Precariato

Ferie: indicazioni per il personale precario docente e Ata in attesa dell'approvazione della Legge di stabilità

ANIEF invita i precari a non ascoltare quei dirigenti che invitano a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche Il D.d.L. Stabilità, infatti, autorizza le scuole a permetterne il pagamento, in deroga alla L. 135/2012 (Spending review). Per informazioni, scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Il ripristino del pagamento delle ferie dei precari della scuola contenuto nell’attuale versione della Legge di Stabilità, che a seguito della spending review non si sarebbero dovute monetizzare, rappresenta un dato importante perché costituisce il ripristino di un diritto, che se altrimenti negato avrebbe chiaramente violato tutta la normativa vigente.

A tal proposito, riceviamo dai supplenti diverse segnalazioni in merito alla decisione di alcuni Dirigenti scolastici che in coincidenza con la festività di Ognissanti, suggeriscono ed in alcuni casi “obbligano” a richiedere le ferie già maturate.

Contrariamente all’avallo della FLC CGIL, che nelle assemblee sindacali territoriali ha espresso parere concorde con tale indicazione, ecco alcuni consigli utili per docenti e ATA:

 

Docenti con contratto fino al 30 giugno

Rileviamo innanzitutto che l’art. 19 del CCNL 2006/09 (ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato) al comma 2 recita: “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria.” A nostro avviso il personale è obbligato a chiedere le ferie in tale periodo solo quando si allontana dal luogo di lavoro e quindi non sarebbe nelle condizioni di presentarsi a scuola in seguito a convocazione straordinaria, per questioni urgenti, da parte del Dirigente.

Azioni contrarie a nostro avviso comporterebbero la violazione dell'art. 36 della Costituzione, dove si stabilisce che “ogni lavoratore ha diritto ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi” e dell'art. 2113 c.c. che afferma: “le rinunzie e le transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi non sono valide.”

È importantissimo precisare che anche nel caso in cui l’art. 19 del CCNL 2006/09, sopra ricordato, dovesse ritenersi superato dalla legge sulla spending review, Il Dirigente potrà imporre le ferie d’ufficio solo in un caso, ovvero in prossimità dello scadere del tempo utile per poterne usufruire, qualora il lavoratore non le abbia chieste.

L'art. 2109 c.c., confermato anche dal nuovo testo dell’art. 10 del D. Lgs. 66/2003, stabilisce espressamente che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. L'applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all'ente anche la possibilità di assegnazione d’ufficio delle ferie.

Attenzione quindi ad accettare ferie concesse d’ufficio, soprattutto se annunciate con semplice comunicazione verbale; esigete sempre un decreto motivato con il quale si venga collocati d’ufficio in ferie: valuteremo insieme se ricorreranno le condizioni per impugnare il provvedimento.

Al riguardo, infatti, è stato affermato in giurisprudenza che “assenze brevissime, di qualche giorno, non possono integrare il concetto di godimento del periodo feriale, che invece presuppone un periodo continuativo tale da permettere al lavoratore di reintegrare e ritemprare le proprie energie fisiche e di tutelare la sua personalità morale”.

La Cassazione ha stabilito fin dagli anni ‘40 che “le singole assenze, irregolarmente saltuarie o periodiche, non possono rappresentare un compenso sostitutivo delle ferie annuali”. A meno che il lavoratore non abbia espressamente chiesto (ed ottenuto) i permessi giornalieri nella forma della frazione feriale.

Ricordiamo che nel caso di ferie d’ufficio, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare preventivamente al lavoratore il periodo definito per il godimento del riposo annuale.

L’onere della comunicazione preventiva è finalizzato a consentire al lavoratore di organizzarsi, in tempo utile, per trascorrere il periodo feriale eventualmente fuori della località sede di lavoro o di residenza, per ricongiungersi al nucleo familiare d’origine o per concordare con taluni di detto nucleo le modalità di utilizzo. Pertanto, la formulazione del 3° comma dell’articolo 2109 del c.c. postula una comunicazione con un periodo di ragionevole e congruo preavviso (per rispetto del lavoratore e di una non trascurabile esigenza dello stesso).

Detto ciò, consigliamo di non firmare - salvo che non siate d’accordo con tale provvedimento - nessuna richiesta di ferie già confezionata dall’amministrazione, dal momento che una volta firmate non sarà più possibile impugnarle.

 

Docenti con contratto di supplenza breve

Il docente con contratto di supplenza per il quale non è prevista, nel periodo di vigenza contrattuale, alcuna sospensione delle lezioni non corre nessun rischio: non poteva chiedere le ferie durante l’attività didattica e quindi potranno essergli regolarmente pagate.

Al contrario, il supplente nel cui periodo di vigenza del contratto è previsto un periodo di sospensione delle lezioni, come ad esempio la festività di Ognissanti, potrebbe essere “invitato” dal Dirigente ad usufruire delle ferie maturate. In questo caso, poiché il supplente non può chiedere le ferie durante l’attività didattica, non può fruirne per cause a lui non imputabili. Pertanto, a nostro avviso il Dirigente Scolastico non potrà emanare un provvedimento di ferie d’ufficio perché – come già ricordato – il Dirigente potrà farlo solo nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale. Quindi, in base al chiarimento fornito dalla nota della Funzione Pubblica dell’08/10/2012, le ferie devono essere retribuite.

 

Personale ATA

Diversamente dal personale docente, al personale ATA possono essere concesse le ferie durante l'intero anno scolastico, assicurando al dipendente una fruizione minima di 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo 1 luglio / 31 agosto.

È opportuno però segnalare che in passato la concessione di ferie al personale ATA - soprattutto per il profilo dei collaboratori scolastici - durante il periodo di attività didattica, è stata spesso evitata dai Dirigenti scolastici. Infatti, non essendo possibile nominare supplenti per ferie del personale già in servizio, si potrebbe così causare la mancata copertura dei piani e/o delle postazioni, con grave compromissione dei doveri di vigilanza e di sorveglianza.

Il comportamento di Dirigenti tentati dalle “ferie d’ufficio”, ossia della pretesa di imporre ai lavoratori periodi brevissimi di ferie (uno o due giorni) senza alcuna richiesta del lavoratore è da ritenersi assolutamente illegittimo, sia alla luce delle disposizioni di legge che degli orientamenti giurisprudenziali.

Il Dirigente può imporre le ferie d’ufficio solo nel caso in cui il lavoratore non le abbia chieste in prossimità dello scadere del tempo utile per poterne usufruire; è quindi facoltà del lavoratore ATA richiederle quando lo riterrà opportuno, entro comunque i limiti imposti dalla durata del contratto.

L’articolo 2109 c.c. dispone che il diritto alle ferie si concretizza attraverso una fruizione possibilmente continuativa, in omaggio alla finalità specifica del recupero energetico e della salutare distensione e ricreazione psicologica. Lo scopo ristoratore (affinché esso non venga vanificato) esige infatti che l’eventuale frazionamento sia moderato e che il beneficio feriale si realizzi attraverso frazioni di ferie di sufficiente ampiezza.

Al riguardo, infatti, è stato affermato in giurisprudenza che “assenze brevissime, di qualche giorno, non possono integrare il concetto di godimento del periodo feriale, che invece presuppone un periodo continuativo tale da permettere al lavoratore di reintegrare e ritemprare le proprie energie fisiche e di tutelare la sua personalità morale”.

La Cassazione ha stabilito fin dagli anni ‘40 che “le singole assenze, irregolarmente saltuarie o periodiche, non possono rappresentare un compenso sostitutivo delle ferie annuali”. A meno che il lavoratore non abbia espressamente chiesto (ed ottenuto) i permessi giornalieri nella forma della frazione feriale.
Invitiamo tutto il personale docente e Ata a segnalarci ogni eventuale tentativo di imposizione delle ferie a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Aggiorneremo le indicazioni sopra esposte in seguito all’approvazione della Legge di stabilità, in attesa anche di eventuali indicazioni da parte del Miur che sul tema, ad oggi, non ha saputo far altro che chiudersi in un ostinato e colpevole silenzio.

 

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