Scuola: Aggiornamenti in progress - lunedì, 20 agosto 2012

° Funzione Pubblica e Mef non danno il via libera alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie, ma le nuove nomine devono essere assegnate entro il 31 agosto.
Riportiamo in sintesi i contenuti preoccupanti dell’articolo di Reginaldo Palermo “Mobilità annuale: E' il caos”. Potrebbe ripetersi la situazione dello scorso anno: in mancanza di certificazione della FP e del Mef, il Miur emanò autonomamente una OM.

Il Ministero della Funzione pubblica fa notare al Ministero dell’Istruzione che l’assegnazione alle sedi scolastiche (artt. 4 e 15 del CCNI) e la gestione delle attività di formazione finalizzata alla riconversione professionale (articolo 21) “vanno ricondotte alle prerogative e responsabilità datoriali tramite autonome determinazioni organizzative e gestionali”, anche se non è da escludersi “la possibilità di prevedere adeguate sedi partecipative e/o di confronto informativo tra dirigente scolastico e organizzazioni sindacali” Ma i rilievi più pesanti riguardano il mancato riferimento, nel testo del contratto, alle novità introdotte dal D.L. n. 95 del 6 luglio scorso. Reginaldo Palermo commenta con queste parole: …”a questo punto il pasticcio non è davvero di poco conto anche perché in molte regioni e province si stava già lavorando ai movimenti annuali. Adesso si tratta di capire con quali regole dovranno essere disposti i movimenti. In mancanza di un urgente intervento del Miur c’è il rischio che si sviluppi un ampio contenzioso e che l’anno scolastico inizi nella confusione più totale”. (La tecnica della scuola, 14 agosto 2012).
Ovviamente, non si procederà a nuove nomine finché non si effettuino le operazioni di mobilità annuale, e tra queste una seguirà regole del tutto nuove, quelle di cui all’art.14 d.l. 95/2012). E’ la procedura di ricollocazione dei docenti, con tentativi in sequenza: 1. nell'ambito della classe di concorso di appartenenza; 2. in altra classe di concorso per cui il soprannumerario abbia l'abilitazione; 3. in altra classe di concorso per cui abbia anche soltanto il titolo di studio di accesso, secondo le richieste del docente interessato o, in subordine, d'ufficio.

° Imminente il decreto interministeriale che riconverte i docenti in Ata
In attuazione dei commi 13 e 14 dell’art.14 d.l. 95/2012, i docenti inidonei all'insegnamento per motivi di salute, i docenti di esercitazioni pratica professionale e quelli addetti ai laboratori transiteranno nei ruoli Ata. Riportiamo da ItaliaOggi.
“I docenti permanentemente inidonei all'insegnamento per motivi di salute, ma idonei ad altri compiti sono circa 3.100. Verranno immessi in ruolo dal 1° settembre 2012 su tutti i posti vacanti e disponibili di assistente amministrativo o tecnico della provincia di appartenenza, ovvero di altra provincia a scelta dell'interessato, tenuto conto delle preferenze espresse. In caso di concorrenzialità tra più aspiranti la valutazione dei requisiti dei medesimi sarà operata facendo ricorso alle tabelle relative al personale docente, allegate al vigente CCNI utilizzazioni. Qualora all'atto dell'inquadramento non sia possibile attribuire la sede di titolarità per indisponibilità di posti, il personale dovrà essere assegnato con sede provvisoria sull'organico provinciale del profilo professionale di inquadramento. Il personale già in servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale( ministero) e periferica( regionale e provinciale), per continuità dell'azione amministrativa e per ragioni di carattere organizzativo e funzionale, può essere utilizzato presso i predetti uffici fino a nuova disponibilità dei posti. In tale ipotesi la maggiore anzianità di servizio in detti uffici costituirà titolo di precedenza. Il personale docente che sarà dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali dovrà essere utilizzato, su posti di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di appartenenza tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia. Anche il personale docente titolare dei contingenti ad esaurimento denominati C555 (ex esercitazioni di pratica professionale) e C999 (ex assistenti di laboratorio dipendenti dagli enti locali) - 800 secondo gli ultimi dati ministeriali – dovrà transitare, in base al titolo di studio posseduto, nei ruoli del personale Ata con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico o di collaboratore scolastico. Se in possesso di abilitazione all'insegnamento per classe di concorso diversa da quella di appartenenza ovvero di titolo di studio valido per altro posto di insegnamento tecnico-pratico sarà inquadrato, a domanda, nella nuova classe di concorso, con sede definitiva nella provincia di appartenenza, a decorrere dal 1° settembre 2012. In assenza di posti disponibili nella nuova classe di concorso e prima del transito nei ruoli del personale Ata avranno diritto ad essere utilizzati prioritariamente per l'insegnamento a cui avrebbero diritto in forza del titolo posseduto. (Fonte: Franco Bastianini, ItaliaOggi, 14 agosto 2012)

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