Per 3 milioni e mezzo di dipendenti pubblici niente giorni di congedo per i neonati, valgono solo per i lavoratori privati

Lo ha comunicato la Funzione Pubblica attraverso una nota di chiarimento: manca la normativa nazionale a sostegno. Eppure la Direttiva 2010/18/Ue del Consiglio dell'8 marzo 2010, non fa riferimenti alla natura del rapporto di lavoro, ma solo alla necessità di dare attuazione al diritto “individuale” del congedo parentale e nell'aiutare i genitori che lavorano in Europa ad ottenere una migliore conciliazione. E nemmeno la Legge 28 giugno 2012, n. 92, fa differenziazioni tra pubblico e privato. Pacifico (Confedir-Anief): una grave discrepanza di trattamento, che cade nel ventennale dall’introduzione della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico.

Sull’assistenza ai neonati lo Stato italiano discrimina 3 milioni e mezzo di lavoratori pubblici, che oggi non possono godere dei giorni di assistenza previsti invece per le mamme e i papà dipendenti del settore privato: lo ha scritto a chiare lettere il Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale rispondendo il 20 febbraio ad un quesito del Comune di Reggio nell'Emilia ha spiegato che i padri dipendenti delle pubbliche amministrazioni non hanno diritto al congedo obbligatorio di paternità e ai due giorni di congedo facoltativo, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione con un'indennità a carico dell'Inps, introdotti nel giugno scorso dal Governo Monti per l’assistenza dei primi cinque mesi di vita del bambino, né le madri lavoratrici del pubblico impiego hanno accesso ai cosiddetti “voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting”.

Secondo la presidenza del Consiglio del ministri, il sostegno ai neo-genitori per adeguare la normativa italiana a quella europea, approvato attraverso l’art. 4, comma 24, della Legge n. 92 del 2012, “non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, della citata l. n. 92 del 2012, tale applicazione è subordinata all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel d.lgs. n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto”.

Il risultato di questa interpretazione è che ad oggi tutti i dipendenti pubblici italiani non possono usufruire di un diritto concesso ai colleghi del settore privato. Disattendendo quindi la Direttiva 2010/18/Ue del Consiglio dell'8 marzo 2010, nella quale non si fa alcun riferimento alla natura del rapporto di lavoro, ma solamente alla necessità di dare attuazione al diritto “individuale” del congedo parentale, “garantendo una base comune sull'equilibrio tra vita e lavoro negli Stati membri e svolgendo un ruolo significativo nell'aiutare i genitori che lavorano in Europa ad ottenere una migliore conciliazione”.

Il riferimento della Funzione Pubblica per giustificare tale differenziazione di trattamento tra pubblico e privato, è anche ai commi 7 e 8 dell’art. 1 della stessa Legge 92/2012, nella quale si spiega che “per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni” (…) “il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”.

Secondo Marcello Pacifico, delegato Confedir e presidente Anief, non ci sono dubbi: “ci troviamo chiaramente di fronte ad una discriminazione dei dipendenti pubblici rispetto a colleghi che operano nel privato. Ciò fa ancora più scalpore se si pensa che quest’anno ricorre il ventennale dall’introduzione della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico. Con il risultato che, disapplicando quanto previsto da una direttiva Ue del 2010, che supera chiaramente il decreto nazionale n. 151 del 2001, si mortifica la professionalità di tre milioni e mezzo di dipendenti pubblici, dopo che non viene loro più concesso da tempo alcun rinnovo contrattuale e aumento stipendiale”.

Il sindacalista Confedir-Anief ritiene, quindi, che l’adeguamento alle indicazioni Ue - anche se solo poco più che simbolico, di appena un giorno di congedo obbligatorio di paternità e di due giorni di congedo facoltativo per i padri e di una serie di “voucher” per le madri - non può essere negato per basse ragioni di burocrazia: “siamo di fronte ad un abuso – incalza Pacifico -. Lo stesso che lo Stato italiano perpetra nei confronti di decine di migliaia di precari pubblici, in particolare della scuola, utilizzati ben oltre i 36 mesi previsti dalla direttiva Ue 1999/70/CE come soglia massima per giustificare la mancata assunzione a titolo definitivo. È evidente, a questo punto, una seria riflessione sulla necessità di mantenere in vita la privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico. Anche perché presto saranno i tribunali, attraverso le sentenze favorevoli ai dipendenti dello Stato, a smantellarla nei fatti”.

Per approfondimenti: 

DIRETTIVA 2010/18/UE DEL CONSIGLIO dell'8 marzo 2010

LEGGE 28 giugno 2012, n. 92
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (12G0115)

24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo una cultura  di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno  della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di  lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:
a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla  nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un  periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore  dipendente puo' astenersi per un ulteriore periodo di due giorni,  anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione  in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a  quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni  goduto in sostituzione della madre e' riconosciuta un'indennita'  giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della  retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di  astensione della madre e' riconosciuta un'indennita' pari al 100 per  cento della retribuzione. Il padre lavoratore e' tenuto a fornire  preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei  giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni  prima dei medesimi. All'onere derivante dalla presente lettera,  valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli  anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro  per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente  articolo;
b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalita'  di cui al comma 25, e' disciplinata la possibilita' di concedere alla  madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternita',  per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale  di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo  unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la  corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per  l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore  di lavoro.

 

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