Scuola: Aggiornamenti in progress - giovedì, 9 febbraio 2012

° “Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti” (4)
Riportiamo, in sintesi, il Capo II del DdL C.953 (“Aprea e abbinate”), all’esame della VII Commissione permanente della Camera, dallo scorso 26 gennaio.
Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota. PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE
Capo II STATO GIURIDICO E RECLUTAMENTO DEI DOCENTI. Art. 11. (Finalità). 1. La Repubblica assicura la libertà di insegnamento, riconosce e valorizza l'autonomia e la crescita professionale dei docenti, attraverso una formazione specifica iniziale e continua, un efficace sistema di reclutamento e uno sviluppo di carriera e retributivo per merito. 2. Ai fini di cui al comma 2, la Repubblica riconosce e valorizza le libere associazioni professionali dei docenti, nelle quali essi possono sviluppare la propria dimensione professionale. 3. La funzione docente è rivolta prioritariamente alla formazione integrale della persona e all'educazione dei giovani all'autonomia personale e alla responsabilità, nonché a perseguire, per ogni allievo, idonei e certificati livelli di competenza, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità. L'assolvimento di tali compiti, in collaborazione con la famiglia di ciascun allievo, e i relativi risultati educativi costituiscono l'oggetto della specifica responsabilità professionale del docente.
Art. 12. (Albo regionale). 1. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento, sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di abilitazione, in un apposito albo regionale, distinto per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione. 2.Gli iscritti agli albi possono chiedere il passaggio all'albo di altra Regione solo al termine del primo quinquennio dall'iscrizione all'albo di appartenenza. Essi conservano i titoli acquisiti. Art. 13. (Concorsi per il reclutamento dei docenti). 1. Il reclutamento dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado avviene mediante concorsi per titoli banditi dalle reti di scuole, anche eventualmente costituite appositamente, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti accertati da organismi competenti, nel rispetto delle disposizioni stabilite con regolamento del Miur
2. Ai concorsi possono accedere esclusivamente gli insegnanti iscritti agli albi. Il reclutamento avviene per un triennio con vincolo di permanenza nella scuola di assegnazione. Al termine del triennio, la scuola conferma il docente in ruolo, sulla base della valutazione dell'attività didattica, secondo i criteri indicati dal regolamento di cui al precedente comma.
3. Il docente confermato ha diritto di partecipare ai bandi delle reti scolastiche per il trasferimento ad altra istituzione scolastica, informandone preventivamente quella di appartenenza, almeno 6 mesi prima dell'a.s del trasferimento.
Art. 14. (Articolazione della professione docente). 1. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente ordinario, docente esperto e docente senior, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica. 2. Ai docenti esperti e senior possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento, per esigenze connesse con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Ai soli docenti senior possono essere attribuiti incarichi in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Gli incarichi aggiuntivi di cui al presente comma sono remunerati con specifiche retribuzioni, a carattere temporaneo, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto. 3. La retribuzione iniziale di ciascun livello professionale di cui al comma 1 è fissata dalla contrattazione collettiva, ma non può essere inferiore a quella iniziale del livello immediatamente precedente, maggiorata del 30 per cento. All'interno di ciascun livello è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti da quantificare in sede di contrattazione collettiva. Tali aumenti non sono riassorbiti nel passaggio ai livelli professionali successivi. 4. L'attività del personale appartenente ai livelli professionali di docente ordinario e di docente esperto è soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un'apposita commissione di valutazione, in ordine a: a) l'efficacia dell'azione didattica e formativa; b) l'impegno professionale nella progettazione e nell'attuazione del piano dell'offerta formativa; ) il contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa; d) i titoli professionali acquisiti in servizio. 5. La valutazione di cui al comma 4 non comporta effetti sanzionatori, salvo il caso di giudizio gravemente negativo … Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera; sono riportate nel portfolio del docente.
6. La commissione di valutazione è presieduta dal d.s.ed è composta da due docenti senior, eletti all'interno della medesima istituzione dai soli docenti esperti e senior. La commissione è rinnovata, di norma, ogni cinque anni. 7. L'avanzamento dal livello professionale di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni…. 8. L'avanzamento dal livello professionale di docente esperto a quello di docente senior avviene, a domanda, mediante superamento di concorso e di corso di formazione….
Art. 15. (Associazionismo professionale). 1. L'associazionismo professionale costituisce libera espressione della professionalità docente e può svolgersi anche all'interno delle istituzioni scolastiche… 2. (omissis).
Art. 16. (Area contrattuale autonoma). 1. Al fine di garantire l'autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, è istituita una specifica area di contrattazione dei docenti.

° Bando per la frequenza presso i “Collegi del Mondo Unito”
Sul sito del United World College of the Adriatic è’ pubblicato il bando per la selezione nazionale di 11 studenti da ammettere alla frequenza gratuita

La selezione per gli aa.ss. 2012 -2013 e 2013-2014 riguarda studenti che frequentano per la prima volta il terzo anno di un istituto secondario di secondo grado e che siano, di regola, di età compresa tra i 16 anni e i 17 anni e 6 mesi. La domanda di partecipazione deve essere compilata on-line entro, e non oltre, giovedì 15 Marzo 2012 collegandosi all'indirizzo web: http://it.uwc.org/bando.

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