Anief, contraria a emendamenti sulla proroga delle graduatorie e sulla coda, invita i senatori alla prudenza, in attesa della sentenza della corte costituzionale sulla questione trasferimento e cambio di provincia.
Sono stati presentati ben tre emendamenti (2.341, 1.0.47, 1.0.51) dello stesso tenore per porre fine alla disparità di trattamento tra specializzati e laureati abilitati iscritti presso le università, le accademie, i conservatori nell’a.s. 2007-2008 e negli anni successivi, nonché tra abilitati all’estero e in Italia. Ben 10.000 docenti, molti dei quali iscritti all’Anief, attendono l’approvazione di uno di questi emendamenti.
Presentati anche due emendamenti (2.0.10, 1.0.50) che recepiscono parzialmente quanto richiesto dall’Anief in merito alla stabilizzazione del personale precario della Scuola dopo la presentazione della proposta di legge da parte dell’on. Russo, che interessa almeno 150.000 precari docenti e ata.
Infine, tra gli altri emendamenti (1.124, 1.120, 1.0.45), si sottolinea la netta contrarietà contro norme tese a prorogare delle graduatorie che devono essere aggiornate ogni biennio ai sensi della legge 296/2006 e, quindi, non necessitano di una proroga o addirittura di emendamenti che ripropongono l’inserimento in coda (1.0.44), per i quali si chiede ai senatori il ritiro, in attesa della pubblicazione della sentenza della corte costituzionale su atto promosso dal Tar Lazio, in merito al non infondato sospetto di incostituzionalità della legge 167/09 laddove prevede l’inserimento in coda e non a pettine e vieta il trasferimento da una provincia all’altra.
EMENDAMENTI AL MILLE PROROGHE
2.341
Giambrone, Carlino, Pardi, Mascitelli
Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
«19-bis. All’articolo 5-bis, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ’’per il biennio 2009-2010’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e successivi’’, nonché, dopo le parole: ’’nell’anno accademico 2007-2008’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e successivi’’;
b) aI comma 2, dopo le parole: ’’il primo corso biennale’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e successivi’’;
c) al comma 3, dopo le parole: ’’nell’anno accademico 2007-2008’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e successivi’’.
19-ter. All’onere derivante dal comma 19-bis, valutato in 100 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».
1.0.47
Mongiello
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Graduatorie permanenti di alcuni categorie di insegnanti)
«1. All’articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, dopo le parole: ’’2007/2008’’, ovunque ricorrano, inserire le seguenti: ’’2008/2009’’».
1.0.51
Vita, Bastico, Rusconi, Bianco, Mercatali, Ceruti, Vittoria Franco, Fioroni, Mariapia Garavaglia, Legnini, Marcucci, Procacci, Anna Maria Serafini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Proroga delle graduatorie esaurimento per i docenti abilitati)
1. All’articolo 5-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ’’il biennio 2009/2010’’ e ’’nell’anno accademico 2007/2008’’ sono aggiunte, rispettivamente, le seguenti parole: ’’e successivi’’;
b) al comma 2, dopo le parole: ’’il primo corso biennale’’ sono aggiunte le seguenti parole: ’’e successivi’’;
c) al comma 3, dopo le parole: ’’nell’anno accademico 2007/2008’’ sono aggiunte le parole: ’’e successivi’’».
1.0.50
Baldassarri, Saia, Viespoli, Valditara, Contini, De Angelis, Digilio, Germontani, Menardi, Pontone, Pistorio, D'Alia
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Procedure stabilizzazione personale)
1. Le graduatorie di cui all’articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato presso le Istituzioni di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a stipulare contratti a tempo indeterminato, per la copertura dei posti annualmente disponibili e vacanti della dotazione organica, con coloro che, inseriti nelle predette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette Istituzioni.
2. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma precedente sono soggette al regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli Istituti musicali pareggiati previa delibera degli organi di gestione nei limiti delle disponibilità di bilancio.
4. Le Istituzioni statali di cui alla citata legge n. 508 del 1999 sono autorizzate a trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro del personale tecnico amministrativo assunto, con contratto a tempo determinato, a seguito di procedure concorsuali pubbliche, per un contingente complessivo non superiore a 340 unità, sui posti vacanti e disponibili certificati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro il limite della dotazione organica. Per le modalità di reclutamento si applicano i princìpi di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito nella legge 3 febbraio 2006 n. 27».
2.0.10
Bevilacqua
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Procedure stabilizzazione personale)
1. Le graduatorie di cui all’articolo. 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato presso le Istituzioni di cui all’art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca è autorizzato a stipulare contratti a tempo indeterminato, per la copertura dei posti annualmente disponibili e vacanti della dotazione organica, con coloro che, inseriti nelle predette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette Istituzioni.
2. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma precedente sono soggette al regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli Istituti musicali pareggiati previa delibera degli organi di gestione nei limiti delle disponibilità di bilancio.
4. Le Istituzioni statali di cui alla citata legge 508/99 sono autorizzate a trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro del personale tecnico amministrativo assunto, con contratto a tempo determinato, a seguito di procedure concorsuali pubbliche, per un contingente complessivo non superiore a 340 unità, sui posti vacanti e disponibili certificati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro il limite della dotazione organica. Per le modalità di reclutamento si applicano i principi di cui all’articolo 1-quater del decreto legge 5 dicembre 2005 n. 250 convertito nella legge 3 febbraio 2006 n. 27.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 1 milione di euro si provvede mediante corrispondente riduzione, fino all’importo massimo del 3 per mille, di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come rimodulabili. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1.124
Valditara, Saia, Viespoli, Baldassarri, Contini, De Angelis, Digilio, Germontani, Menardi, Pontone, D'Alia
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono effettuate con cadenza triennale. Per il medesimo anno scolastico 2011-2012 vengono prorogate le graduatorie già in vigore per l’anno scolastico 2010-2011».
1.129
Valditara, Saia, Viespoli, Baldassarri, Contini, De Angelis, Digilio, Germontani, Menardi, Pontone, D'Alia
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009/2010 e 2010/2011 sono prorogate per l’anno scolastico 2011/2012».
1.0.45
Pittoni, Mura, Mariapia Garavaglia, Bodega, Vaccari, Valli
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Graduatorie ad esaurimento)
1. Le graduatorie provinciali previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, vigenti per il biennio 2009/2010 – 2010/2011 sono prorogate per l’anno scolastico 2011/2012. Conseguentemente all’articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, le parole: ’’per il biennio scolastico 2011/2012 – 2012/2013’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’per il biennio scolastico 2012/2013 – 2013/2014’’».
1.0.44
Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. L’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell’aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dispone l’integrazione e l’aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell’integrazione e dell’aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un’altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione di graduatoria».