Scuola: Aggiornamenti in progress – venerdì 3 giugno 2011

° Come le proposte di legge dei parlamentari immaginano la scuola prossima ventura
Con le ultime due proposte, concludiamo la ricognizione comparata delle quattro proposte di legge che trattano, in modo a volte differente e in altri casi coincidente, di: reclutamento, inquadramento giuridico e carriera professionale degli insegnanti; decentramento regionale e governance della scuola

3)Scheda della proposta di legge presentata il 30/3/2010, prima firma On.Goisis
“Disposizioni concernenti il sistema dell'istruzione, il governo delle istituzioni scolastiche, il trasferimento delle funzioni amministrative relative al personale della scuola alle regioni, nonché il reclutamento, l'organizzazione e l'inquadramento del personale scolastico nei ruoli regionali e l'istituzione di autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa regionale”
Governance: Si attribuiscono alle regioni non solo le competenze di programmazione della offerta formativa e della rete scolastica ma: la programmazione e gestione degli organici del personale, la programmazione della rete scolastica, il reclutamento, l’albo professionale, l’organizzazione e inquadramento del personale scolastico. Il personale ha dipendenza organica dalla regione e dipendenza funzionale dall’ente locale e dagli istituti scolastici (questi fissano le regole di svolgimento delle attività sul luogo di lavoro, il rispetto e la flessibilità dell'orario) dei quali si rafforza l'autonomia amministrativa (e finanziaria con finanziamento regionale diretto).
Tutto il personale è trasferito alle dipendenze delle regioni e a queste spetta definire gli organici. Si tiene conto delle domande di trasferimento nel ruolo della regione di preferenza. Analoghe disposizioni sono previste per i dirigenti e gli ATA. Sono altresì trasferite alle regioni le competenze degli organi centrali e periferici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di personale scolastico. Le regioni predispongono le condizioni atte a garantire la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Alle regioni è assegnato uno specifico potere di contrattazione sindacale e alcune funzioni attualmente svolte dagli uffici periferici del Miur. Il comparto scuola è distinto in tre aree separate: a) area della docenza; b) area del personale ATA; c) area dei dirigenti scolastici. Il titolo III prevede l'autonomia statutaria e l'istituzione degli organi di Governo della scuola (il consiglio dell'istituzione e il collegio dei docenti). Le scuola definiscono l'organico funzionale d'istituto, gli strumenti di indirizzo, coordinamento, trasparenza della didattica, di ricerca e organizzazione del personale docente, definiscono gli obiettivi attraverso regolamenti interni. Il Consiglio dell'istituzione delibera annualmente l'organico funzionale: i posti coperti da personale incaricato a tempo indeterminato ovvero quello pluriennale; i posti da mettere a concorso; i posti disponibili per incarichi a t.d.; i posti da assegnare a contratti di prestazione d'opera per insegnamenti o attività particolari; la composizione oraria, anche a tempo parziale, dei posti d'insegnamento; le tipologie e caratteristiche funzionali dei posti da ricoprire per attuare l'offerta formativa.
Reclutamento: La proposta di legge produce il superamento della dimensione nazionale del mercato del lavoro scolastico, causa principale dei maggiori difetti dell'attuale modello, e impedisce di produrre precariato. Le scuole bandiscono concorsi per i posti in ambito regionale. Le procedure concorsuali sono espletate direttamente dalle istituzioni scolastiche, e la graduatoria degli idonei ha validità ai fini della copertura delle cattedre o dei posti che si rendano disponibili nei tre anni intercorrenti tra il primo e il secondo bando di concorso successivo. I vincitori del concorso sono assunti con la qualifica di “docenti ricercatori”, per un periodo massimo di tre anni, con contratto a tempo determinato, con possibilità di trasformarlo in assunzione definitiva. Sulla base dell'albo regionale dei dirigenti, la regione indice concorsi.
La carriera: Gli operatori delle istituzioni scolastiche autonome sono sottoposti a valutazione. I vincitori del concorso sono assunti con la qualifica di “docenti ricercatori” per massimo di tre anni; quello a t.i. è per la qualifica “docenti esperti”). La regione istituisce il comitato di valutazione dell'offerta formativa e del personale scolastico; dura in carica cinque anni ed è articolato a livello provinciale: verifica i risultati del sistema educativo svolto dalle istituzioni scolastiche a livello territoriale; promuove la valutazione interna delle istituzioni scolastiche; verifica efficacia, efficienza ed economicità della gestione delle istituzioni scolastiche; valuta i livelli professionali dei dirigenti, dei docenti, del personale ATA e degli assistenti educatori; interviene a livello consultivo per la conferma e per il passaggio di ruolo dei docenti, nonché per la iscrizione all'albo; stabilisce le forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione.

4)Scheda della proposta di legge 25 febbraio 2011, dei deputati LARATTA e MARINI (PD)
“Norme concernenti il governo delle istituzioni scolastiche e lo stato giuridico dei docenti”
Governance: Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria. Gli organi delle scuola sono: a) il preside; b) il collegio dei docenti; c) la direzione; d) il consiglio d'istituto. Sono istituiti, nelle scuole, organismi collegiali di valutazione educativa, didattica e disciplinare degli alunni composti dai docenti della classe e presieduti da un docente superiore. La direzione è in numero di cinque componenti, costituiti dai docenti, dal preside, che la presiede e che ne è membro di diritto, e da quattro docenti superiori, di cui due eletti dal collegio dei docenti e due dal consiglio d'istituto. La direzione ha una competenza generale residuale rispetto agli atti rientranti nelle funzioni degli organi dell'istituzione scolastica e che non sono riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio d'istituto e al collegio dei docenti; di competenze propositive, di impulso ed esecutive degli atti del consiglio d'istituto e del collegio. Si propone un modello di leadership distribuita interna alla comunità scolastica che diventa titolare del potere normativo coerente con la sua missione (delibera gli organi di governo interno, distinguendoli tra funzioni di indirizzo e di gestione; affida la gestione a un organo collegiale (la direzione) presieduto (a t.d.) dal rappresentante dell'istituzione scolastica (preside è eletto dal consiglio d'istituto tra i docenti superiori; il suo ruolo di insegnante è solo sospeso per la durata del mandato, massimo di tre anni rinnovabili una volta). Le scuole hanno facoltà di eleggere un preside che anche è in servizio in altra scuola.
Rappresentanza sindacale: Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni scolastiche è regolato nell'ambito di un apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente, per il personale docente e per il personale non docente.
Carriera: Si istituiscono albi regionali della docenza, ove sono iscritti i docenti in possesso della sola abilitazione e i docenti appartenenti alle fasce di docente associato, docente esperto e docente superiore. L'accesso alla fascia di docente esperto avviene attraverso una procedura di selezione per soli titoli, espletata a livello regionale; a quella di docente superiore attraverso il superamento di un concorso nazionale. All'interno di ciascuna fascia professionale è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale. Ai docenti esperti possono essere attribuite dal collegio dei docenti specifiche funzioni in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti e ad altre attività connesse all'attuazione del piano formativo. Ai docenti superiori possono essere attribuite dal collegio dei docenti funzioni quali il coordinamento di dipartimenti o di gruppi di progetto, di valutazione, nonché incarichi ulteriori remunerati con compensi aggiuntivi rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo d'istituto. I docenti superiori possono essere eletti presidi di una istituzione scolastica nella regione se iscritti all'albo della docenza della regione ove ha sede la scuola e se abbiano superato un concorso nazionale per l'accesso alla fascia superiore della docenza. Quelli che in atto sono dd.ss. sono collocati nella fascia dei docenti superiori; agli stessi è data facoltà di transitare, previo superamento di apposite procedure concorsuali, nei ruoli della dirigenza tecnica del Ministero Fino all'avvio delle procedure di selezione e di quelle concorsuali, le funzioni spettanti ai docenti esperti sono svolte dai docenti aventi dieci anni di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza e le funzioni spettanti ai docenti superiori sono svolte dai docenti aventi quindici anni di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza. L'attività del personale appartenente alle fasce di docente associato e di docente esperto è soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un comitato di valutazione istituito all'interno dell'istituzione scolastica (è composto da 2 docenti superiori eletti dal collegio dei docenti, da 2 docenti esperti eletti dal consiglio d'istituto e da un docente superiore, designato dalle sezioni regionali dal Consiglio superiore della docenza, che svolge funzione di presidente). Il comitato è rinnovato ogni cinque anni. Lo stato giuridico dei docenti non è assimilato a quello di altri dipendenti della P.A., e richiede un organismo tecnico di tutela e un organismo tecnico-rappresentativo (Consiglio superiore della docenza). Ai docenti è riconosciuto ogni dieci anni il diritto a un anno di aspettativa retribuita, frazionabile, per partecipare, anche in Paesi esteri ad attività di ricerca o di formazione. Ai docenti trasferiti d'ufficio in un altro comune, per riduzione dell'organico o per accorpamento di sedi scolastiche, è corrisposta all'effettiva assunzione in servizio nella nuova sede un'indennità corrispondente all'importo di una mensilità della retribuzione in godimento. Ai docenti che svolgono attività di servizio in sedi situate in comuni diversi spetta il rimborso delle spese di viaggio o l'indennità chilometrica per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto riferita alla distanza tra le sedi.
 

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