Scuola: Aggiornamenti in progress - martedì 30 luglio 2013

° Il Decreto Dirigemziale n.58 sulle modalità d’accesso ai Percorsi formativi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento. Ne diamo l’abstract
Gli aspiranti possono produrre., istanza esclusivamente on line, a decorrere dal 30 luglio 2013 e fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del D.D. in G.U; utilizzeranno la procedura informatica POLIS seguendo la fase preliminare di registrazione e la successiva di presentazione dell’istanza, questa da effettuare nella sezione dedicata “istanze on line”, presente sul sito istituzionale del MIUR.

Art.1 Attivazione di corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento 1. Gli Atenei e le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono, ai sensi dell’art. 15 commi 1 ter e 16 bis del DM 249/10, corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, riservati alle sotto elencate categorie di docenti che siano privi della specifica abilitazione e che abbiano prestato, a decorrere dall’a.s. 1999/2000 e fino all’a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’a.s. 2008/2009. I titoli di studio necessari per accedere ai percorsi formativi speciali sono i seguenti: Scuola dell’Infanzia: Diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. In particolare, il titolo sperimentale, per essere valido titolo di accesso, deve essere riconducibile al Diploma di Maturità Magistrale con apposita dicitura sul Diploma stesso o, in assenza di tale dicitura, l’equivalenza a diploma magistrale deve risultare dal decreto autorizzativo della sperimentazione per l’Istituto ove il titolo è stato conseguito; Scuola Primaria: Diploma di istituto magistrale o titolo di studio sperimentale equivalente, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. Il titolo sperimentaledeve essere riconducibile al Diploma di Maturità Magistrale con apposita dicitura contenuta nel Diploma stesso o, in assenza di tale dicitura, l’equivalenza a diploma magistrale deve risultare dal decreto autorizzativo della sperimentazione per l’Istituto ove il titolo è stato conseguito; Scuola Secondaria: Titoli di studio previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 Tabelle A, C e D, dal D.M. 9 febbraio 2005 n. 22 e, per i docenti di strumento musicale, i diplomi accademici di II livello ed i diplomi di Conservatorio vecchio ordinamento. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1, è valutabile il servizio prestato nell’ a.s., ossia quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale. A tal fine, è valutabile anche il servizio prestato in diverse classi di concorso, purché almeno un anno di servizio sia stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare. Per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, sia su posti normali che su posti di sostegno, si possono cumulare, purché per ciascun anno il servizio sia stato prestato interamente sulla stessa tipologia di posto. E’ valido anche il servizio prestato su posto di Sostegno, purché riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta. Partecipazione ai corsi, compatibilità, limiti. Non possono partecipare ai corsi speciali i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale. E’ consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi speciali previsti dall’art. 15 comma 1 bis del D.M. n. 249/2010. A tal fine gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più classi di concorso (o tipologia di posto) optano per una sola, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui all’art. 15 comma 1 del D.M. n. 249/2010… Domande di ammissione – Esclusioni: La domanda di partecipazione ai percorsi formativi speciali, a pena di esclusione, deve essere inoltrata per una sola Regione, a scelta dell’aspirante, e per una sola tipologia di posto o classe di concorso di cui alle tabelle A, C e D del D.M. 39/1998 e di cui al D.M. 6 agosto del 1999 n. 201 (classe di concorso A077). L’istanza deve essere trasmessa all’Ufficio Scolastico Regionale della regione prescelta e l’interessato dovrà dichiarare espressamente di essere disposto a garantire sia l’espletamento del servizio che la frequenza dei corsi. … Svolgimento dei corsi – prove d’esame: I corsi si svolgeranno secondo il calendario che sarà fissato dai competenti Atenei e Istituzioni A.F.A.M., nelle sedi che saranno individuate… In linea di massima, le lezioni si terranno nelle ore pomeridiane e/o nell’intera giornata del sabato…. L’ordine di priorità per la frequenza dei corsi sarà definito con successivo provvedimento. Di norma non possono essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore a 10. …La frequenza dei corsi è obbligatoria. E’ consentito un massimo di assenze nella percentuale del 20. Non è previsto alcun tipo di esonero dal servizio, fatta salva la fruizione dei permessi per il diritto allo studio…. I corsi di cui all’art. 1 si concludono con un esame finale, avente valore di Esame di Stato. Coloro che superano l’esame finale conseguono l’abilitazione all’insegnamento su posto o classe di concorso per il quale hanno partecipato. I docenti della scuola primaria, al fine di conseguire l’abilitazione, devono essere in possesso della certificazione B2 di lingua Inglese prevista dal QCER, ai sensi dell’art. 3 comma 4 lett. a) del D.M. 249/2010. …Per la disciplina dei percorsi formativi e dei relativi crediti, si rinvia, per la scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria, alla Tabella A allegata al D.M. 11 novembre 2011 e, per la scuola secondaria, alla tabella 11 bis del D.M. 25 marzo 2013 …. F.to Luciano Chiappetta

° No all’aumento IVA sugli allegati digitali ai libri scolastici
Le commissioni Finanze e Attività produttive della Camera sono contrarie all'aumento previsto dal Ministero dell’Economia nel decreto Ecobonus

Nel darne notizia, Tuttoscuola evidenzia, altresì, la difficoltà nel trovare la copertura economica del mancato introito erariale, stante che il Ministero dello Sviluppo economico si oppone a che la si ottenga dal settore energia (accise sulla benzina o proventi dalla produzione di energia rinnovabile"). Insomma, nell’ottica dei nostri parlamentari la cultura e lo sviluppo economico continuano ad essere alternativi.
(Fonte: tuttoscuolaNews – 26.07.13)

 

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