Scuola: Aggiornamenti in progress - martedì 7 gennaio 2014

° Posti di assistente di lingua italiana all’estero per l’anno scolastico 2014-2015
Disponibili in Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna. La domanda entro il 16.012014 da www.trampi.istruzione.it/asl (occorre preregistrarsi)
Lo comunica il MIUR, sulla base degli Accordi Culturali e dei relativi Protocolli Esecutivi tra l’Italia e Austria (30 posti), Belgio (3 posti), Francia (169 posti), Irlanda (6 posti), Germania (29 posti), Regno Unito (15 posti), Spagna (29 posti). Compito degli assistenti è di affiancare i docenti di lingua italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche fornendo un contributo alla promozione e alla conoscenza della lingua e della cultura italiana. L’incarico sarà svolto da settembre 2014 e maggio 2015, con un impegno di 12 ore settimanali, retribuite con compenso variabile a seconda del Paese di destinazione. I posti saranno esclusivamente attribuiti, previa selezione, a studenti universitari o neolaureati di madrelingua e cittadinanza italiana, che non abbiano compiuto 30° anno di età e siano in possesso dei requisiti (cfr.bando)

° Retribuzione del personale scolastico. Chiarimenti su particolari situazioni
Riportiamo, in parte, la nota n. 13650/2013, con la quali il MIUR chiarisce particolari situazioni contrattuali, per evitare comportamenti difformi da parte delle scuole.
“1) Art. 40 comma 3 (personale docente ed educativo) e art. 60 comma 2 (personale ATA). Per effetto di tali disposizioni il dipendente che completi tutto l'orario settimanale ordinario ha diritto al pagamento della domenica … La previsione contrattuale si estende al pagamento del sabato qualora risulti giorno libero del dipendente. Per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella secondaria, 30 ore nelle istituzioni educative, da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, e 36 ore per il personale ATA. Ai fini dell'applicazione della disposizione in questione l'orario settimanale può essere stato effettuato anche in più scuole ma purché si riferisca al medesimo grado di scuole per il personale docente ed educativo e al profilo della medesima area per il personale ATA. In caso di completamento dell'orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell'eventuale sabato libero sarà disposto dall'ultima scuola di servizio che vi darà luogo previe le necessarie notizie fornite dai dd. ss. interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima. 2) Decorrenza dei contratti di supplenza. La normale decorrenza iniziale dei contratti di supplenza coincide con l'effettivo primo giorno di servizio del supplente e con la contestuale firma del relativo contratto, con le parziali eccezioni del caso dei contratti decorrenti dall'inizio dell'anno scolastico cui si dà luogo alla decorrenza del 1° settembre anche se tale giorno ricada di domenica… e dei casi in cui la disciplina della proroga contrattuale (prevista dall'art.7 comma 4 del Regolamento sulle supplenze al personale docente ed educativo) - che comporta il prolungamento contrattuale senza soluzione di continuità col precedente periodo - implichi che il successivo periodo contrattuale si trovi ad iniziare con giorno festivo o libero dalle lezioni. 3) Art. 13 commi 3 e 4 e art. 19 comma 1 del C.C.N.L. Ai sensi del combinato disposto dagli articoli sopracitati e ai fini esclusivi della quantificazione dei giorni di ferie spettanti al personale con contratto a t.d. si chiarisce che anche al predetto personale, dopo 3 anni di servizio comunque prestato nei posti e profili del personale scolastico, spettano 32 giorni lavorativi di ferie. Ai fini della validità dell'anno si fa riferimento alle norme sulla ricostruzione di carriera. 4) Art. 40 comma 1 (personale docente ed educativo) e art. 60 comma 1 (personale ATA). Le disposizioni citate prevedono che qualora il titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da data anteriore di almeno 7 giorni dall'inizio di un predeterminato periodo di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato nei riguardi del supplente temporaneo venga costituito per l'intera durata dell'assenza, includendovi, quindi, anche il periodo sospensivo delle lezioni…..”.

° Education at a Glance (XIII edizione del Rapporto Ocse)
La scuola italiana non esce bene dal confronto tra i 34 Paesi dell’Organizzazione
La spesa pubblica per l’istruzione ammonta al 4,7% del Pil (la media Ocse è del 6,3 %), terz’ultima peggiore performance. Peggiore è il dato sulla percentuale di spesa per l’istruzione sul totale della spesa pubblica: il 9% (la media Ocse è del 13%). Le retribuzioni medie del personale sono di 29.418 dollari (contro 31.348 di media nei 34 membri dell’organizzazione) e la differenza aumenta con l’anzianità: 36.928 dollari per un prof italiano dopo 15 anni di anzianità, contro 41.665 di media Ocse. Il Rapporto su http://www.oecd.org/edu/eag.htm

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