Scuola: Aggiornamenti in progress - martedì 21 giugno 2011

° Trasparenza, Valutazione e Merito
Sul sito del Miur è pubblicata la Direttiva 17/06/2011, in materia di azione amministrativa e gestione anno 2011, con la quale si dà attuazione a quanto previsto dall'art. 21 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - "Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale
"
Nell'area ORGANIZZAZIONE sono messi on-line i recapiti telefonici, gli indirizzi e-mail e i curricula dei dirigenti. Nell'area ASSENZE E PRESENZE DEL PERSONALE sono pubblicate mensilmente le percentuali di assenza di tutto il personale in servizio nell'Amministrazione centrale e periferica. Nell'area RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI sono pubblicati gli importi retributivi desunti dai contratti individuali di lavoro. L’utente può accedere ai link. Si riportano, altresì, il DM n. 1142/GM del 27/1/2011; il Sistema di misurazione e valutazione della performance; il Piano triennale della performance 2011-2013.

° Rilevazione della soddisfazione degli utenti del sistema informativo MIUR
La Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi (Miur) ha avviato (Nota prot.n. 3394 del 17 giugno 2011) un sondaggio di Customer Satisfaction, su un campione di utenti che nei prossimi giorni riceveranno una comunicazione, tramite posta elettronica, contenente il link al sito del sondaggio, e che sono invitati a compilare il questionario entro e non oltre il 5 luglio 2011.

Il questionario è rivolto al personale degli uffici centrali e territoriali del Ministero e delle scuole
Statali, che si suppone abbiano maggior contatto con il Service Desk:
 Referenti per la sicurezza e referenti informatici presso gli Uffici Centrali del Ministero, gli USR e gli ATP;
 DSGA e personale di segreteria presso le scuole statali.

° Scuole secondarie di secondo grado: corsi per gli studenti con debiti formativi
La retribuzione oraria per i docenti dei corsi è di 50 euro lordi all’ora, ma la carenza di fondi è ormai a livelli tali da legare le mani ai dd.ss.
Nel 2007, primo anno di attuazione, il Ministro Fioroni dispose un finanziamento, a disposizione delle scuole, di 200 milioni. La quota si è assottigliata di anno in anno e adesso è di 27 milioni.
(Fonte: Il Sole 24Ore - 18 giugno 2011)

° Non è lecito utilizzare il docente di sostegno per ore curricolari di supplenza a colleghi assenti, quando l'alunno con disabilità a lui affidato è presente a scuola.
Lo avevano già chiarito il Miur (n.4274 del 04.08.2009) e l’USR Puglia (Direttiva del 11/09/08); lo ha ribadito l’USP di Bari (nota del 04.05.2011, ai dd.ss.). Di questa diamo alcuni passi, come riportati nella Scheda n. 340 del 13-06-2011 dell’AIDP.
“…Appare doveroso rammentare che la funzione professionale del docente di sostegno è quella di garantire la fruizione del diritto all’istruzione degli alunni portatori di handicap, favorendone il processo d’integrazione. Ne discende che utilizzare tale insegnante per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l’illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell’alunno disabile affidatogli. Lo stesso Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, d’altro canto – attraverso le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (nota prot. n.4274 del 04.08.2009) – l’aveva chiarito…. Si richiama la nota della Direzione USR Puglia datata 11 settembre 2008 (AOODRPU prot. n. 7938), che chiariva come l’integrazione costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per i portatori di handicap, e dunque l’amministrazione non può comprimerlo o peggio disattenderlo, distraendo il docente di sostegno dalle sue funzioni istituzionali ed utilizzandolo per le supplenze nelle proprie o nelle altrui classi. … E che il diritto del disabile all’istruzione ed all’educazione sia un diritto soggettivo – garantito attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a consentirgli la frequenza degli Istituti d’istruzione – è sancito inequivocabilmente da numerose sentenze della Corte Costituzionale, delle quali si ricorda, in particolare, la n° 80 del 26 febbraio 2010”.
(Fonte: Salvatore Nocera, Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale).

 

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