua ad applicarsi l’attuale normativa, sicché il numero delle classi deve essere definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, articolazioni e opzioni. Quota riservata all’autonomia. Com’è noto, i tre regolamenti relativi al riordino del 2° ciclo prevedono che le istituzioni scolastiche possono, previa delibera del collegio dei docenti, utilizzare la quota di autonomia nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita. Ciò sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riguardo alle attività di laboratorio, sia per l’eventuale attivazione di ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa. … Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di una delle 23 qualifiche professionali (vedi l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 27-07-2011, recepito con decreto interministeriale MIUR-MLPS in data 11 novembre 2011, integrato con l’Accordo Conferenza Stato – Regioni del 19- 1 -2012 recepito con Decreto interministeriale MIUR-MLPS del 23 aprile 2012) sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni. … Possono essere realizzati, fermo restando la competenza delle Regioni e la presenza degli stessi nell’ambito della programmazione regionale, dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità: - tipologia A “offerta sussidiaria integrativa” (Linee guida, capo II, punto 2). Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle qualifiche professionali … - tipologia B “offerta sussidiaria complementare” (Linee guida, capo II, punto 2). Devono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendano conseguire solo le qualifiche triennali di cui al Capo II, punto 2, delle Linee guida. … La realizzazione dell’offerta sussidiaria (integrativa e complementare) dei percorsi di IeFP da parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale…; in nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell’attivazione dell’offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP. …… Istruzione degli adulti e corsi di secondo livello (ex corsi serali). A decorrere dall’anno scolastico 2014/2015, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263….
In considerazione della complessità della materia e dei necessari approfondimenti, con distinta e specifica circolare, che verrà emanata a breve, verranno fornite istruzioni per l’attivazione dei CPIA e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti, di primo livello [ar.4, co. 1, lett. a)], di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana [ar.4, co. 1, lett. c)] e di secondo livello [ar.4, co. 1, lett. d)], cui al DPR 263/12.
I docenti in servizio nell’a.s. 2013/2014 presso i Centri Territoriali Permanenti che nell’a.s. 2014/2015 sono ricondotti nei CPIA, permangono in servizio presso i C.T.P. medesimi, e le dotazioni organiche per l’istruzione degli adulti rimangono confermate nelle quantità previste nell’a.s. 2013/2014. Per quanto riguarda i percorsi di secondo livello (ex-corsi serali), che rimangono incardinati presso gli istituti di secondo grado, la prevista riduzione dei quadri orari, il cui monte ore sarà pari al 70% dei corrispondenti corsi diurni, non competerà riduzione alla dotazione organica….
Posti di sostegno. Com’è noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito per evidenti problemi di contenimento della spesa pubblica), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili. … Considerato che i posti in deroga sono attribuiti in organico di fatto, questo Ministero si riserva di impartire ulteriori disposizioni …
L’ art.15, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n.104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128, ha previsto “al fine di assicurare continuità al sostegno degli alunni con disabilità, all’art.2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n.244” (nel triennio 2008- 2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007), “la predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed e pari al 100 per cento a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016”. Il tutto, a regime, comporterà una dotazione di organico di diritto pari a 90.032 posti. …
È stata inoltre prevista, ai sensi dell’art.15, comma 3 bis, del decreto legge del 12 settembre 2013, n.104, convertito con legge 128 dell’ 8 novembre 2013, l’unificazione delle aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04). Conseguentemente le operazioni relative alla procedura di mobilità del personale docente verranno effettuate tenendo conto dell’unificazione delle aree e secondo le regole previste nel CCNI sulla mobilità. Gli organici, di contro, dovranno essere ancora formulati tenendo conto delle quattro aree disciplinari fino all’a.s. 2016/17 ultimo anno di vigenze delle prossime graduatorie ad esaurimento. … Istituzioni educative. Si rinvia all’apposito decreto interministeriale di determinazione della dotazioni organiche del personale educativo, che comunque avrà una dotazione pari a quella dell’a.s. 2013/2014 …. f.to Luciano Chiappetta
Qualche nostro commento. A saldo nazionale immutato, le tabelle 2014-2015 per gli organici dei docenti riportano variazioni (mediante compensazione) che penalizzano le regioni del Sud. La batosta riguarda: Sicilia (– 504); Campania (- 387); Puglia (– 340); Calabria (- 183). In ciò, per una volta, gli Uffici del MIUR non hanno responsabilità, essendo tutta politica la decisione. Ci chiediamo: -i criteri politici possono essere dettati da logica ragionieristica ? -E’ possibile che nei vertici del MIUR non ci siano decisori con esperienza di Scuola sufficiente a capire (e spiegare a Renzi) quale prezzo si paga a volere risparmiare, al Sud, sugli organici ? Hanno considerato il quadro complessivo dei fattori che concorrono a determinare il livello di qualità del servizio scolastico? Non è equo far parti pari tra coloro che pari non sono. Il provvedimento del MIUR produce ragioni aggiuntive di emigrazione dei docenti meridionali; e lo stesso varrà per il personale ATA. E il Meridione non è che stia in buona salute, quanto a formazione della classe dirigente: l’esodo dei laureati (negli ultimi dieci anni, 170mila unità) e l’ingresso di decine di migliaia di immigrati privi di formazione accademica producono una flessione del “capitale culturale”. Conoscono, i decisori politici nazionali quale sia l’importanza di questo capitale, per la produzione dell’altro più noto e venerato capitale ? L’amministrazione delle comunità abbandonate dai figli più colti, potrà essere strappata alle mani della criminalità ? C’è saldo attivo, nel calcolo algebrico tra risparmio che il MIUR consegue, e costo sociale che produce? Infine. Ridistribuendo l’organico nazionale, il MIUR risparmia; quanto farà spendere ai docenti precari e alle loro famiglie (ormai stremate supplendo in funzione di welfare) ? La questione meridionale si proietta nei secoli futuri.