La ragionevolezza degli emendamenti dell’ANIEF al d.d.l. “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
In questi giorni nei quali il Parlamento esamina il d.d.l., è importante continuare ad informare i nostri lettori degli emendamenti che, lo scorso 7 aprile, Marcello Pacifico ha presentato in VII Commissione. Ne riportiamo un certo numero, ordinati per argomento.
La ragionevolezza degli emendamenti dell’ANIEF al d.d.l. “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
La VII Commissione della Camera dei deputati, in sessione congiunta con la VII Commissione del Senato, ha completato le audizioni informali sul testo dell’atto Camera n.2994 e la prossima settimana inizierà il lavoro in sede referente per elaborare il testo per la successiva discussione nell’aula di Montecitorio, e nominare il relatore. Questi giorni possono essere, dunque, ancora utili per coltivare, nell’opinione pubblica e quindi nei decisori politici, convincimenti ragionevoli su questo o quell’articolo del d.d.l. Il presidente Pacifico ha illustrato efficacemente ai commissari le valutazioni e le proposte dell’ANIEF e ha consegnato una memoria contenente 90 emendamenti. In che conto li terrà, la Commissione ? E quando l’aula della Camera e, poi, quella del Senato avranno approvato il testo parlamentare, in che conto il Governo lo avrà ? Accoglierà emendamenti che modifichino in modo incisivo il testo del d.d.l. presentato lo scorso 27 marzo a firma Giannini, Madia e Padoan ? Essendo doveroso, per chi crede nella democrazia, nutrire fiducia in ordine all’accoglimento leale, da parte del Governo, della volontà del principale legislatore, continuiamo, in questi giorni decisivi della presa delle decisioni, ad informare i lettori sugli emendamenti ANIEF. • Obbligo scolastico a partire dai 5 anni e obbligo formativo sino a 18 anni. Articolo2: Al comma 3, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “anche attraverso l’innalzamento dell’obbligo formativo fino al diciottesimo anno d’età in percorsi in alternanza scuola-lavoro e l’anticipo di un anno dell’inizio della scuola dell’obbligo attraverso l’introduzione di classi ponte tra la scuola dell’infanzia e primaria con la compresenza dei docenti di entrambi gli ordini”. Articolo 21: Al comma 2, lettera i), apportare le seguenti modificazioni: a) sostituire la parola “sei”, con la parola “cinque”; b) punto 1.1, aggiungere, in fine, le parole: “il cui ultimo anno, con accesso all’età di 5 anni, è inquadrato nell’obbligo scolastico, in classi ponte con la compresenza di docenti della scuola dell’infanzia e della primaria”. Articolo 21: Al comma 2, lett. i), al punto 1.1, aggiungere in fine le parole: “con l’estensione dell’orario di funzionamento a 50 ore per tutte le scuole autonome, in deroga a quanto previsto dall’art.5, comma 2 del Decreto Presidente Repubblica 20 marzo 2009, n.89. E’ garantita la compresenza di un docente per un numero complessivo di 10 ore per classe”.
• Ripristino del modulo con “maestro prevalente”. Articolo 2: Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “Conseguentemente è abrogato a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, l’articolo 4 della legge n. 168 del 30 ottobre 2008 e ripristinato nel Piano triennale per la scuola primaria il ruolo del docente prevalente su moduli ai sensi della legislazione previgente.”
• Opposizione al nuovo modello di governance della scuola, e alla “chiamata diretta” del personale.
Articolo 2: Al comma 1, dopo le parole “sistema scolastico pubblico”, aggiungere le seguenti: “e la libertà di insegnamento, il rispetto degli organi collegiali e delle relazioni sindacali con i rappresentanti dei lavoratori”. Articolo 2: Al c. 2, sostituire le parole “le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte”, con le seguenti: “le diverse componenti delle istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in autonomia, ciascuna per la specifica professionalità e in seno agli organi collegiali deputati”. Articolo 2: Al comma 9, sostituire le parole “sentiti il collegio dei docenti e il consiglio di istituto,” con le seguenti: “redatto di concerto con il Collegio dei docenti e sentito il Consiglio di istituto”. Articolo 2: Al comma 11, sostituire le parole “scelgono il personale”, con le seguenti: “propongono l’incarico di docenza al personale”. Articolo 2: Al c. 13, apportare le seguenti modificazioni: a) sostituire le parole “individua i docenti”, con le seguenti: “individua i posti”; b) sostituire la parola “scegliendoli” con la seguente: “nominandoli”; c) sostituire le parole “sentiti il collegio dei docenti e il consiglio di istituto,” con il seguente testo: “di concerto con il Collegio dei docenti e sentito il Consiglio di istituto, entro il 30 giugno.” Articolo 3: Al comma 2, dopo le parole “dirigente scolastico”, aggiungere le seguenti: “, di concerto con il Collegio docenti e sentito il Consiglio di Istituto”. Articolo 7: Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: “nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica”. Articolo 7: Sopprimere comma 3. Articolo 9: Al comma 3, sostituire le parole “del dirigente scolastico sulla base di un’istruttoria di” con le seguenti “del nucleo di valutazione interno composto dal dirigente scolastico da 3 docenti nominati dal Collegio docenti e”. Articolo 9: Al comma 4, sopprimere le parole “anche prevedendo verifiche e ispezioni in classe”. Articolo 9: Al comma 5, sostituire le parole “provvede alla dispensa del servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso” con le seguenti “decreta il non superamento dello straordinariato e ne dispone la ripetizione, per una sola volta”. Articolo 21: Al comma 2, lettera b), punto 2), sopprimere le parole “nella scelta e nella valorizzazione del merito del personale docente”.
• Assunzioni (Stabilizzazione di tutto il personale con 36 mesi di servizio svolto su posto vacante; Assunzioni docenti; Immissione in ruolo di 10mila Ata; Assunzione dei docenti “idonei” in G.C.; Assunzione da abilitati con riserva e da II fascia delle GI (trasformare in graduatorie permanenti).
Articolo 7: Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni: a) dopo la parola “posto”, aggiungere le seguenti: “In ciascun albo territoriale, gli aventi diritto sono inseriti secondo ordine di punteggio con riferimento alla collocazione nelle graduatorie di provenienza.” b) dopo le parole “popolazione scolastica”, aggiungere le seguenti: “in nessun caso tale ampiezza potrà essere maggiore di quella già adottata come criterio per la delimitazione dei distretti scolastici.” c) sopprimere le parole da “salvo che in caso di” fino “al presente comma.”. Articolo 7: Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: “I docenti così designati sono collocati in organico funzionale, esonerati per metà dal servizio di insegnamento”. Articolo 8: Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: a) sostituire le parole “31 maggio” con le seguenti; “30 giugno”; b) sostituire le parole “solo presso” con le seguenti: “presso la scuola dell’infanzia,”; c) in fine, aggiungere le seguenti parole: “Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale docente di religione, educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 30 giugno 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.” Articolo 8: Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni: - alla lettera a), dopo la parola “vincitori”, aggiungere le seguenti; “e gli idonei”; - alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti”; - alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 o che sono risultati idonei ai concorsi di cui al comma precedente, e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con Decreto del ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall’approvazione della legge”; - alla lettera b), alla fine del periodo, inserire il seguente testo: “In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall’articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della Formazione primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Nello stesso decreto è disposto l’inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.” Articolo 8: Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni: - alla lettera a), dopo la parola “vincitori”, aggiungere le seguenti: “e idonei, ancorché inseriti nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo pendente”; - alla lettera c), dopo la parola “vincitori”, aggiungere le seguenti: “e idonei, ancorché inseriti nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo pendente”. Articolo 8: Al comma 5, sopprimere le parole da “e sono assunti” fino a “all’assunzione”. Articolo 8: Sopprimere comma 6.
Articolo 8: Al comma 7, sostituire le parole da “In caso” fino “articolo 2”, con le seguenti: “In caso di non accettazione della proposta, l’avente diritto riceve ancora un massimo di altre quattro proposte, e nel caso di mancata accettazione decade dal diritto in ordine al piano di assunzioni straordinario. In ogni fase di cui al comma 4 delle assegnazioni, la disponibilità dei posti è potenziata con quelli ai quali gli aventi diritto hanno rinunciato” Articolo 8: Sopprimere comma 9.
Articolo 8: Sopprimere il comma 10. Articolo 8: Sostituire il comma 11, con il seguente: “Le graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo di cui all’articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131, a partire dall’anno scolastico 2016/2017, con atto di natura regolamentare da adottare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge, sono trasformate in graduatorie provinciali da aggiornare annualmente, ai fini dell’attribuzione di incarichi a tempo determinato su posto non vacante fino al termine delle attività didattiche o per supplenza breve, e per la nomina a tempo indeterminato sul 50% dei posti vacanti in organico di diritto, del personale non assunto a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.” Articolo 8: a) Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni: a) sopprimere le parole “personale docente della scuola dell’infanzia e”; b) dopo “educativo”, aggiungere: “laddove esaurite le graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 196,” ; c) sostituire “fino all’approvazione della successiva graduatoria concorsuale, e comunque, non oltre tre anni” con le seguenti: “non oltre tre anni, e comunque fino all’approvazione della successiva graduatoria concorsuale”. Articolo 12: Sopprimere il comma 1.
• Parità di trattamento, anche retributivo, del personale di ruolo e a tempo determinato. Articolo 8:
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: 13. “Il personale a tempo determinato gode dello stesso trattamento giuridico ed economico del personale a tempo indeterminato”. Articolo 12: Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni: a) sostituire la parola “10”, con la parola: “60”; b) aggiungere alla fine del periodo: “e successivi”. c) conseguentemente, all’articolo 24, comma 3, inserire la lettera d): “d) quanto a 50 milioni E. per il 2015 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nel l’ambito delle spese rimodulabili di cui all’art.21, c. 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.” Articolo 21: Al c.2, lett.n), punto 2), aggiungere: “nel rispetto della parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato”. Articolo 24: Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole “dei servizi agli effetti della carriera” con le seguenti: “di tutto il servizio pre-ruolo per intero svolto agli effetti della ricostruzione di carriera”.
• Ripristino delle funzioni consultive del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Articolo 5: Al comma 3, lettera f), dopo la parola “Bolzano”, aggiungere le seguenti: “e il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione,”. Articolo 6: Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni: sostituire la parola “sentita”, con le seguenti: “sentiti il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e”. Articolo 21: Al c. 3, dopo la parola “281”, inserire il seguente testo “, e del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione”. Emendamenti all’art.23 sono finalizzati al parere del Consiglio sul d.d.l.
• Organico di Sostegno. Articolo 6: Sostituire il comma 5, col seguente: “5. L’organico dei posti di sostegno è determinato nei posti complessivamente attivati in organico di fatto e di diritto nell’a. s. 2015/2016, e incrementato per gli anni successivi fino a coprire il rapporto uno a due tra alunni e docenti secondo le nuove certificazioni e iscrizioni registrate, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell’articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Conseguentemente è abrogato il limite previsto dall’articolo 15, commi 2 e 2-bis, della legge 8 novembre 2013, n. 128.”
Articolo 21: Al comma 2, lettera e), dopo il punto 6), aggiungere il seguente: “7) l’adeguamento dell’organico di sostegno, garantendo annualmente mediamente il rapporto uno a due tra alunni e docenti a livello provinciale.”