Il sindacato apre una consultazione online per nuove proposte. Scrivi entro il 31 marzo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Risolto il problema del precariato, rafforzata la governance collegiale della scuola e la RSU, ripristinato maestro sui moduli, lingua inglese e infanzia a 50 ore, aumento organici sostegno 30%, no a chiamata diretta, obbligo formativo a 18 anni, semi-esonero per staff DS, mantenimento Gae per supplenze 30.6 e inserimento di tutti gli abilitati, parità per precari e neo-assunti, mobilità con anno di prova, assunzioni anche per ATA, educatori e docenti di religione, opzione di scelta tra materie.
Marcello Pacifico (Presidente Anief): “Arricchiremo gli emendamenti da presentare in Parlamento durante le audizioni, dopo un’attenta valutazione dell’impatto sul Disegno di legge recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione con delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e sulla bozza Anief già elaborata delle ulteriori proposte scaturite dalla consultazione on line”.
#iocambiolascuola con Anief non è solo un hashtag, ma la ferma decisione di cambiare il testo della riforma del Governo con il contributo di chi lavora nella scuola, per non lasciare l’ultima parola come al solito ai tribunali.
Le 100.000 immissioni in ruolo non bastano per svuotare le Gae e le Gm né tengono conto dei precari inseriti nelle graduatorie di istituto. Penalizzate le assunzioni su infanzia e primaria nonostante negli ultimi anni sia stato ridotto il tempo scuola su questo segmento con ripercussioni sui risultati di apprendimento dei nostri studenti. Ecco perché vogliamo ritornare al 1990, alla riforma che ci aveva portato in vetta alle classifiche mondiali.
Anche sul sostegno sarebbe antiquato difendere un organico non tarato sul numero degli alunni. E che dire dell’obbligo formativo previsto già nel 1999 e poi cancellato? Sono scelte che, di certo, necessitano di organici ulteriori che abbiamo stimato in oltre 150.000 unità, e il bello è che i titolari ci sono tutti, perché la metà di essi è chiamato in supplenza fino al termine delle attività didattiche dalle graduatorie d’istituto ogni anno.
L’introduzione dell’organico funzionale non può portare a una deriva clientelare della gestione della scuola pubblica quando la scuola autonoma necessita della partecipazione di tutte le sue componenti. È la condivisione delle responsabilità che permette di ottenere risultati, tanto più che la figura del vicario, per ragioni economiche, nell’ultimo quinquennio è stata svilita.
Bisogna tutelare la carriere di precari e neo-assunti, e continuare a utilizzare le graduatorie che valutano titoli ed esperienza nell’assegnazione delle supplenze lunghe ricoperte su titolare assente, senza impedire il diritto alla mobilità per esigenze di famiglia o professionale per chi è di ruolo.
Questa è la buona scuola per Anief. Se hai altre idee, scrivici subito entro il 31 marzo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., noi siamo al fianco di chi lavora nella scuola, per cambiarla e fare crescere il Paese.
Scarica la relazione tecnica del DDL
Motivazioni degli emendamenti
Un primo gruppo di emendamenti, preso atto del ruolo potenziato del dirigente scolastico, intende garantire il rispetto della libertà d’insegnamento e della funzione docente presidiati dall’articolo 33, primo comma della Costituzione, delle libertà sindacali tutelate dall’articolo 39 della Costituzione, e degli Organi Collegiali per la piena realizzazione della scuola dell’autonomia. Si passa dalla solitaria leadership a una governance condivisa, come era stata pensata quindici anni fa, in termine di programmazione dell’ampliamento dell’offerta formativa (adozione piano triennale) e valorizzazione del personale (art. 2, cc. 1, 2, 9, 13; art. 3, c. 2) attraverso anche passaggi contrattuali nazionali e d’istituto (art. 7, c. 5; art. 11, c. 2; art. 21, c. 2, lettera b, punto 2) che valorizzino, comunque, i membri dello staff del Dirigente scolastico, da lui scelti, con compensi definiti e semi-esoneri in organico funzionale.
Conseguentemente, è eliminata la chiamata diretta del Dirigente scolastico del personale dagli albi regionali per la costituzione dell’organico funzionale o di personale esterno alla scuola (art. 2, cc. 11, 13; art. 7, cc. 2-4, 6), con il mantenimento dell’attuale suddivisione della pianta organica (organico di diritto ampliato preso da Gae e Gm + organico funzionale ampliato della scuola preso da AR [albi regionali] secondo i punteggi di provenienza delle graduatorie).
Considerato che un decimo dell’organico per il funzionamento della scuola autonoma è assegnato con contratti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) su posti che non sono stati inseriti nel piano triennale di ampliamento dell’offerta formativa - motivo della sentenza della Corte europea e dell’attuale piano straordinario di assunzioni - sono salvaguardate le graduatorie di merito degli idonei dei concorsi non esaurite, le graduatorie ad esaurimento nella cui fascia aggiuntiva è inserito tutto il personale abilitato escluso, e le graduatorie d’istituto per l’attribuzione di incarichi su posto non vacante (supplenze al 30 giugno senza titolari in organico di diritto) e per le supplenze brevi superiori a dieci giorni (art. 8, cc. 2, 10-11).
Nel rispetto dei diritti acquisiti e sotto riserva di norme di legge sottoposte al vaglio della Consulta, sono assunti tutti gli idonei dei concorsi oltre ai vincitori, anche iscritti con riserva nelle Gae e i docenti già di ruolo, nonché è eliminato l’obbligo di scelta di un posto rispetto alla possibilità di più scelte (sostegno e superiori), senza penalizzare, con la cancellazione, chi rifiuta un posto, magari su albo regionale diverso dalla graduatorie scelta (art. 8, cc. 2, 4-5, 7, 9, 12).
È incrementato l’organico di diritto del 30% su posti di sostegno in base alle certificazioni e alle diagnosi funzionali attualmente in possesso delle istituzioni scolastiche (art. 2, c. 8; art. 6, c. 5; art. 21, c. 2, lettera e, punto 7). L’attuale legge 128/2013 è superata perché si limita a ridefinire l’organico complessivo di diritto a quello attivato nell’a.s. 2006/2007 quando gli alunni con handicap certificato iscritto nelle nostre scuole erano 180.000 a fronte dei 240.000 registrati nel corrente anno scolastico.
È esteso il piano di assunzioni su posti vacanti al personale docente di religione, educativo, assistente tecnico e amministrativo, collaboratore scolastico (art. 8, c. 1; art. 23, c. 1), vista l’apertura di una precisa procedura d’infrazione (2124) da parte della Commissione europea già nel 2010.
Per garantire i livelli di performance dei bambini secondo i rapporti Pirls registrati in questi dieci anni (eravamo terzi nel 2006, oggi siamo al 34° posto), si propone o di anticipare l’obbligo scolastico a cinque anni con classi ponte tra docenti dell’infanzia e della primaria (art. 2, c. 3, lettera i; art. 21, c. 2, lettera i, punto 1.1 e 6), o di elevare a 50 ore il percorso dell’infanzia, ripristinando il maestro prevalente su moduli nella primaria e la presenza del docente specialista di lingua inglese (art. 2, cc.- 14-15; art. 21, c. 2, lettera i, punto 1.1). Dal maggiore fabbisogno di personale (art. 8, cc. 1, 12), ancora in servizio nel 2008, si provvede alla chiamata di tutto il personale escluso dall’attuale piano di assunzioni (37.000 docenti delle Gae e migliaia presenti nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto che transiteranno nella fascia aggiuntiva).
Sempre in riferimento all’analisi dell’organico di diritto, nel rispetto di una sentenza della Consulta (147/12) si determina l’autonomia scolastica ai sensi della normativa vigente (DPR 233/98) con il recupero di 2.000 dirigenze e scuole autonome (art. 6, c. 2; art. 21, c. 2, lettera i, punto 5). Mentre per combattere la dispersione scolastica si ripristina l’obbligo formativo al 18 anno di età come previsto già nel 1999, in maniera tale da combattere il fenomeno dei 700.000 NEET (tra i 15 e i 25 anni) nello spirito della riforma che vuole la scuola al centro del territorio e dell’educazione permanente, con un ampliamento dell’organico che deve essere rideterminato dal MEF (art. 2, c. 3, lettera i; art. 2, c. 14; art. 7, c. 4).
Al fine di garantire il piano straordinario di immissioni in ruolo con l’individuazione da parte delle scuole autonome del fabbisogno di organico, l’autorizzazione da parte di Uffici Scolastici Regionali e MIUR è rimodulata con tempi certi e viene definito un calendario delle operazioni (art. 2, cc. 5-6; art. 8, c. 1).
È ribadita la necessità di un’intesa tra MIUR, Provincia autonoma di Trento e Intendenza scolastica di Bolzano per l’attuazione della riforma in tali territori (art. 6, c. 7).
Dopo la sentenza del TAR, in vista delle prossime elezioni del 28 aprile del Consiglio Superiore della Pubblica istruzione, è riportata a regime la consultazione dell’organo deputato per l’adozione dei provvedimenti sulla riforma (art. 5, c. 3, lettera f; art. 6, c. 2; art. 21, c. 3; art. 22, c. 1).
Si specifica l’importanza dello sviluppo del pensiero critico e dell’approfondimento disciplinare delle altre lingue straniere, storia, filosofia, diritto comunitario e dello studio del patrimonio culturale (art. 2, c. 3, lettere a, d, e), e la necessità di finanziare le scuole in base al numero degli alunni e al piano triennale adottato (art. 2, c. 7).
Nel rispetto del diritto comunitario e nazionale e in vista del piano straordinario di assunzioni, anche in province diverse da quelle scelte e in organico funzionale, si autorizza la mobilità del personale di ruolo fin dall’anno di prova (art. 8, c. 13), indipendentemente dal ruolo assunto (art. 21, c. 2, lettera e, punto 2).
Nel rispetto della sentenza Mascolo della Corte di giustizia europea del 26 novembre 2014 che ha dato origine al piano di assunzioni straordinario, per evitare nuovo contenzioso e cessare quello esistente, si prevede di assumere su tutti i posti vacanti e disponibili dopo 36 mesi di supplenze, di risarcire nei prossimi anni in base ai contenziosi attivati incrementando il fondo specifico (art. 12, cc. 1-2), di far partecipare i precari al concorso per dirigente scolastico con cinque anni di servizio (art. 21, c. 2, lettera d, punto 1), di garantire la parità di trattamento negata dal CCNL tra personale a tempo determinato e indeterminato ai fini giuridici ed economici (art. 8, c. 15; art. 21, c. 2, lettera n, punto 2), nonché di garantire il principio della parità retributiva per i neo-assunti con il ripristino del primo gradino stipendiale, considerata la copertura finanziaria delle assunzioni prevista dalla legge 190/2014 (art. 8, c. 14).
Tra le norme di coordinamento (art. 17, c. 1), si propone di eliminare l’intento che potrebbe apparire persecutorio e lesivo della libertà di insegnamento sulla valutazione dell’anno di prova (art. 9, c. 4), mentre per la formazione del personale si ritiene necessario consentire la partecipazione a eventi musicali, anche all’estero, nonché la consultazione degli enti accreditati per la formazione del Miur ai fini di un maggior raccordo con le iniziative da porre in essere (art. 10, cc. 1 e 3).
Infine, si propone di sanare il contenzioso attivo nei concorsi per dirigenti scolastici banditi negli ultimi dieci anni, consentendo la partecipazione a tutti i ricorrenti al corso-concorso di formazione (art. 21, c. 2, lettera d, punto 4).
La copertura finanziaria per un terzo dei posti incrementati in organico (50.000) è prevista già dalla relazione tecnica bollinata alla legge di stabilità, quando originariamente era stato previsto un piano di 150.000 assunzioni. La copertura per altri 20.000/30.000 posti deriva dai risparmi per le supplenze inferiori a dieci giorni affidate al personale assunto in organico funzionale non conteggiati dall’attuale disegno di legge ma presenti nel documento governativo “La Buona scuola” del 3 settembre 2014. Gli altri 60.000/70.000 posti sono conteggiati a regime per i nuovi concorsi e necessiteranno di una specifica copertura finanziaria - che può non essere prevista in questo passaggio legislativo - non appena banditi.
Emendamenti
All’articolo 2
- al comma 1, dopo le parole “sistema scolastico pubblico”, inserire il seguente testo: “e la libertà di insegnamento, il rispetto degli organi collegiali e delle relazioni sindacali con i rappresentanti dei lavoratori”
- al comma 2, sostituire le parole “le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte”, con il seguente testo: “le diverse componenti delle istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in autonomia, ciascuna per la specifica professionalità e in seno agli organi collegiali deputati,”
- al comma 3:
- alla lettera a), alla fine del periodo, inserire il seguente testo: “nonché ad altre lingue anche scelte dagli studenti e/o dalle famiglie;”
- alla lettera d), alla fine del periodo, inserire il seguente testo: “con particolare attenzione allo studio della costituzione italiana, della normativa comunitaria all’interno del contesto geo-politico globale;”
- alla lettera e), alla fine del periodo, inserire il seguente testo: “, della tutela e della promozione del relativo patrimonio, nonché potenziamento delle conoscenze storiche e filosofiche, e sviluppo dello spirito critico;”
- alla lettera i), alla fine del periodo, inserire il seguente testo: “anche attraverso l’innalzamento dell’obbligo formativo fino al diciottesimo anno d’età e l’anticipo di un anno dell’inizio della scuola dell’obbligo attraverso l’introduzione di classi ponte tra la scuola dell’infanzia e primaria con la compresenza dei docenti di entrambi gli ordini;”
- alla lettera i), alla fine del periodo, inserire il seguente testo: “anche attraverso l’innalzamento dell’obbligo formativo fino al diciottesimo anno d’età, in percorsi di alternanza scuola-lavoro;”
- al comma 5, alla fine del periodo, inserire il seguente testo: “entro il 15 dicembre”
- al comma 6, dopo la parola “comunicato”, inserire le seguenti parole: “, entro il 15 gennaio,”
- al comma 7, alla fine del periodo, inserire il seguente testo: “in base al numero degli studenti e ai Piani triennali di cui ai commi precedenti.”
- al comma 8, alla lettera a), dopo la parola “disabilità,” inserire il seguente testo: “delle diagnosi funzionali e delle certificazioni presentate,”
- al comma 9, sostituire le parole “sentito il collegio dei docenti e il consiglio di istituto,” con le seguenti: “redatto di concerto con il Collegio dei docenti e sentito il Consiglio di istituto,”
- al comma 11, sostituire le parole “scelgono il personale”, con le seguenti: “propongono l’incarico di docenza al personale”
- al comma 13:
- sostituire le parole “individua i docenti”, con le seguenti: “individua i posti”
- sostituire la parola “scegliendoli” con la seguente: “nominandoli”
- sostituire le parole “sentiti il collegio dei docenti e il consiglio di istituto,” con il seguente testo: “di concerto con il Collegio dei docenti e sentito il Consiglio di istituto, entro il 30 giugno.”
- al comma 14:
- sopprimere le parole: “nell’ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibile,”
- sostituire le parole “ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi”, con il seguente testo: “attraverso anche l’utilizzo dell’organico come scaturito dal Piano triennale di cui ai commi precedenti. Conseguentemente è abrogato l’articolo 10, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.”
- al comma 15, alla fine del periodo, inserire il seguente testo: “Conseguentemente è abrogato a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, l’articolo 4 della legge n. 168 del 30 ottobre 2008 e ripristinato nel Piano triennale per la scuola primaria il ruolo del docente prevalente su moduli ai sensi della legislazione previgente.”
All’articolo 3
- al comma 2, dopo le parole “dirigente scolastico”, inserire le seguenti: “, di concerto con il Collegio docenti e sentito il Consiglio di Istituto,”
All’articolo 5
- al comma 3, lettera f), dopo le parole “Conferenza Stato-Regioni”, inserire il seguente testo: “e il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione,”
All’articolo 6
- al comma 2:
- sostituire la parola “sentita”, con le seguenti: “sentiti il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e”
- alla fine del periodo, inserire il seguente testo: “nonché di scuole collocate nelle carceri, nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche o ancora nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.”
- sostituire il comma 5 con il seguente:
- al comma 7, alla fine del periodo, inserire le seguenti parole: “previa intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.”
All’articolo 7
- al comma 2, sostituire le parole “nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica”, con il seguente testo: “con riguardo al punteggio di ciascuno nell’albo in cui è collocato. Per il personale a tempo determinato su posti non vacanti, laddove esistono esigenze sostitutive, si attinge per scorrimento dalle Graduatorie ad esaurimento di cui alle legge 26 dicembre 2006 n. 296, entro il 31 agosto di ogni anno, e dalle Graduatorie di Istituto di cui al Decreto del Ministro della Pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, durante l’anno scolastico in corso.”
- sopprimere il comma 3.
- al comma 4:
- dopo la parola “posto”, inserire il seguente testo: “In ciascun albo territoriale, gli aventi diritto sono inseriti secondo ordine di punteggio con riferimento alla collocazione nelle graduatorie di provenienza.”
- dopo le parole “popolazione scolastica”, inserire il seguente testo: “in nessun caso tale ampiezza potrà essere maggiore di quella già adottata come criterio per la delimitazione dei distretti scolastici.”
- Sopprimere le parole da “e di proposta dell’incarico” fino “al presente comma.”
- al comma 5, alla fine del periodo, inserire il seguente testo: “I docenti così designati sono collocati in organico funzionale, esonerati per metà dal servizio di insegnamento con un’indennità da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale attraverso il fondo da attribuire ai sensi dell’articolo 11”.
All’articolo 8
- al comma 1:
- sostituire le parole “31 maggio” con le seguenti; “30 giugno”
- sostituire le parole “solo presso” con le seguenti; “presso la scuola dell’infanzia,”
- alla fine del periodo, inserire il seguente testo: “Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale docente di religione, educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 30 giugno 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.”
- al comma 2:
- alla lettera a), dopo la parola “vincitori”, inserire le parole; “e gli idonei”
- alla lettera a), alla fine del periodo, inserire il seguente testo: “e nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti ancora vigenti”
- alla lettera b), alla fine del periodo, inserire il seguente testo: “Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 o che sono risultati idonei ai concorsi di cui al comma precedente, e con riserva i docenti che sono iscritti a un corso universitario che rilascia un titolo abilitante con Decreto del ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanarsi entro dieci giorni dall’approvazione della legge”.
- alla lettera b), alla fine del periodo, inserire il seguente testo: “In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall’articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della Formazione primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Nello stesso decreto è disposto l’inserimento con riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.”
- al comma 4, alle lettere a) e c) dopo la parola “vincitori”, inserire le parole: “e idonei”.
- al comma 5, sopprimere le parole da “e sono assunti” fino a “all’assunzione”.
- sopprimere il comma 6.
- al comma 7, sostituire le parole da “In caso” fino “articolo 2”, con il seguente testo: “In caso di non accettazione della proposta, l’avente diritto riceve ancora un massimo di altre quattro proposte, e nel caso di mancata accettazione decade dal diritto in ordine al piano assunzionale straordinario. In ogni fase di cui al comma 4 delle assegnazioni, la disponibilità dei posti è potenziata con quelli ai quali gli aventi diritto hanno rinunciato.”
- sopprimere il comma 9.
- sopprimere il comma 10.
- sopprimere il comma 11.
- al comma 12:
- sopprimere le parole “personale docente della scuola dell’infanzia e”
- dopo la parola “educativo”, inserire il seguente testo: “laddove esaurite le graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 196,”
- inserire i seguenti commi:
- 13. All’articolo 14, comma 10-bis della legge n. 128 dell’8 novembre 2013, di modifica del primo periodo del comma 3 dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le parole “dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità” sono sostituite con “già durante l’anno di prova”.
- 14. Al personale neo-assunto non si applica in tema di progressione di carriera il CCNL sottoscritto il 4 agosto 2011, considerato la copertura finanziaria prevista dal comma 4, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
- 15. Il personale a tempo determinato gode dello stesso trattamento giuridico ed economico del personale a tempo indeterminato.
All’articolo 9
- al comma 4, sopprimere le parole “anche prevedendo verifiche e ispezioni in classe”
All’articolo 10
- al comma 1:
- dopo la parola “cinematografiche”, aggiungere la parola: “e musicali”
- dopo la parola “culturali”, aggiungere le parole: “anche all’estero”
- al comma 3, alla fine del periodo, aggiungere il seguente testo: “e le associazioni professionali accreditate”
All’articolo 11
- al comma 2, dopo le parole “Consiglio d’Istituto”, inserire il seguente testo: “di concerto con il Collegio docenti, a seguito di contrattazione d’Istituto attivata con le RSU, ad eccezione del compenso da corrispondere al personale di cui all’articolo 7, comma 5,”
All’articolo 12
- al comma 1, alla fine del periodo, inserire il seguente testo: “In caso di superamento, il contratto è convertito a tempo indeterminato con l’immediata immissione in ruolo del personale oggetto della proposta di assunzione. A tal fine del periodo, i dirigenti scolastici entro 30 giorni dall’approvazione della legge comunicano alla Direzione generale del personale il numero dei posti in organico di fatto e di diritto assegnati su posti vacanti e l’elenco dei destinatari al fine del periodo dell’individuazione dell’avente diritto dopo l’approvazione del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368.”
- al comma 2
- sostituire la parola “10”, con la parola: “100”
- aggiungere alla fine del periodo: “e successivi”
All’articolo 17
- al comma 1, sostituire le parole “del primo ciclo di istruzione”, con le parole: “della scuola primaria”
All’articolo 21
- al comma 2, apportare le modifiche alle seguenti lettere:
- alla lettera b:
- al punto 2, sopprimere le parole “nella scelta e nella valorizzazione del merito del personale docente nonché”
- inserire il seguente punto: 5) Il rispetto dei criteri per l’assegnazione dell’autonomia scolastica previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
- alla lettera d):
- al punto 1, alla fine del periodo, inserire il seguente testo: “, consentendo la partecipazione anche a docenti a tempo determinato con cinque anni di servizio”
- inserire il seguente punto: 4) l’istituzione di corsi-concorsi di formazione per l’accesso ai ruoli di dirigente per il personale che ha attivo un contenzioso in corso avverso i bandi delle precedenti procedure concorsuali.
- alla lettera e):
- al punto 2, alla fine del periodo, inserire il seguente testo: “nel rispetto del diritto alla mobilità e alla famiglia del lavoratore”
- inserire il seguente punto: 7) l’adeguamento dell’organico di sostegno, garantendo annualmente il rapporto uno a due a livello provinciale.
- alla lettera i):
- sostituire la parola “sei”, con la parola “cinque”
- al punto 1.1, alla fine del periodo, inserire il seguente testo: “il cui ultimo anno, con accesso all’età di 5 anni, è inquadrato nell’obbligo scolastico, in classi ponte con la compresenza di docenti della scuola dell’infanzia e della primaria”
- al punto 1.1, alla fine del periodo, inserire il seguente testo: “con l’estensione dell’orario di funzionamento a 50 ore per tutte le scuole autonome, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Conseguentemente è garantita la compresenza di un docente per un numero complessivo di 10 ore per classe”.
- al punto 1.3, alla fine del periodo, inserire il seguente testo: “, da adeguare al nuovo percorso dell’obbligo scolastico”
- al punto 6, sostituire la parola “6” con la parola “5”
- alla lettera n):
- al punto 2, alla fine del periodo, inserire il seguente testo: “nel rispetto della parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato”
- al comma 3, dopo la parola “281”, inserire il seguente testo “, e del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione,”
All’articolo 22
- sopprimere il comma 1
All’articolo 23
- al comma 1, prima della parola “commi”, inserire la seguente “7,”
- sostituire le parole “la parola docente è soppressa”, con le parole “è soppresso.”