Precariato

69mila immissioni in ruolo: ai neo-assunti lo stipendio dei precari e rimangono incertezze sulla fattibilità del piano

Pacifico (Anief-Confedir): nel testo ufficiale del decreto approvato dal CdM si parla di “invarianza finanziaria”, che per diverso tempo bloccherà le buste paga a circa 1.200 euro al mese. E nemmeno si garantisce il rispetto del piano triennale: in caso di riduzione di posti e mancato turn over, saranno inevitabili le conseguenze negative sul contingente da stabilizzare. C’è già il precedente del concorso a cattedra, con i vincitori rimasti a casa perché le cattedre non erano più libere.

Le 69mila assunzioni decise dal Consiglio dei Ministri hanno un prezzo non indifferente: quello del mancato adeguamento stipendiale di tutti coloro che verranno immessi in ruolo nel prossimo triennio. È quanto si evince da un’analisi del testo ufficiale del decreto, approvato il 9 settembre, nella parte in cui si indica la necessità di avviare “una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria”.

“Da parte del Governo, dunque, - spiega Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir - vi è la chiara volontà di assumere del personale e mantenerlo per un tempo congruo con lo stipendio bloccato a circa 1.200 euro al mese. Addirittura inferiore a quello che docenti e Ata percepiscono oggi da precari. Con la leggera flessione dello stipendio dovuta, una volta assunti in ruolo, all’aumento delle trattenute fiscali e previdenziali. E questa situazione rimarrà tale per diverso tempo. Inoltre, anche se i dipendenti, in caso di ricorso, dovessero ottenere l’adeguamento, il pagamento non sarebbe comunque retroattivo. Quindi si tratta di mancati aumenti irrecuperabili”.

Ma c’è anche un altro provvedimento, sempre contenuto nel decreto governativo, che farà discutere: la stima di assunzioni fornita dal Governo e dal Ministro dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza, è relativa alle attuali vacanze di posti e alle ipotesi di pensionamento. Che potrebbero anche variare. Purtroppo pure in negativo. Facendo ridurre, in tal caso, il numero di immissioni in ruolo. Evidentemente non è bastato all’amministrazione quanto accaduto questa estate con il concorso a cattedra, con migliaia di posti spariti nel nulla a causa di errori tecnici di programmazione, un’ulteriore “stretta” agli organici e il blocco del turno over imposto dalla riforma Fornero.

In base a quanto stabilito a Palazzo Chigi, inoltre, gli istituti con meno di 900 alunni verranno accorpati. E perderanno il dirigente scolastico. “Anziché aggirare la sentenza della Consulta - commenta Pacifico - sarebbe stato sicuramente più opportuno ripristinare il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. Annullando quella norma che ha già prodotto la soppressione di almeno 1.500 istituti scolastici”.


Il decreto legge recante misure urgenti per la scuola, approvato il 9 settembre dal Consiglio dei Ministri.

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO DELLE NORME RIGUARDANTI I LAVORATORI DELLA SCUOLA

Articolo 12
Dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n . 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n . 111, sono apportate le seguenti modificazioni :
“Alle” sostituito da “Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”.
“A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013”, sostituito da “Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell’anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell’articolo 64 citato”.

“I criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n . 183, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo di cui al periodo precedente si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis”.
(…) “Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
COMMENTO ANIEF: la decisione presa dal Governo sul dimensionamento è sbagliata, perché in questo modo si vuole aggirare la decisione della Consulta. Si tratta della sentenza n. 147 del 7 giugno 2012, che ha reputato incostituzionale la norma voluta dal Parlamento con cui sono state soppressi almeno 1.500 istituti scolastici: in particolare, la Corte Costituzionale ha abrogato l'articolo 19, comma 4, del decreto legge 98 del 2011, poi legge 111/2011, nella parte che fissava l'obbligo di accorpamento in istituti comprensivi di scuole d'infanzia, primaria e medie con meno di mille alunni. Quella sentenza dei giudici, oltre a ripristinare il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, aveva inviato un chiaro segnale verso il Governo. Che ora viene disatteso.
In base a quanto approvato il 9 settembre dal CdM, gli istituti con meno di 900 alunni sono infatti destinati ad essere accorpati. E perderanno il dirigente scolastico. Sarebbe stato invece opportuno ripristinare i valori concordati con le Regioni nel 1999.

Art. 16
Personale scolastico

1. “Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n . 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414 ,della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni”.
COMMENTO ANIEF: tra le righe del comma 1 dell’art. 16 del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, si evince che il governo ha avallato l’assunzione di un “piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016” ancora non è quantificabile. La stima di assunzioni fornita dal Governo e dal Ministro dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza, è relativa alle attuali vacanze di posti e alle ipotesi di pensionamento. Che potrebbero anche variare. Purtroppo pure in negativo. Facendo ridurre, in tal caso, il numero di immissioni in ruolo. Evidentemente, quanto accaduto questa estate con il concorso a cattedra, con migliaia di posti spariti a causa di errori tecnici di programmazione, un’ulteriore “stretta” agli organici e blocco del turno over, non è bastato all’amministrazione.
Sempre nel comma 1 dell’articolo 16 è presente un’altra grave decisione del legislatore: quella di legare le assunzioni all’invarianza finanziaria degli stipendi. Pertanto tutti coloro che verranno immessi in ruolo verranno rimarranno fermi allo stipendio da precari. Anzi, per il maggior numero di trattenute fiscali e previdenziali, il loro stipendio subirà anche una leggera flessione. E rimarrà tale per diverso tempo.

2. Al fine di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità, all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n . 244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente : "La predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al settantacinque per cento e al novanta per cento ed è pari al cento per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016".
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
COMMENTO ANIEF: se si vuole rispettare la normativa comunitaria in tema di contratti a termine e quella nazionale in tema di diritto all’istruzione, visto anche il progressivo aumento delle iscrizioni del numero degli alunni con handicap certificato (132.000 nell’a.s. 2000/01, 187.000 nell’a.s. 2006/07, 201.000 nell’a.s. 2012/13), non è soltanto necessario dopo due anni aggiornare il criterio di determinazione dell’organico di quello complessivamente attivato, incrementando la percentuale. Ma occorre stabilizzare 37.000 docenti di sostegno rispetto ai 63.000 assunti a tempo indeterminato.
La direttiva 1999/70/CE può giustificare le supplenze soltanto se i posti non sono vacanti e disponibili, ma se deve essere rispettato il rapporto medio di 1 a 2 tra insegnanti ed alunni è evidente che il fabbisogno naturale sia di 100.000 docenti di sostegno in organico di diritto. Ogni diversa soluzione alimenterebbe il contenzioso delle famiglie per l’assegnazione del docente di sostegno e degli insegnanti per la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato e l’assegnazione della domanda risarcitoria.
Non a caso, l’Anief ha deciso di promuovere l'iniziativa “Sostegno: non un'ora di meno!” per l'immediata attivazione, con ricorsi d’urgenza, di nuovi posti di sostegno in organico e il recupero delle ore negate agli alunni con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92.

Art. 29
Reclutamento dei dirigenti scolastici

5. “(…) i docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano la propri a attività d'insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidenza di cui all'art . 1sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n . 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n . 43, ma conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra istituzione scolastica autonoma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento”.
COMMENTO ANIEF: in quelle regioni dove i concorsi per dirigenti scolastici non si sono ancora conclusi, a causa delle irregolarità organizzative, il Governo prevede l’assegnazione di incarichi temporanei di presidenza a reggenti, assistiti da docenti incaricati. Questi ultimi saranno esonerati dall’insegnamento. Premesso che il sindacato ha da sempre reputato fondamentale, da una parte, salvaguardare i diritti dei vincitori del concorso per dirigente scolastico, chiedendone la stabilizzazione, e dall’altra rinnovare la procedura concorsuale per tutti i ricorrenti che non si sono arresi all’imposizione del Miur di sottoporli a trovare una soluzione impossibile per rispondere a centinaia di quiz errati o inesatti, l’Anief coglie l’occasione per ricordare che per i docenti che sostituiscono il capo d’istituto per oltre 15 giorni spetta l’assegnazione del compenso previsto dal Ccnl. Il motivo è evidente: ricoprono funzioni superiori. Non regge la tesi, condotta fino ad oggi Miur, di aggirare il pagamento (fino a 10mila euro l’anno) imputandolo sul Fis o rivendicando la spending review. Dopo quello di Milano, anche il Tribunale di Lavoro di Frosinone ha confermato la tesi dell’Anief prodotta oltre un anno e mezzo fa.

 

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