Scuola: Aggiornamenti in progress - lunedì 11 luglio 2011

° Nella manovra correttiva di bilancio, altri sacrifici per il personale della scuola
Sono, innanzitutto, i sacrifici imposti a tutto il pubblico impiego con il blocco dei contratti e degli scatti fino al 2014; ci sono poi specifiche economie (art.19 del dl) che il Mef ricaverà dalla Scuola, in aggiunta ai tagli inferti, con la legge 133, agli organici (l’ultima tranche di 35mila unità scatta a settembre); economie su: - organici (bloccati dal 2012/2013); - dirigenza scolastica (accorpamenti nelle scuole del I ciclo, secondo lo standard dei 1000 alunni circa; eliminazione delle presidenze nelle scuole con meno di 500 alunni, nelle scuole delle piccole isole e dei comuni montani con meno di 300 alunni); - esoneri dall’insegnamento (i collaboratori vicari saranno esentati solo nelle scuole con almeno 55 classi, e non con 44 come è stato fin qui consentendo 1000 cattedre circa a disposizione dei docenti precari); -personale permanentemente inidoneo alla funzione docente (circa 5mila docenti che potranno essere destinati a funzioni impiegatizie); - sostegno alunni con disabilità, che sarà assicurato fino ad un certo punto e per il resto demandato agli enti locali (nelle prime classi in cui c’è un docente per un solo alunno disabile non opererà il limite dei 20 alunni; vi sarà una stretta nella procedura di formulazione della diagnosi necessaria per l’assegnazione del sostegno; ai dd.ss. sarà consentito di nominare sul sostegno docenti a disposizione qualificati con un corso di formazione).
L’art.19 (Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica) del dl sulla manovra correttiva.
1…. i commissari straordinari dell’INVALSI e dell’ANSAS avviano urgentemente un programma straordinario di reclutamento… nel limite della dotazione organica dell’ente… La decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni presso l’ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in cui il personale in posizione di comando presso l’ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data è soppresso l’ANSAS ed è ripristinato l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare… 2…. 3…. 4. Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011 – 2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1 000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. 5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. 6. Il comma 4 dell’articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come modificato dall’articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, è abrogato. 7. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell’anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno 2012…. 8…. 9… 10… 11. L’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica.L’organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tal fine, nell’ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili. . Le commissioni mediche di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell’inps, che partecipa a titolo gratuito. 12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi all’Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell’ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia. 13 Il personale di cui al comma 12 che non presenti l’istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti disponibili, è soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell’anzianità maturata nonché dell’eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 14…. 15… 16….

 


 

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