Scuola: Aggiornamenti in progress - martedì 14 gennaio 2014

° Della serie: Incongruenze
Alcune sono addebitabili all’insipienza dei burocrati; la maggior parte scaturisce dalla complessità pressoché ormai inestricabile delle norme disorganicamente stratificate. Orizzonte Scuola ne segnala una: Il servizio su Sostegno, anche se svolto senza titolo, potrebbe fare la differenza per l'accesso ai corsi Specializzazione al Sostegno.
Il d.m. 30 settembre 2011 prevede all’art. 6 comma 8: "Il bando di indizione delle prove di accesso, predisposto dalle Università, individua ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso, le tipologie di titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti complessivi". In linea di massima i bandi attribuiscono fino ad massimo di 5 punti per il servizio su sostegno …. E’ possibile affermare che, a parità di punteggio nelle prove, l’avere svolto servizio su sostegno, potrà essere determinante per l’accesso al corso. (Fonte: www.orizzontescuola.it - 04/01/2014)
Nella mobilità d’ufficio, accade che a un docente più anziano di servizio sia dato un punteggio inferiore rispetto a quello dato a un collega con meno anzianità di servizio.
La ragione? Le tabelle dei punteggi ancora in vigore non sono in linea con quanto la U.E. stabilisce (dir.1999/70) sulle caratteristiche dei contratti a tempo determinato; da sempre l’ANIEF si batte per eliminare le difformità tra questi e i contratti a t.i.
Questo è dovuto alle incongruenze di un desueto meccanismo di calcolo del punteggio di anzianità di servizio… Facciamo due calcoli esemplificativi… Consideriamo due docenti, il docente A e il docente B. Il primo docente, cioè “A”, ha un’anzianità di servizio di 8 anni, di cui 6 pre-ruolo e 2 di ruolo. Il secondo docente, cioè “B”, ha un’anzianità di servizio di 5 anni, tutti svolti in ruolo. Mentre il docente “A” riceve 28 punti di anzianità di servizio, così calcolati: per i primi 4 anni di anzianità pre-ruolo valgono 3 punti per anno, i successivi 2 anni pre-ruolo valgono soltanto 2 punti per anno ed infine i due anni di ruolo valgono 6 punti per anno, il docente “B” ottiene 30 punti di anzianità di servizio, cioè 6 punti per ognuno dei cinque anni di servizio di ruolo… La causa di questa anomalia è dovuta alle tabelle dei punteggi per i trasferimenti a domanda e d’ufficio, inserite nell’ipotesi di contratto di mobilità 2014-2015 firmata il 17 dicembre 2013… Nella clausola 4 della direttiva europea 1999/70 … è evidenziato quanto segue: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. (Fonte: www.latecnicadellascuola.it - 12/01/2014)
Il Tar del Lazio censura una norma del decreto MIUR 24 settembre 2012: la prova preselettiva del Concorso a cattedra va intesa superata col punteggio di sufficienza.
Quante e quanto macroscopiche incongruenze l’ANIEF ha segnalato, per tempo, e a quante ha cercato rimedio ricorrendo alla giustizia amministrativa e a quella del lavoro ! Spesso ci è stato rimproverato il sistematico ricorso alla tutela giudiziaria che il nostro impianto costituzionale riserva ai cittadini. Che cos’altro si può fare dinanzi alla costatazione di amministratori che non ne azzeccano una ? E fosse solo questo ! Il problema è che più sbagliano più si rimettono alla prova: innovano, riformano, rifondano, in un delirio di illogicità. Resta memorabile la tesi della Gelmini secondo cui non ci sarebbe correlazione tra entità dei finanziamenti e qualità del servizio scolastico. Nei quattro anni di questa nostra esperienza sindacale non abbiamo avuto il bene di leggere un bando di concorso fatto come Dio vuole; e quante colte, in materia di prove preselettive, abbiamo messo il MIUR sull’avviso, sotto vari profili ? I nostri lettori ricorderanno l’elenco degli strafalcioni docimologici che segnalammo all’epoca della prova preselettiva del concorso a d.s. Ora, il TAR Lazio fa detonare la grana del voto minimo sufficiente a superare il test preselettivo del concorso a cattedra. Avevamo tentato fin da subito di disinnescarla (e non è il solo aspetto del bando che l’ANIEF ha contestato). Sull’assioma che le prove preselettive servono solo ad assottigliare la platea dei concorrenti, il TAR ha stabilito: ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l'Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia. Soglia 30, e non 35, significa stravolgimento delle graduatorie. Adesso, alcuni colleghi sono salvi, e probabilmente altre migliaia saranno salvi a seguito delle sentenze che il TAR emetterà ad aprile. E gli altri ? Chi li ripagherà dell’aberrazione che i soloni del MIUR hanno prodotto al corso della loro vita ? Migliaia di persone hanno buttato al vento il loro tempo, le speranze, i progetti… ? Qualcuno pagherà per questo errore ? Non sarebbe il caso di rendicontare dinanzi al committente ? Ha dell’incredibile è che una struttura costosa e potente qual è un ministero dello Stato non sia in condizione di costatare ciò che è evidente a giovani sindacalisti, ultimi arrivati sulla scena di questo comparto da sempre tempio di Soloni.

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