Scuola: Aggiornamenti in progress Martedì 8 marzo 2011

° Artt. 2 e 14 DPR 122/2009: studenti timorosi, proteste, ricorsi.
Il Miur è tassativo (C.M. n.20 dello scorso 4 marzo) sul criterio della validità dell’a.s. al fine della valutazione degli alunni nella scuola secondaria (artt. 2 e 14 del DPR 122/2009). I dd.ss. e i consigli di classe conformarsi, in sede di scrutinio conclusivo.
Riportiamo passi della C.M. n.20 sulla validità dell’a.s. nella secondaria di II grado.
la disposizione di cui all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122 prevede che “… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”… la medesima disposizione… era già prevista per gli studenti della scuola secondaria di I grado.... per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.In tale prospettiva risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo grado e dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo. Infatti va precisato che il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l’offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente. Per le stesse ragioni, considerato il riferimento al monte ore annuale, è ininfluente il fatto che l’orario settimanale delle lezioni sia organizzato su sei o cinque giorni. … devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe … le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano di procedere alla fase valutativa, considerata la insufficiente permanenza del rapporto educativo.
Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: - gravi motivi di salute adeguatamente documentati; - terapie e/o cure programmate; - donazioni di sangue; - partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; - adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo… L’istituzione scolastica comunica all’inizio dell’a.s. ad ogni studente e alla famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno; pubblica all’albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.
Si segnala inoltre la necessità di dare, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate. … Va, infine, ricordato che l’art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che “Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.” Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe. Per le assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica , si fa rinvio alla specifica nota n 2065 del 2 marzo u.s. Dir.Gen. per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione…

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