Scuola: Aggiornamenti in progress - venerdì, 16 marzo 2012

° Domani, la “Giornata dell’Anniversario dell’Unità d’Italia”
Il CdM ha istituito la solennità civile del 17 marzo, ricorrenza della nascita dell’Italia
Il Ministro dell’Istruzione invita le scuole ad organizzare, per la ricorrenza, giornate di studio, dibattiti e convegni, occasioni ricreative a coinvolgere il maggior numero di cittadini.

° Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2012. Trattamento di quiescenza
La C.M. n. 23/12, che diamo in abstract, fornisce le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. n 22 del 12 marzo 2012.

Al 30 marzo 2012 è fissato il termine per la presentazione da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle: domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio; dimissioni volontarie dal servizio; domande di trattenimento in servizio oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1/9/2012, nonché per la eventuale revoca di tali domande; domande di cessazione anticipata rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio; domande del personale che, non avendo raggiunto il limite di età o di servizio, voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con riconoscimento contestuale del trattamento di pensione, ai sensi decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro Funzione pubblica. Le domande presentate prima dell’emanazione del DM n. 22, tramite POLIS, sono valide.
“…. i requisiti necessari per l’accesso al trattamento di pensione di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, purché maturati entro il 31 dicembre 2011. Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione. L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96” può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione). I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione. (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 2 c. 3 lett, C del D.lgs n. 503 del 30/12/92) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011. Il limite di anzianità contributiva rimane quello di 40 anni sempre che sia posseduto entro la predetta data del 31 dicembre 2011. Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l’art. 1 c. 9 della L. 243/04 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni. In tal caso, tuttavia, se i requisiti anagrafici e contributivi sono conseguiti a decorrere dal 1.1.2012, tali lavoratrici sono destinatarie della finestra di cui all’articolo 1, comma 21, della L. 148/2011 e, conseguentemente, potranno accedere al pensionamento solo a decorrere dal 1/9/2013. … Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l’anno 2012 le regole sono così modificate: Per la pensione di vecchiaia l’età è di 66 anni, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva. La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia , potrà aversi solo al compimento di 41 anni e un mese di anzianità contributiva , per le donne, e 42 anni e un mese per gli uomini. … Il predetto D.M. n. 22 fissa, all’art. 1, il termine finale del 30/3/2012 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio. Il medesimo termine del 30/3/ 2012 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall’1/9/2012. Sempre entro la medesima data del 2012 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. Il termine del 30/3/ 2012 deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la “quota” 96 chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con unica istanza. Nella medesima istanza gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza). … Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità: - Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet www.istruzione.it. Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea; - il personale della province di Trento Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente a sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà a inoltrarle ai competenti Uffici territoriali. Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea. Il sistema POLIS va utilizzato, per la comunicazione dei dati necessari, anche da parte di coloro per i quali opera il recesso dell’Amministrazione dal contratto, ai sensi dell’art. 72, commi 7 e 11, della legge 133/2008. … Le domande di pensione vanno inviate direttamente all’Ente Previdenziale, attraverso le seguenti modalità: 1) Compilazione della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato; 2) Compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione. Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. La trasmissione telematica delle domande è già disponibile per coloro che si avvarranno dell’assistenza dei patronati, mentre la modalità di compilazione on-line a cura dei singoli interessati sarà disponibile nell’apposita sezione del sito (www.inpdap.gov.it) a partire dal 2 maggio 2012…. La risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, previo preavviso di sei mesi, può operare solo nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011. Per i dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012, il requisito contributivo è attualizzato agli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata. In proposito, poiché la norma sulla pensione anticipata prevede la possibilità di una penalizzazione nel trattamento per i dipendenti che sono in possesso di una età inferiore ai 62 anni, le amministrazioni non eserciteranno la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale... ”.
 

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