Scuola: Aggiornamenti in progress – martedì 13 novembre 2012

° L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
Pubblicato in G.U. il decreto di esecuzione dell’Intesa tra il MIUR e la Conferenza episcopale italiana (prot. 484/2012 del 28 giugno 2012). Diamo di seguito l’abstract.
1. INDICAZIONI DIDATTICHE PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 1.1. Premesso che l’insegnamento della religione cattolica è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo indicazioni didattiche che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola, le modalità di adozione delle indicazioni didattiche stesse sono determinate da quanto segue. 1.2. Le indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica sono adottate per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca previa intesa con la Conferenza episcopale, ferma restando la competenza esclusiva di questa a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa…
2. MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 2.1. Premesso che: a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare forme di discriminazione; b) c) (omissis); d) l’insegnamento della religione cattolica è impartito ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica; le modalità di organizzazione dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come segue: 2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, l’insegnamento della religione cattolica è organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell’orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese…. 2.3. Nelle scuole primarie sono organizzate specifiche e autonome attività di insegnamento della religione cattolica secondo le indicazioni didattiche di cui al punto uno. A tale insegnamento sono assegnate complessivamente 2 ore nell’arco della settimana. 2.4. Nelle scuole dell’infanzia sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nelle forme definite secondo le modalità di cui al punto 1. Le suddette attività sono comprese nella progettazione educativo didattica della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola dell’infanzia, in unità di apprendimento da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di 60 ore nell’arco dell’a.s. 2.5. L’insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d’intesa con l’ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale 2.6. 2.7. 2.8. (omissis).
3. CRITERI PER LA SCELTA DEI LIBRI DI TESTO 3.1. (omissis). 3.2. I libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza episcopale italiana e dell’approvazione dell’ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso. 3.3. (omissis).
4. PROFILI PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE 4.1. L’insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.2.1. e 4.2.2. sono richiesti a partire dall’anno scolastico 2017-2018. 4.3.1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell’anno scolastico 2016-2017, l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità di cui al punto 2.5.: a) nelle scuole di ogni ordine e grado: a.1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede; a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell’ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana; b) nelle scuole dell’infanzia e primarie: b.1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana; b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l’insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012; b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell’istituto magistrale l’insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l’insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012. 4.3.2. A far data dall’anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l’insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell’insegnamento della religione cattolica entro il termine dell’a.s. 2016-17. Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall’intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell’insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un a.s. dal 2007-2008. 4.4. (omissis).

° Riportiamo da Tuttoscuola
Accordo bipartisan. 24 ore: abrogata la norma, trovata la copertura
“In extremis la maggioranza ha trovato in commissione Bilancio l’accordo su una formulazione dell’emendamento alla legge di Stabilità che abroga da una parte la contestata norma sulle 24 ore e trova nello stesso tempo la copertura per far fronte all’impegno finanziario previsto dalla Spending review a carico del Miur. A quanto pare saranno ridotti comandi e distacchi (risparmi per circa 2 milioni), ridotti i fondi della ricerca (-30 milioni) e quelli per le smart city (-30 milioni), e utilizzati fondi derivanti dalla certificazione di risparmi realizzati nel 2011, che finora mancava. Sembra che saranno ridotti anche i fondi alle scuole per i progetti MOF (Miglioramento dell'Offerta Formativa, -47 milioni). Infine il Miur rinuncerà alla sede in affitto di viale Kennedy a Roma …”
(Fonte: TUTTOSCUOLANEWS N. 560 - 12 novembre 2012)

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