Sulla legge delega relativa alla “Revisione dei percorsi di istruzione professionale” previsti dalla L. 107/2105, il Governo scopre le carte: per incrementare il monte annuale di esperienze in azienda, ha intenzione di ridimensionare la formazione tradizionale orientata alla didattica e incrementare le ore laboratoriali.
Marcello Pacifico (presidente Anief): premesso che le ore settimanali di insegnamento debbono tornare quelle pre-Gelmini, l'alternanza scuola lavoro prevista dalla Buona Scuola non è ancora normata, ad iniziare dal piano sulla sicurezza. Il paradosso è che pur senza il decreto specifico contenente le regole organizzative e gli enti accrediti presso la Camera di Commercio, da settembre le scuole superiori, licei compresi, sono state comunque chiamate a pianificare le attività in azienda. Viene poi da chiedersi come si fa a programmare gli stage se il nuovo Piano dell’offerta formativa sarà pronto solo a gennaio. Gli studenti hanno tutte le loro buone ragioni per protestare in piazza.
Nella scuola superiore, il Governo ha intenzione di rivedere il piano di ore d’insegnamento settimanale per dare più spazio alle attività di formazione presso le aziende. Il piano, che ha già incassato il sì dalla Conferenza Stato-Regioni, è stato presentato alle parti sociali, nel corso del tavolo di lavoro avviato nella sede del Partito Democratico avviato in questi giorni: illustrando la delega fornita al Governo per l’attuazione della Legge 107/2105 sulla “Revisione dei percorsi di istruzione professionale e attuazione dell'alternanza scuola lavoro”, il piano è stato illustrato dalla relatrice Cristina Grieco (Pd), membro della Conferenza Stato-Regioni.
Sulla nuova alternanza scuola-lavoro, prevista dal comma 33 in poi della legge di riforma approvata lo scorso luglio, l’idea di fondo è imporre la dualità dell'alternanza scuola lavoro attraverso il sistema dell’apprendistato, in modo che i giovani studenti, anche al di sotto dei 16 anni possano anch'essi essere avviati al mondo del lavoro tramite la costituzione di imprese simulate. Alla luce della frammentazione dei percorsi professionali, dovuta alla multidisciplinarità dei settori, il rappresentante Pd ha quindi spiegato che è necessario revisionare il monte ore della didattica e incrementare le ore laboratoriali, anche attraverso il potenziamento dell'alternanza scuola lavoro già previsto per legge, secondo il principio di sussidiarietà, e confermato dalla riforma della Buona Scuola approvata a luglio.
La proposta non ha raccolto i consensi attesi. Anief, in particolare, è contraria al principio di sussidiarietà tra gli obblighi formativi, perché porterebbe inevitabilmente ad una nuova stagione di tagli ai monte ore della didattica in aula, con conseguente perdita di posti cattedra a favore della formazione in azienda. L'alternanza scuola lavoro è, invece, uno strumento potente di avviamento professionale. Che merita momenti di riflessione più intensi e più meditati.
Il giovane sindacato ha spiegato al partito di maggioranza che questi obiettivi sono decisamente spostati rispetto alle reali esigenze formative dei nostri giovani: lo statuto dei lavoratori, il D.M. 300 del 1977, nonostante alcune modifiche recentemente apportate, prevede ancora, all'articolo 10, che il lavoratore è un soggetto avente titolo a completare un percorso di studi. Allo stesso modo lo statuto degli studenti e delle studentesse del 1998 accorda il diritto degli studenti alla partecipazione alle attività extracurricolari organizzate dalla scuola.
“Premesso che le ore settimanali di insegnamento non devono essere ulteriormente decurtate, ma tornare al monte presente prima della riforma Gelmini, l'alternanza scuola lavoro prevista dai commi 7, 33 e a seguire della la Legge 107/2015, individua una nuova figura a cavallo tra le due e non sufficientemente normata”, spiega Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario confederale Cisal. “Basti pensare quanto tale mancanza sia rilevante sul piano della sicurezza, perché quando lo studente opera all'interno dell'istituto scolastico è soggetto attivo/passivo del servizio di prevenzione e protezione della stessa scuola; viceversa, in azienda è soggetto al medesimo servizio della struttura ospitante”.
“Si tratta di una passaggio normativo fondamentale. Non dimentichiamoci – continua Pacifico - che il flusso previsto di lavoratori-studenti, a regime, quando la riforma sarà attuata nel triennio finale di tutte le scuole superiori, riguarderà un numero superiore al milione di studenti dai 16 anni in su. Appare pertanto ineludibile regolamentare, con un apposito statuto, questa nuova figura di studente lavoratore, mai stata così numerosa sul mercato del lavoro. Occorre poi integrare, con opportune modifiche legislative, sia il Testo Unico sulla sicurezza, il D.L. 81 del 2008, sia i piani sulla sicurezza delle scuole organizzatrici e delle aziende ospitanti gli allievi. Per tutte queste ragioni, gli studenti fanno bene a protestare in piazza e a rivendicare il rispetto dei loro diritti: il sindacato condivide le loro preoccupazioni”.
Anief, pertanto, chiede l’approvazione delle linee guida, dello statuto dello studente-lavoratore: perché occorre emettere con celerità i decreti che individuano gli enti convenzionati, tra cui enti pubblici, con le scuole prima dell’approvazione del nuovo Piano dell’offerta formativa. E senza le linee-guida, le scuole, ma soprattutto gli studenti, vivranno questa esperienza con notevole disagio.
“Le scuole superiori stanno vivendo una contraddizione, perché pur senza il decreto specifico contenente le regole organizzative degli stage e gli enti accrediti presso la Camera di Commercio sono state comunque chiamate, sin dallo scorso mese di settembre, compresi i licei, a pianificare le attività in azienda. E come se non bastasse, altro controsenso, come si fa a - chiede Pacifico - programmare il tutto se il nuovo Piano dell’offerta formativa sarà pronto solo a gennaio?”.
Un’altra criticità da superare, sempre sul fronte degli stage, deriva dalla imposta di bollo fatta gravare dal Governo sulle aziende ospitanti per l'iscrizione all'albo unico presso la Camera di Commercio. “Le probabilità di una deriva mercantilistica delle disponibilità da parte delle aziende – spiega Gianmauro Nonnis, che ha seduto al tavolo allestito dal Pd - sono davvero alte, essendo lo studente lavoratore un ‘peso’ per l'azienda, la quale per ospitarlo deve pure pagare una tassa. Va da sé che la disponibilità ad accogliere nuovi gruppi si potrebbe esaurire in fretta creando un eccesso di domanda da parte delle scuole che hanno l'obbligo di indire l'alternanza Scuola-lavoro e, di contro, una contrazione dell'offerta da parte delle aziende che non hanno il medesimo obbligo e per assolvere il quale devono pure pagare un bollo”.
“Lo scenario che si delinea è rischioso: le scuole, tramite le convenzioni con le aziende, potrebbero essere portate ad alzare la ‘posta’ pur di offrire questo servizio agli studenti”, conclude il sindacalista Anief.
Per approfondimenti:
I commi della Legge 107/2015 riguardanti la nuova alternanza scuola-lavoro:
33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.
34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,».
35. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.
36. All'attuazione delle disposizioni di cui aicommi 34 e 35 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
37. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività distage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito ilForum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio».
38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
39. Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38,nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.
40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:
a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;
b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.
42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
43. All'attuazione delle disposizioni di cui aicommi 41 e 42 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
44. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma èdefinita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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