Scuola: Aggiornamenti in progress - 25 e 26 aprile 2013

° La Corte Costituzionale dichiara illegittima, a norma dell’art.117 della Costituzione, la chiamata “diretta” dei docenti “. Anche in questo caso l’ANIEF aveva visto lungo
Gli insegnanti della Scuola sono dipendenti pubblici, e assumerli tocca allo Stato: “Le norme sul reclutamento degli insegnanti fanno parte di quelle «strutture portanti» del sistema nazionale dell’istruzione che richiedono un’applicazione unitaria sull’intero territorio nazionale”. Riportiamo passi della sentenza n.76, 22 aprile 2013
SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7… promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri …. — Il testo della disposizione impugnata è il seguente: «…. Al fine di realizzare l’incrocio diretto tra la domanda delle istituzioni scolastiche autonome e l’offerta professionale dei docenti, a titolo sperimentale, nell’ambito delle norme generali o di specifici accordi con lo Stato, per un triennio a partire dall’anno scolastico successivo alla stipula, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali e di favorire la continuità didattica. 2-ter. È ammesso a partecipare alla selezione il personale docente del comparto scuola iscritto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento…». 2.— Tale disposizione, consentendo alle istituzioni scolastiche, sia pure a titolo sperimentale, di procedere all’organizzazione di concorsi ed al reclutamento del personale docente «nell’ambito delle norme generali o di specifici accordi con lo Stato», oltrepasserebbe i limiti della potestà normativa della Regione, ponendosi in evidente contrasto con una cospicua serie di norme statali… In particolare, il censurato art. 8 sarebbe in contrasto con l’art. 138, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112…, secondo cui la determinazione delle dotazioni organiche della rete scolastica è di competenza esclusiva dello Stato; con gli artt. 399, 400 e 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 …, in base ai quali l’assunzione del personale docente avviene tramite concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione e gestiti dai singoli uffici scolatici regionali quali articolazioni periferiche del Ministero medesimo; nonché con l’art. 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124…, il quale prevede, in caso di impossibilità di conferimento delle cattedre a personale di ruolo, l’obbligo di provvedere all’assegnazione di supplenze annuali o temporanee tramite le c.d. graduatorie permanenti (oggi graduatorie ad esaurimento)….. 3.— Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia …. 3.2.— Nel merito, la difesa regionale osserva che… nella materia dell’istruzione si intrecciano tanto la competenza esclusiva dello Stato in tema di norme generali, quanto la competenza concorrente delle Regioni… Non vi sarebbe, pertanto, alcuna lesione della competenza esclusiva dello Stato in tema di norme generali sull’istruzione.
Considerato in diritto… La norma impugnata consente alle istituzioni scolastiche – secondo quanto riportato in precedenza – di «organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali e di favorire la continuità didattica»; a tali selezioni è ammesso a partecipare – in base al comma 2-ter dell’art. 3 della legge reg. Lombardia n. 19 del 2007, modificato dalla norma oggi in esame – soltanto «il personale docente del comparto scuola iscritto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento». In base al sistema così creato, quindi, ciascun istituto scolastico statale ha la possibilità, alle condizioni indicate, di bandire i concorsi per il reclutamento dei docenti precari con incarico annuale. È evidente, però, che in tal modo la Regione dispone in merito all’assunzione di una categoria di personale, appunto quello docente, che è inserito nel pubblico impiego statale. Come questa Corte ha avuto modo di rilevare, infatti, con le sentenze n. 37 del 2005 e n. 147 del 2012 – l’una in riferimento al c.d. personale ATA e l’altra in rapporto alla diversa posizione dei dirigenti scolastici – nell’attuale quadro normativo il personale scolastico è alle dipendenze dello Stato e non delle singole Regioni. Ne consegue che ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., trattandosi di norme che attengono alla materia dell’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato. La disposizione in esame si inserisce nel corpo dell’art. 3 della legge reg. Lombardia n. 19 del 2007, norma titolata «Valorizzazione dell’autonomia scolastica». Ora, il fatto che la previsione di concorsi per l’assunzione del personale docente sia inserita in tale ambito non muta i termini della questione, perché la valorizzazione dell’autonomia non può spingersi fino al punto di consentire ai singoli istituti scolastici di scegliere il proprio personale docente con concorsi locali. Né a diversa conclusione può pervenirsi per il fatto che la legge regionale in esame limita la possibilità di assunzione del personale docente – scelto nell’ambito delle graduatorie provinciali ad esaurimento – ai soli incarichi annuali, avendo come obiettivo quello di favorire la continuità didattica; anche il personale docente assunto con contratto a tempo determinato fa ugualmente parte del pubblico impiego. La previsione della possibilità di reclutare tale personale con modalità stabilite da una legge regionale, quindi, oltre ad essere del tutto eccentrica rispetto all’ordinamento nel suo complesso, è in evidente contrasto con il menzionato parametro costituzionale.
4.— Va, quindi, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Lombardia n. 7 del 2012, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione….

° La Scuola primaria ha saputo educare alla lettura
L’azione instancabile dei maestri ha incentivato alla lettura anche gli alunni maschi

Una Ricerca del Progress in International Reading Literacy Study, relativa a classi di quarta elementare (2011), segnala che adesso gli alunni sono interessati a leggere quanto le alunne e che fanno registrare livelli di comprensione del testo tali da posizionarsi sopra la media nella classifica internazionale specifica.
(Fonte: M.Novella DeLuca - www.larepubblica.it – 22 aprile 2013)

 


° Un chiarimento sull’applicazione del comma 2, art. 20 del CCNI 11 marzo 2013
Riportiamo la nota n. 4024 del 23 aprile 2013, della D.G. per il personale scolastico

“… L’opzione di cui all’art. 20 comma 2 del CCNI sulla mobilità sottoscritto l’11.3.2013 si esercita ogni anno fino alla messa a regime anche nelle quarte e quinte classi del riordino della scuola secondaria di secondo grado, a condizione che si tratti di trasformazione, ancorché graduale, di preesistenti corsi anche sperimentali in nuovi percorsi di studio”. (F.to Chiappetta)
L’opzione citata nel comma 2 consiste nell’esercizio del diritto di scelta della cattedra, prima delle procedure di mobilità, riconosciuto ai docenti titolari nell’istituzione scolastica che, in attuazione della Riforma Gelmini, sia già stata interessata da una trasformazione dei percorsi curricolari (con effetto sugli organici dei docenti).

° Personale educativo. Rideterminazione delle date di acquisizione delle disponibilità
La D.G. per il Personale Scolastico ha comunicato agli uffici periferici quanto segue.

Le date concernenti i termini di acquisizione delle disponibilità, per il personale educativo, e di pubblicazione dei movimenti fissati nell’O.M. n. 20 del 5 marzo 2012, sono così rideterminati: - 16 maggio termine ultimo di comunicazione delle domande di mobilità e dei posti disponibili;
- 25 maggio, pubblicazione dei movimenti. La stessa D.G. ha, altresì, comunicato che, in atto, sono disponibili per le istituzioni scolastiche le funzioni di acquisizione dei dati per la determinazione dell’organico di diritto del personale docente di religione cattolica.

° Il declino delle politiche per la Scuola, in un quadro democratico incerto
I più si dicono sorpresi e sconfortati dell’inconsistenza, in Italia, delle politiche per la Scuola. Comprendiamo la delusione e lo sconforto ma non c’è da sorprendersi.

Dove gli ottimati occupano le istituzioni, la vitalità della democrazia diviene asfittica e gli spazi per le politiche di istruzione e di formazione si restringono; dove, invece, le forze democratiche sono vigorose, la istruzione pubblica balza al centro delle strategie politiche e, reciprocamente, l’istruzione pubblica rende effettiva la democrazia (lo insegnava Condorcet); fu la Convenzione nazionale a sancire il diritto alla istruzione (Costituzione francese del 1793). Del declino, in Italia, delle politiche di istruzione e formazione può sorprendesi soltanto chi ignora da quali radici sia germogliata, in età moderna, la democrazia parlamentare (“dal popolo, con il popolo, per il popolo”). Il fatto granitico che connota le istituzioni democratiche è la coessenzialità di democrazia e volontà popolare. Il popolo vuole l’abolizione del finanziamento pubblico dei partiti ? La classe dirigente può glissare su questo pronunciamento ma lo scostamento tra paese reale e paese legale muove la faglia tettonica e produce il terremoto; analogamente, bluffare sul meccanismo elettorale togliendo al popolo la scelta dei rappresentanti, si paga. E che dire della sostanziale esautorazione del Parlamento, quale si è avuta nell’ultimo decennio ? Quante sono state le leggi di iniziativa parlamentare, e quante quelle proposte dal governo ? Quanti i decreti legge ? Non riportiamo le percentuali, per stendere un velo pietoso sulla condizione della nostra democrazia. Quante interrogazioni e interpellanze presentate da parlamentari, i ministri hanno preso in esame e in considerazione ? A quante hanno risposto. Mille parlamentari, che cosa ci sono stati a fare? Il governo può glissare sugli equilibri istituzionali con il Parlamento ma se non capisce quale ne è il prezzo, è fatto da pivelli. E chi ha consentito agli ottimati di svilire il modello della democrazia parlamentare ha vulnerato lo spirito della Costituzione. In Italia, abbiamo istituzioni democratiche o oligarchiche ? Prestigiosi studiosi hanno segnalato il carattere di incompiutezza fin dall’epoca risorgimentale della democrazia italiana essendo stata la partecipazione del popolo per lo più marginale. D’altra parte, una democrazia compiuta è difficile da realizzarsi ovunque; se così non fosse, la storia ne avrebbe viste in numero ben maggiore. Certamente è più facile mettere su simulacri di democrazia, qual è quella in cui, con il popolo, la classe dirigente si limita a comunicare (stampa, talk show ecc…, meglio se addomesticati). Dewey segnalò che la democrazia si alimenta della comunicazione; tuttavia, non basta comunicare (sia pure reciprocamente), occorre che il popolo abbia il controllo effettivo sulla presa delle decisioni politiche. Democrazia diretta ? La democrazia diretta, lo sapeva Rousseau stesso, è solo una meta ideale (ma, futuri scenari segnati dalla rete web…): un punto all’orizzonte che guida chi rappresenta il popolo in Parlamento e deve sempre tenersi in quella direzione.
Leonardo MAIORCA

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