Parlamento

Decreto sviluppo: emendamenti approvati

Anief garantisce l'inserimento anche di tutti gli abilitati in Italia e all'estero nelle graduatorie, oltre che agli abilitati, laureati e laureandi di strumento, arte e scienze della formazione.

Dopo la denuncia dell'Anief sul blocco dei trasferimenti per i neo-immessi in ruolo con l'accordo di Cisl e Uil, mitigata la norma che si applica soltanto per chi non ha prestato servizio anche da precario per cinque anni in quella provincia. Anief comunque ritiene la norma incostituzionale e proporrà ricorso per la sua abolizione perché non si può limitare il diritto alla mobilità del personale di ruolo come di quello precario. Rinnovato, inoltre, anche per quest'anno il Salvaprecari.

Segue elenco degli emendamenti approvati.

 

Martedì 14 giugno 2011 - Commissioni riunite V e VI 

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

[...]

ART. 9.

Al comma 1 dopo le parole: dell’università e della ricerca, inserire le seguenti: d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: di natura non regolamentare, inserire le seguenti: di concerto con il Ministrodello sviluppo economico.

* 9. 77. Germanà.

 

Al comma 1 dopo le parole: dell’università e della ricerca, inserire le seguenti: d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: di natura non regolamentare, inserire le seguenti: di concerto con il Ministrodello sviluppo economico.

* 9. 84. Savino.

 

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La disposizionecontenuta nel presente comma si applica anche agli accordi di programma previsti dall’articolo 13 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.

9. 88. Misuraca.

 

Al comma 2, sostituire le parole: di natura non regolamentare, con le seguenti: del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da adottare.

9. 17. (Nuova formulazione) Lo Presti, Duilio.

 

Al comma 5, lettera b) dopo la parola: donatori aggiungere le seguenti: dei collegi di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

* 9. 24. Pagano, Soro.

 

Al comma 5, lettera b) dopo la parola: donatori aggiungere le seguenti: dei collegi di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

* 9. 76. Gioacchino Alfano.

 

Al comma 17, sostituire le parole: processo di riforma previsto dall’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 con le seguenti: processo di riforma previsto dall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

9. 42. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

 

Martedì 14 giugno 2011 — 87 — Commissioni riunite V e VI Al comma 17, aggiungere in fine il seguente periodo: Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo è riconosciuto il diritto ad una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate come situate in zona disagiata, secondo criteri che saranno definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

9. 82. (Nuova formulazione). Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D’Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

 

Al comma 18, dopo le parole: dalle disposizioni di cui inserire le seguenti: all’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dopo le parole: alla legge 3 maggio 1999, n. 124 aggiungere le seguenti: e all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. 87. Dima.

 

Al comma 20, dopo le parole: a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 aggiungere le seguenti; senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, e dopo le parole: con possibilità di trasferimento in un’unica provincia aggiungere le seguenti: secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L’aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale.

9. 86. Savino.

 

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente: 20-bis. All’articolo 5-bis del decreto legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « il biennio 2009/2010 » e « nell’anno accademico 2007/2008 » sono sostituite dalle seguenti: « il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014 » e « negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 »;

b) al comma 1, dopo le parole: « corsi del IX ciclo » e « scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) » sono inserite le seguenti: « e i successivi semestri aggiuntivi » e « ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005 »;

c) al comma 2, le parole: « il primo corso » sono sostituite dalle seguenti: « il primo e il secondo corso »;

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un’abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell’Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti »;

e) al comma 3, le parole: « nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e « ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: « negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al secondo e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A » e « ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati ».

** 9. 25. Pagano, Soro.

 

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente: 20-bis. All’articolo 5-bis del decreto legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « il biennio 2009/2010 » e « nell’anno accademico 2007/2008 » sono sostituite dalle seguenti: « il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014 » e « negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 »;

b) al comma 1, dopo le parole: « corsi del IX ciclo » e « scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) » sono inserite le seguenti: « e i successivi semestri aggiuntivi » e « ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005 »;

c) al comma 2, le parole: « il primo corso » sono sostituite dalle seguenti: « il primo e il secondo corso »;

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un’abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell’Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti »;

e) al comma 3, le parole: « nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e « ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: « negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 20 10/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al secondo e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A » e « ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati ».

** 9. 83. Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D’Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

 

Sostituire il comma 21 con i seguenti: 21. Il primo periodo dell’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente: « i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.».

21-bis. Le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide anche con riferimento all’anno scolastico 2011/2012, relativamente al personale della scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell’anno precedente o, comunque, dell’ultimo anno lavorativo nel triennio precedente.

9. 92. I Relatori.

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