Scuola: Aggiornamenti in progress – lunedì 24 febbraio 2014

° Guardando alla nuova gestione politica del MIUR
Alcuni temi sui quali la ministro Stefania Giannini si è pronunciata
Le parole d’ordine alle quali informerà le scelte operative sono: Merito e Valutazione; entrambe poggiano sull’attuazione dell’Autonomia scolastica. Lo vediamo dalle parole stesse del ministro: «Ci sono due parole fondamentali su cui secondo me dobbiamo basare tutta la nostra azione: merito e valutazione. Per i docenti, così come per gli studenti, si devono adottare criteri premiali che consentano agli insegnanti di migliorarsi e essere premiati per i loro miglioramenti La valutazione si collega all’autonomia e alla responsabilità di chi è autore del processo. Posso fare l’esempio delle università, che sono diventate responsabili di sé stesse da quando sono istituzioni con bilancio autonomo. Credo che nella scuola si debba introdurre questo concetto». (Fonte, Il Messaggero, 23 febbraio 2014). Proponiamo, di seguito, tre ordini di considerazioni:
1- Ciò che fin qui, dall’a.s. 2000/01, ha impedito la piena attuazione dell’Autonomia scolastica è l’esiguità del finanziamento del servizio scolastico (in atto, 53 miliardi per anno finanziario). Le singole scuole non sono nella condizione di configurare un’offerta formativa consentanea alle caratteristiche dell’utenza, e solo in piccola misura realizzano iniziative per favorire inclusione, merito, flessibilità, personalizzazione dei percorsi, orientamento; ancora meno, possono offrire servizi al territorio di riferimento e alla comunità locale; quanto alle risorse necessarie a incentivare le performance dei docenti e a valorizzarne le professionalità, è noto come, con il placet di alcune sigle sindacali, siano state quasi azzerate dirottandole agli scatti di carriera. Si aggiunga che la normativa sull’autonomia finanziaria è, rispetto a quelle sull’autonomia didattica/organizzativa, più timida; senza autonomia finanziaria c’è autonomia.
2- Qualità dell’offerta formativa. Stantibus rebus, non si può dare alle scuole la responsabilità in ordine ai risultati. L’autoverifica e l’accountability verso l’esterno sono compromesse. La valutazione esterna ne è condizionata (specialmente quella che fa riferimento a metodi e standard valutativi a livello internazionale), ed è fuorviante adottare criteri (sia pure di valutazione indiretta) di valutazione della didattica che facciano riferimento – come avviene con i test INVALSI - ai risultati che gli alunni hanno conseguito nel processo di apprendimento. Sono possibili forme interne più efficaci di valutazione dei docenti, con riferimento al curricolo, all’impegno effettivo di lavoro, alle mansioni e responsabilità aggiuntive (da assegnarsi a chi ha maturato un congruo servizio); forme alle quali deve corrispondere riconoscimento economico.
Nessun pregiudizio a che nei nuclei di autovalutazione d’istituto figurino soggetti esterni.
3- Ferma restando l’opportunità che, quanto alle competenze dei contenuti disciplinari, gli insegnanti delle scuole si aggiornino ciclicamente presso le università, riteniamo, invece, un errore affidare prevalentemente alle università la loro formazione e aggiornamento didattico perché la separatezza degli atenei produce che, tra i docenti universitari – anche tra quelli preparati sul piano epistemologico disciplinare –, i più non abbiano gli strumenti esperienziali necessari a suggerire metodiche didattiche adatte al fanciullo, al bambino, al preadolescente, all’adolescente, al ragazzo. Opportunamente, le SSIS, affidavano la direzione dei laboratori didattici per lo più a tutor e supervisori provenienti dagli organici della Scuola. Per il futuro, sarebbe preferibile che i docenti dei corsi di laurea specialistica per l’insegnamento fossero scelti tra coloro che abbiano compiuto un periodo di insegnamento nelle scuole; in tali corsi, inoltre, gli specializzandi dovrebbero effettuare un buon numero di ore di laboratorio didattico.

° Grande incertezza sul riconoscimento economico delle posizioni ATA
Convertito in legge il d.l. sugli scatti stipendiali, Miur e sindacati ne tratteranno.
Latitante il MIUR – che, pure, lo scorso 12 gennaio aveva dato assicurazioni che la questione sarebbe stata risolta a tutela dei diritti acquisiti; in confusione il MEF (non sa che cosa debba sospendere; come un chirurgo fantozziano in sala operatoria), come evidenzia il messaggio NoiPA 018 - 18 febbraio: “Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione sistemi informativi e dell’innovazione. OGGETTO: Comparto scuola. Prima e seconda posizione economica personale A.T.A. blocco erogazione beneficio economico con decorrenza 1° settembre 2011 e annualità successive. Ulteriori chiarimenti. Come comunicato con messaggio n. 016/2014 del 14 febbraio 2014, sono in corso di attuazione una serie di interventi nei confronti del personale ATA del comparto scuola, riguardanti il blocco dei benefici A.T.A. con decorrenza 1° settembre 2011 e annualità successive. In riferimento alla sospensione disposta sulla rata di febbraio 2014, a seguito di ulteriori verifiche, sono emerse alcune fattispecie per le quali si è reso necessario richiedere ulteriori chiarimenti al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al fine di un’eventuale regolarizzazione sulla rata di marzo 2014. In particolare sono state individuate le seguenti casistiche per le quali attualmente è stata disposta la sospensione su febbraio 2014: - personale ATA dell’Area B con indennità di prima posizione in godimento con decorrenza antecedente al 1° settembre 2011 (codice assegno 386/B) e passaggio alla seconda posizione (codice assegno 386/B2) con decorrenza successiva al 1° settembre 2011; - personale ATA dell’Area A, con posizione economica con decorrenza antecedente al 1° settembre 2011 (codice assegno 386/A), passato all’Area B con decorrenza successiva al 1° settembre 2011; - personale ATA di ruolo, con posizione economica con decorrenza antecedente al 1° settembre 2011, che abbia stipulato un contratto a tempo determinato in un periodo successivo al 1° settembre 2011. F.to LOTTI”.

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