Parlamento

Decreto Legge Scuola: assorbito emendamento 12.3/12.9 e respinto 12.10 su dimensionamento scolastico

La VII Commissione vota l’emendamento del PD 12.11 sull’accordo in Conferenza unificata per i criteri di determinazione degli organici dei dirigenti-dsga e reputa assorbiti gli emendamenti 12.3/12.9 che avrebbero salvato le scuole montane o nelle piccole isole. Respinto anche il ripristino dell’autonomia cancellata a 1.700 scuole da una norma (art. 19, c. 4, L. 111/11) a sua volta cancellata dall’ordinamento (sentenza n. 147/12 Consulta). I restanti emendamenti per personale scolastico e AFAM (artt. 15 e 17) in votazione la prossima settimana. Anief chiede ai parlamentari di presentare in Aula emendamento riformulato su inserimento in Gae di abilitati TFA e idonei Concorso.

 

Emendamento approvato sul dimensionamento scolastico

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

5-ter. I criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, in vigore sino all'anno scolastico 2013/2014. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis.
12. 11. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, D'Ottavio, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

 

Emendamento Anief riformulato da poter ripresentare in Aula su GaE e neo-assunti

AC 1574

Emendamento

Al comma 1, alla fine inserire le seguente parole:

Articolo 15
(Personale scolastico)
“L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria ha luogo attingendo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, alle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, alle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In occasione dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre con decreto del Ministro dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università valido per il triennio 2014-2017, si provvede ad unificare alle graduatorie di terza fascia le graduatorie aggiuntive previste dall’art. 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14, e si consente la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia, altresì, ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell’espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, ai docenti che si sono laureati presso le Facoltà di Scienze della Formazione primaria o sono comunque in possesso di un’abilitazione. Gli studenti iscritti a corsi universitari autorizzati dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per il conseguimento dell’abilitazione possono essere inseriti con riserva. Il conseguimento del titolo abilitante da diritto allo scioglimento della riserva, le cui modalità saranno fissate dal decreto emesso dal Ministro dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università in sede di aggiornamento. E’ abrogato, pertanto, il comma 21, dell’articolo 9, della legge 12 luglio 2011, n. 106.”


Relazione tecnica
La norma intende aggiornare la procedura di reclutamento in vista delle assunzioni previste, tenuto conto della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e della formazione delle nuove graduatorie di merito dell’ultimo concorso a cattedra, ripristinando le previgenti disposizioni in tema di mobilità del personale neo-assunto (L. 124/09), cancellando le novità introdotte dall’art. 9, comma 21 della legge 106/2011. Considerato il prossimo aggiornamento triennale delle graduatorie previsto nel 2014, preso atto dell’assenza di un nuovo sistema di reclutamento nel Regolamento emanato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla formazione iniziale (D.M. 249/10 e successive modificazioni) a cui era stata legata dal legislatore la previsione della chiusura delle graduatorie ad esaurimento (L. 296/06, L. 244/07), del precedente intervento derogatorio in favore dei docenti specializzandi del IX ciclo SSIS (L. 169/08) e del decreto ministeriale n. 572/13 sullo scioglimento della riserva per i docenti inseriti in terza fascia che hanno congelato la SSIS e si sono abilitati con il TFA ordinario, la norma intende garantire la parità di accesso alla professione docente, consentendo l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento anche al personale inserito nella fascia aggiuntiva disposta dalla legge 14/2012, che ha conseguito l’abilitazione attraverso il TFA ordinario o l’idoneità all’ultimo concorso a cattedra, e l’inserimento con riserva al personale che frequenterà i PAS attivati presso le università per il conseguimento dell’abilitazione, con scioglimento della riserva all’atto del conseguimento dell’abilitazione, nel rispetto dell’aggiornamento triennale. Dall’entrata in vigore delle nuove norme non sono previsti oneri aggiuntivi o ulteriori aggravi alla spesa pubblica.

 

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