Legge di Bilancio 2020, gli emendamenti Anief per Afam, università e ds

Rilanciare la figura del ricercatore a tempo indeterminato, attraverso la creazione di un albo nazionale, consentire al personale AFAM l’inserimento in una graduatoria utile per l’attribuzione degli incarichi, permettere lo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi ds sono alcuni dei punti chiave per migliorare il Disegno di legge di Bilancio 2020 AS 1586. Queste richieste sono presenti nel piano di modifica dell’Anief

Non solo docenti, personale Ata e personale educativo. L’Anief volge lo sguardo altrove, a trecentosessanta gradi, individuando tante altre criticità e forme di precarietà del mondo dell’Istruzione, che non sarebbero intaccate positivamente dalla prossima Legge di Bilancio. A cominciare da Afam e atenei. Ecco gli specifici emendamenti elaborati e promossi dal giovane sindacato.

 

DISEGNO DI LEGGE Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 AS 1586 Elenco Emendamenti ANIEF

Interventi relative al personale afam, università e dirigente scolastico

28.14.22

Dopo il comma 16, inserire il seguente: “Il personale docente delle Istituzioni di cui all'art.1 della Legge 21 dicembre 1999 n.508 e che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle predette istituzioni, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2019- 20 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università̀ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali ad esaurimento, per titoli ed esami e per titoli, e di quelle di cui ai commi 653 e 655 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento é disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il piano assunzionale previsto dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205 è applicato, in caso di vacanza nelle graduatorie nazionali ad esaurimento vigenti e in subordine ad esse, anche alle redigende graduatorie nazionali di cui al presente comma. Il Regolamento previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 prevede espresse clausole di salvaguardia per il personale che, all’atto dell’entrata in vigore del predetto Regolamento, sia ancora inserito in una delle graduatorie nazionali vigenti a quella data.”

Motivazione [personale AFAM] in attesa della definizione di un nuovo regolamento è urgente consentire anche al personale AFAM l’inserimento in una graduatoria utile per l’attribuzione degli incarichi e tempo determinato e a tempo indeterminato. Ad oggi, molte unità del personale docente precario hanno maturato i tre anni di servizio e non sono inserite nelle graduatorie nazionali ad esaurimento.

28.14.23

Dopo il comma 16, inserire il seguente: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli atenei”.

Motivazione [componente variabile fondo trattamento accessorio]: Con questo intervento normativo si permette agli atenei con capacità di bilancio di aumentare il Fondo per contrattazione decentrata, dando compimento all'art. 63, comma 5, del CCNL 2016-2018 rimasto inattuato a causa della mancata emanazione dei decreti attuativi previsti.

28.14.24

Dopo il comma 16, inserire il seguente: 15 “È soppresso l’articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguentemente le Università possono continuare ad attuare per l’a.a. 2020/2021 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge.”

Motivazione [Assunzione ricercatori a tempo indeterminato a carte europea]: il rilancio della figura del ricercatore a tempo indeterminato, attraverso la creazione di un albo nazionale, assume rilevanza centrale nell’ottica dell’innovazione e in relazione al rilancio del sistema-paese. La copertura finanziaria è dalle risorse derivanti dal pagamento dell’ICI dei soggetti proprietari di immobili destinati ad attività ricettive e ricreative, prima esonerati, a seguito della sentenza n. 166 del 6 novembre 2018 della Corte di Giustizia Europea nella Cause riunite C-622, C-623, C-624/16.

28.14.25

Dopo il comma 16, inserire il seguente: “Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente ai ricorrenti avverso il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 e a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1- sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall’articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.”

Motivazione [nuovo corso concorso riservato per i ricorrenti avverso bandi 2011, 2015, 2017]: la norma intende semplificare le procedure di reclutamento dei Dirigenti Scolastici prevedendo l’ammissione dei ricorrenti avverso i bandi di concorso 2011, 2015 e 2017 e dei presidi incaricati a un nuovo corso intensivo per l’immissione nei ruoli di Dirigente Scolastico per sanare il contenzioso in corso presso i tribunali amministrativi.

28.14.26

Dopo il comma 16, inserire il seguente: “1. I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite 16 dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo.

Motivazione [Scorrimento graduatorie idonei concorsi DS]: per la copertura annuale dei posti vacanti e disponibili, a fronte di mille sedi di presidenza ad oggi scoperte e degli attuati 500 candidati risultati idonei dall’ultima procedura concorsuale, risulta necessario dopo l’intervento dell’art. 10 della legge 12 febbraio 2019 n. 12, procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di merito, scorrimento cui ha già ricorso il Miur per la nomina di ulteriori 80 vincitori lo scorso mese, a seguito delle rinunce da parte di alcuni vincitori della sede di servizio assegnata. La norma riprende quanto già disposto per il personale docente con l’articolo 1, comma 604, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, che ha eliminato in corso d’opera il precedente vincolo del 10% degli idonei previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107.

 

PER APPROFONDIMENTI:  

Decreto scuola 2019: martedì 12 novembre, audizione dei sindacati presso la VII e la XI Commissione riunite della Camera dei Deputati 

Decreto Scuola 2019: Anief chiede lo scorrimento delle GaE in altra provincia per i ruoli 

DECRETO SCUOLA 2019 - Anief chiede un nuovo corso concorso DS per sanare il contenzioso avverso i bandi 2011 e 2017 

DECRETO SCUOLA 2019: Anief chiede modifiche all’articolo 2 per assumere il personale Ata e facente funzione Dsga I docenti italiani? Aggiornati, stressati e più vecchi di tutti: 6 su 10 hanno oltre 50 anni. Anief: mandiamoli in pensione prima 

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