Focus del sindacato sulla Legge 190/2014, entrata in vigore dal 1° gennaio 2015: si confermano tutti i tagli già inclusi nel precedente documento del Governo “La Buona Scuola”, non a caso citato tre volte. Il miliardo iniziale di finanziamento per assunzioni e formazione, studentesca e del personale, non minimizza i provvedimenti nefasti che danneggeranno il personale e gli studenti: dal blocco degli stipendi dei dipendenti fino al 2015, di fatto al 2018, alla riduzione di spesa al comparto superiore al 1 miliardo; dalla sparizione della figura del vicario del preside al ridimensionamento del personale distaccato; dal grave taglio delle supplenze brevi alla perdita di altri 2.020 Ata. La politica dei tagli ad oltranza tocca anche gli atenei pubblici, l’Afam e gli Enti di ricerca.
Marcello Pacifico (Anief-Confedir):se la stabilizzazione di 150mila precari è dovuta alla recente sentenza della Corte di Giustizia UE, è evidente che non si può pensare di finanziare una qualsiasi riforma della scuola con nuovi tagli, riduttivi dei servizi ai cittadini, o con nuovi blocchi di stipendio, svilenti per una categoria che rivendica il prestigio sociale di un tempo e senza la quale il Paese non avrà la possibilità di ripartire. Questa Legge di bilancio di fine anno è l’ennesima occasione mancata.
SINTESI DEI PROVVEDIMENTI
Assegnato 1 milione di euro per valutazione, piano straordinario assunzioni, potenziamento scuola-lavoro, formazione dirigenti e docenti. Saltano esoneri e semiesoneri per 5mila vicari, 100 coordinatori provinciali di educazione fisica, supplenze a personale Ata, collaboratori scolastici sotto i sette giorni di assenza e per i docenti assenti un giorno. Ancora tagli al personale amministrativo e tecnico: 2.020 posti nonché al personale degli Uffici scolastici regionali e in forza all’amministrazione centrale.
Si prospettano, inoltre, nuove regole per commissari esami di maturità, da introdurre entro due mesi. Si procede ad un ulteriore “stretta” per le supplenze brevi, con la riduzione delle spese da 1.800 a 64,1 milioni di euro: confermando, in tal modo, la tendenza di assumere i precari senza avere risorse certe per i loro stipendi. Come se non bastasse, sarà chiamato il personale di ruolo con i soldi del Miglioramento dell’Offerta Formativa. Si proroga il blocco degli stipendi di altri tre anni, quindi fino al 2018. E si creano delle condizioni che porteranno al caos negli istituti, per via di un ordinario funzionamento delle scuole legato ad un organico non funzionale all’autonomia organizzativa, ma alle casse dello Stato.
Dal 2016, stop anche ai comandi presso le associazioni professionali. Riduzione di 140 milioni per gli FSRA, 42 milioni vengono tagliati pure agli enti di ricerca ed 1 milione anche all’Afam, l’Alta Formazione Artistica e Musicale che ha invece estremo bisogno di un rilancio.
Tagli in arrivo pure per gli atenei: 98 milioni in tre anni per i Fondo di funzionamento ordinario, si decide di assumere i ricercatori solo a tempo determinato, considerati quindi meri precari.
Le norme sulla Scuola approvate con la Legge di Stabilità, approvata dal Parlamento nella terza decade di dicembre, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 300 del 29-12-2014 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2015, si intersecano con quelle del documento governativo “La Buona scuola”, che non a caso nella stessa Legge 190/2014 viene citato tre volte, confermando sia i finanziamenti per assunzioni e formazione, studentesca e del personale, ma anche i troppi ingiustificati tagli che verranno adottati nel comparto dell’Istruzione pubblica nel corso del 2015: a sostenerlo è l’associazione sindacale Anief, dopo aver effettuato un focus sulla Legge di Stabilità 2015 relativo ai settori della Conoscenza.
In particolare, ai commi 4 e 5, il legislatore si è soffermato sul piano di assunzioni dei precari (originariamente ristretto ai docenti ed esteso agli Ata, grazie ad emendamenti e ordini del giorno suggeriti e sostenuti da Anief), attraverso il quinto richiamo legislativo in dieci anni dopo l’approvazione delle Leggi 143/04, 296/06, 106/11, 122/13, ma tuttavia ancora non risolutivo perché lascia più di 100mila precari “invisibili” abilitati fuori dalle GaE (contro cui l’Anief ha deciso di ricorrere in tribunale). Negli stessi commi della Legge 190/14, si decide, a ragione, di investire sull’alternanza scuola-lavoro, sulla valutazione e sulla formazione obbligatoria del personale, sempre attingendo da un miliardo di euro per il 2015. Cui ne seguiranno altri negli anni successivi. Come previsto, del resto, rispettivamente, dai capitoli 1 e 4 della “Buona scuola”.
Nei commi 254-256, è prorogato il blocco degli stipendi dei dipendenti statali fino al 2015, di fatto al 2018 se si considera che i valori dell’indennità di vacanza contrattuale (l’anticipo sugli aumenti di stipendio legato all’inflazione) saranno ancorati fino a quella data ai valori del 2009. Impoverendo, in tal modo, ancora di più il potere d’acquisto dei salari già 5 punti sotto il costo della vita (mentre i magistrati e avvocati dallo Stato percepiscono tali aumenti dal dicembre 2012 a seguito della sentenza n. 223/12 della Consulta), per una perdita stimata superiore a 10mila euro a lavoratore. Come previsto, già dal capitolo 2 della “Buona Scuola”.
Nei commi 328-353, 695-696, si prevede anche una riduzione di spesa al comparto superiore ad 1 miliardo di euro, da ascrivere alle voci di spesa del Miur per finanziare proprio la riforma annunciata dal Governo. Ma anziché andare ad eliminare le note sacche di sprechi presenti nella spesa statale, si adottano dei provvedimenti che metteranno in ginocchio il funzionamento delle scuole. Perché è abolita, in pratica, la figura del vicario del preside: l’eliminazione di esoneri e semi-esoneri è una decisione, peraltro, che giunge dopo il blocco dell’indennità di reggenza e sostituzione dei dirigenti, disposto cinque anni fa (su cui Anief ha avvito appositi contenziosi presso il giudice del lavoro). Viene ridotto drasticamente il personale distaccato nell’amministrazione centrale e periferica e per lo svolgimento di attività particolari, come l’avviamento alla pratica sportiva o in servizio presso associazioni professionali.
Particolarmente grave è la scomparsa delle supplenze cosiddette ‘brevi’, che nella “Buona Scuola” costano quasi due milioni di euro e sono ritenute inutili, al punto che saranno affidate come ore di straordinario al personale in servizio dietro pagamento dal fondo d’istituto (684 milioni da ascrivere al Miglioramento dell’Offerta Formativa, il Mof), peraltro ridotto già oggi di oltre la metà dei fondi del 2011, a seguito degli ultimi interventi contrattuali (CCNL 2013, CCNL 2014).
Con questa mossa finale, il decremento del servizio scolastico è purtroppo garantito, perché le sostituzioni del personale in forza alle segreterie scolastiche si attueranno senza alcun interesse per la qualifica ma con il solo scopo di risparmiare: il collaboratore scolastico, infatti, farà l’assistente amministrativo, con la sua retribuzione tabellare. Confermando, in tal modo, il profondo disinteresse nel documento governativo sul personale ATA che, infatti, nella legge è oggetto di nuovi tagli, sulla linea di quanto disposto dalla Legge Tremonti-Gelmini 133/2008: la prevista cancellazione di 2.020 Ata porterà lo Stato ad assicurarsi una riduzione nella spesa di personale pari a circa euro 50 milioni a decorrere all’anno scolastico 2015/2016. Con altri risparmi che stavolta dovranno arrivare anche da un ripensamento delle commissioni e dei compensi per lo svolgimento degli esami di maturità (ulteriori 100 milioni di euro, derivanti dalla composizione di soli docenti interni agli istituti).
Sono previsti, infine, nuovi tagli al fondo di funzionamento ordinario dell’Università pubblica, alla ricerca applicata, all’Alta Formazione Artistica e Musicale e agli Enti di ricerca. Come trova conferma, sempre nella Legge di Stabilità 2015, la precarizzazione del personale dell’Università, già disposta dalla Legge 240/2010 che ha di fatto cancellato la figura del ricercatore a tempo indeterminato dopo la sua messa ad esaurimento, in un momento in cui ancora non sono stati assunti tutti gli idonei a posto di associato e ordinario a seguito dell’espletamento dei primi concorsi dopo la riforma.
Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir, il giudizio complessivo sulla Legge di Stabilità 2015, appena entrata in vigore, non può essere positivo, “perché rappresenta un’ennesima occasione mancata. Se la stabilizzazione di 150mila precari è dovuta alla recente sentenza della Corte di Giustizia europea – spiega il sindacalista - è evidente che non si può pensare di finanziare una qualsiasi riforma della scuola con nuovi tagli, riduttivi dei servizi ai cittadini, o con nuovi blocchi di stipendio, svilenti per una categoria che rivendica il prestigio sociale di un tempo e senza la quale il Paese non avrà mai la possibilità di ripartire. Per farlo ci vogliono risorse aggiuntive, come è avvenuto negli ultimi anni in tutti gli Stati dell’OCDE, dove sono stati contrattualizzati stipendi adeguati al ruolo svolto. Ma anche il rapporto docenti e alunni deve cambiare, che rimane davvero troppo alto in Italia. Non sono giudizi opinabili, ma – conclude Pacifico - solo alcune delle affermazioni ricorrenti che rilasciano gli economisti più importanti al mondo”.
I commi 4-5, 254-256, 328-353, 695-696 del testo dii Legge di Stabilità 2015, come licenziato dal Parlamento e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, all’articolo 1.
4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuita' didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' istituito un fondo denominato «Fondo "La buona scuola"», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. VALUTAZIONE
5. Il Fondo di cui al comma 4 e' finalizzato all'attuazione degli interventi di cui al medesimo comma 4, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti. ASSUNZIONI, SCUOLA-LAVORO, FORMAZIONE
254. All'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015».
255. All'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per gli anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015-2018».
256. Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l'inapplicabilita' delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27. BLOCCO INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE E STIPENDI AL 2018
328. A decorrere dal 1º settembre 2015, l'articolo 307 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente: «Art. 307. - (Organizzazione e coordinamento periferico) -- 1. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica sono di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che puo' avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale puo' essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento». Stop COORD. PROV. ED. FISICA
329. A decorrere dal 1º settembre 2015 e in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attivita' didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l'articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' abrogato. Stop ESONERI-SEMI A VICARI
330. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Stop FUORI RUOLO ASS. PROF.
331. Al fine di contribuire al mantenimento della continuita' didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015 il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' sostituito dal seguente: «59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonche' di cui all'articolo 307 e alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non puo' essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni». STRETTA su COMANDI presso UU.SS.RR. e MIUR
332. A decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si puo' provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti. Stop a SUPPLENZE BREVI, ATA, COLLABORATORE SCOLAST.
333. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza. Stop a SUPPLENZE DOCENTI
334. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unita';
b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Taglio 2.020 posti ATA e ULTERIORE RIDUZIONE CON – 50,7 MLN
335. Per le attivita' di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, e' autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 334.
336. Dall'attuazione del comma 334 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Quota parte delle riduzioni di spesa relative all'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, e' utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 335. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 334 entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
337. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, relativa al rimborso delle spese per accertamenti medico-legali sostenute dalle universita' e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e' ridotta di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.
338. Il comma 278 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato e il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' soppresso.
339. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' ridotto di 34 milioni di euro per l'anno 2015 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura delle universita'. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa. – 34 MLN FFO PER OGNI ANNO
340. La somma di 140 milioni di euro, giacente sul conto correntebancario acceso presso la Banca Intesa San Paolo Spa e relativa alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015. Eventuali ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
341. Le disponibilita' iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca destinate al funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musica le e coreutica sono ridotte di 1 milione di euro per l'anno 2015. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di definizione dei criteri di riparto annuale delle suddette disponibilita', individua le destinazioni di spesa su cui applicare le specifiche riduzioni, con particolare riferimento alle istituzioni con piu' elevato fondo di cassa.
342. A decorrere dal 1º gennaio 2015 e anche per gli incarichi gia' conferiti, l'incarico di presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennita' spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle suddette istituzioni sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli derivanti dal primo periodo, pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.
343. I compensi ai componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in maniera da conseguire risparmi lordi di spesa pari a 916.000 euro nell'anno 2015 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Conseguentemente, il Fondo di cui al primo periodo e' ridotto in pari misura.
344. Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' ridotto di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura degli enti e delle istituzioni di ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa.
345. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il contingente di personale di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' individuato in 190 unita', inclusive della dotazione relativa all'organismo indipendente di valutazione. Dalla medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti le competenze accessorie agli addetti al Gabinetto sono corrispondentemente ridotti di euro 222.000.
346. Al fine di favorire il reclutamento di ricercatori, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2015, le universita' che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facolta' di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), gia' assunti a valere sulle facolta' assunzionali previste dal presente comma».
347. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e' aggiunta la seguente:
«c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla lettera c) per la sola programmazione delle annualita' 2015, 2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non puo' essere inferiore alla meta' di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili».
348. Per l'attuazione del comma 347, sono individuate risorse nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
349. Si applicano alle universita' le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
350. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto dell'esigenza di valorizzare i principi dell'autonomia scolastica e della continuita' didattica, assicurando la coerenza degli standard valutativi e garantendo uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedagogici e di verifica dell'efficacia delle pratiche educative, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, con effetto dall'anno 2015, i nuovi criteri per la definizione della composizione delle commissioni d'esame delle scuole secondarie di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro lo stesso termine, sono definiti i relativi compensi nel rispetto di quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, in coerenza con le finalita' del Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 4 e 5.
351. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 350, accertate entro il 1º ottobre di ciascun anno, restano nella disponibilita' dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e sono utilizzate per l'attuazione degli interventi ai quali e' destinato il Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 4 e 5.
352. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 350 cessano di avere efficacia le disposizioni dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, incompatibili con quanto disposto dal decreto medesimo. ESAMI DI MATURITA’
353. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2014/2015»;
b) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2015»;
c) al comma 2-bis, le parole: «, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente» sono soppresse;
d) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-bis.1. Nei territori ove e' gia' stata attivata la convenzione-quadro Consip per il mantenimento del decoro e della funzionalita' degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, le medesime istituzioni scolastiche ed educative effettuano gli interventi di cui al comma 2-bis mediante ricorso alla citata convenzione Consip»;
e) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. Per gli interventi di cui ai commi 2-bis e 2 bis.1 e' autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2015».
695. Per garantire il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e' autorizzata la spesa nel limite di 64,1 milioni di euro, per l'anno 2014. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di assegnazione dei fondi, lo stesso Ministero e' autorizzato, sulla base delle vigenti procedure, ad ammettere al pagamento entro i predetti limiti le spese per supplenze brevi e saltuarie anche in deroga all'effettiva disponibilita' delle suddette somme sui pertinenti capitoli e piani gestionali. SOLO 64,1 MLN PER LE SUPPLENZE BREVI
696. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.
Per approfondimenti:
Stabilizzazione Precari NON INSERITI IN GAE (ricorso Anief)
Ricorso per il riconoscimento dell'indennità di reggenza e sostituzione DS ai vicari (ricorso Anief)