Presentati diversi emendamenti dai Deputati della Camera di maggioranza e opposizione nelle Commissioni referenti. Nessuna ulteriore adesione alla proposta del bonus di 40 punti. Unanimità per inserimento degli abilitati, specializzandi e laureandi nelle graduatorie. Si attende la votazione.
A seguito delle richieste portate avanti dall’Anief in audizione presso la VII Commissione della Camera, richieste condivise da tutte le organizzazioni intervenute con l’Anief, sono stati presentati tutti gli emendamenti richiesti, tra cui si sottolineano:
- gli emendamenti 9.67, 9.68, 9.72, 9.74 (Gruppo PD) sulle assunzioni su tutti i posti vacanti e disponibili che porterebbe alla stabilizzazione immediata di 108.000 precari tra docenti e Ata e alla fine della precarietà nella scuola con i successivi pensionamenti, e gli analoghi 9.29, 9.30, 9.44 (Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi – Pdl; Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera -Udc);
- gli emendamenti 9.28, 9.47 (Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi – Pdl, Tonino Russo - PD) sulla giustificazione della retrodatazione delle nomine legata alla risoluzione del contenzioso in atto;
- l’emendamento 9.31 (Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi – Pdl) sull’istituzione di un albo dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione a tempo indeterminato;
- gli emendamenti 9.13, 9.14 (Di Giuseppe, Zazzera, Cambursano, Barbato, Messina - IdV) sull’apertura annuale delle graduatorie, sulla possibilità di inserire una seconda provincia per il personale docente inserito in III fascia, sul trasferimento da una provincia all’altra del personale ata nella stessa fascia e con lo stesso punteggio;
- gli emendamenti 9.12, 9.32, 9.25, 9.83, 9.26, 9.54, 9.57, 9.37, 9.65 (Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina – IdV; Fallica, Stagno D'Alcontres, Grimaldi – Pdl; Pagano – Fli; Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti – Lega nord; O. Napoli; Cavallaro; Gruppo PD; Minardo; Tonino Russo) per l'inserimento di abilitati e abilitandi semestri aggiuntivi, AFAM, Cobaslid, SFP;
- gli emendamenti 9.11, 9.15, 9.33 (Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina - Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi) per garantire l'assegnazione provvisoria.
Tra gli altri emendamenti si segnalano il 9.81 recante proroga per dirigenti scolastici (Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti), il 9.34 sull’abilitazione conseguita con riserva (Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi), il 9.69 (Gruppo PD) sull’espressione della continuità didattica, il 9.18-9.23 (A. Napoli, Vannucci) sul personale Afam, il 9.55-9.56-9.66-9.91 (Gruppo PD) su nomine dei riservisti, 9.10 (IdV) su punteggio aspecifico, 9.82 (Lega) su scuole di montagna.
L’emendamento che ha tenuto sulle spine migliaia di precari in questi giorni diventando un vero tormentone è stato presentato dalla sola Lega Nord, il 9.09 (Lega Nord) e da un deputato del Gruppo di Iniziativa Responsabile, il 9.35 (M. Pepe).
Segue l’elenco degli emendamenti di cui si attende la votazione in V e VI commissione, prima dell’eventuale questione di fiducia che sarà sollevata dal Governo.
EMENDAMENTI SU STABILIZZAZIONE DEI PRECARI
Sostituire il comma 17 con i seguenti:
17. Per garantire continuità e una maggiore qualificazione nella erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 è abrogato il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e conseguentemente le nomine a tempo indeterminato del personale docente ed ATA si effettuano su tutti i posti annualmente disponibili e vacanti dell'organico di diritto e delle dotazioni organiche aggiuntive provinciali. A decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 è prevista la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico precedente rispetto a quello dell'effettiva assunzione a tempo indeterminato.
17-bis. Alle dotazioni organiche del personale docente, determinate secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono da aggiungere, per ciascun ruolo, i docenti di sostegno degli alunni portatori di handicap secondo il numero che ha costituito il relativo organico di fatto nell'anno scolastico 2010-2011. La dotazione organica del personale ATA è quella risultante dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. Tali dotazioni organiche sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo. In sede di rideterminazione degli organici si procede all'aggiornamento del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicap. Le suddette dotazioni organiche sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dalla applicazione di un incremento percentuale medio del 5 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle predette dotazioni organiche. Le dotazioni aggiuntive nazionali sono ripartite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
17-ter. L'utilizzazione del personale docente e ATA delle dotazioni organiche aggiuntive è finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali; nonché di posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico, l'utilizzazione del personale delle predette dotazioni organiche aggiuntive assicura il soddisfacimento, nell'ordine, delle seguenti esigenze:
a) copertura dei posti di insegnamento e di posti amministrativi, tecnici ed ausiliari, disponibili ma non vacanti e di quelli che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;
b) copertura dei posti comunque vacanti e disponibili per un periodo anche inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;
c) il personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni organiche aggiuntive che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattiche-educative e psicopedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con particolare riferimento alla attività di sostegno, di recupero della dispersione scolastica e di integrazione degli alunni portatori di handicap e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento, nonché per insegnamenti speciali e attività integrative.
17-quater. Ai fini di cui al comma 17-ter, l'Ufficio scolastico regionale (USR) definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola secondaria di I o II grado, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti o di ATA della dotazione aggiuntiva. In caso di eccedenza detto personale è utilizzato prioritariamente presso istituti comprensivi, circoli didattici o scuole o istituti dello stesso distretto o del distretto viciniore. Il personale docente o ATA della dotazione aggiuntiva dipende dalle scuole cui è stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.
9. 67. Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Coscia, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.
Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: è definito un piano aggiungere le parole: quinquennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2015, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133; per il primo anno di applicazione di tale piano si prevede l'assunzione del personale docente ed ATA su tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi i posti stabilizzati delle dotazioni organiche di sostegno.
9. 72. Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Coscia, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: sulla base dei posti vacanti e disponibili con le seguenti: sulla base di tutti i posti vacanti e disponibili.
9. 68. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.
Al comma 18, sopprimere la parola: anche.
* 9. 29. Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.
* 9. 44. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.
Al comma 18, sopprimere l'ultimo periodo.
9. 30. Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.
EMENDAMENTI SU RETRODATAZIONE NOMINE
Al comma 17, dopo le parole: finanza pubblica, aggiungere i seguenti: al fine di adempiere alle decisioni assunte dalla magistratura amministrativa in merito alle graduatorie ad esaurimento compilate per il biennio 2009-2011 e dal giudice ordinario in merito al contenzioso che ha per oggetto la trasformazione dei contratti da tempo determinato.
* 9. 28. Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.
Al comma 17, dopo le parole: finanza pubblica, aggiungere le seguenti: al fine di adempiere alle decisioni assunte dalla magistratura amministrativa in merito alle graduatorie ad esaurimento compilate per il biennio 2009-2011 e dal giudice ordinario in merito ai contenzioso che ha per oggetto la trasformazione dei contratti da tempo determinato.
*9. 47.Antonino Russo.
EMENDAMENTI SU ALBO RICERCATORI
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, che hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno all'attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata, sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, al di là delle procedure previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università con chiamata diretta possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato, con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. 31. Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.
EMENDAMENTI SU APERTURA ANNUALE GAE, DOPPIA PROVINCIA PERSONALE DOCENTE E SPOSTAMENTO A PETTINE PERSONALE ATA
Al comma 20, sostituire la parola: triennale con la seguente: annuale e aggiungere in fine il seguente periodo: Analogamente, il personale ATA, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie può trasferirsi in altra provincia nella stessa fascia di appartenenza e con il punteggio spettante.
9. 14. Di Giuseppe, Zazzera, Cambursano, Barbato, Messina.
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. È fatta salva per gli aspiranti inseriti nella terza fascia o secondo scaglione la possibilità di rimanere in una provincia e di scegliere una seconda provincia aggiuntiva dove insistere con il proprio punteggio in tutte le graduatorie delle graduatorie dove si trasferisce o si permane o ci si inserisce, come per il personale inserito nel primo scaglione o nella prima e seconda fascia delle suddette graduatorie.
9. 13. Di Giuseppe, Zazzera, Cambursano, Barbato, Messina.
INSERIMENTO ABILITATI, SPECIALIZZANDI, LAUREANDI IN SFP NELLE GAE
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n.85 del 2005»;
c) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;
e) al comma 3, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
*9. 12. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n.85 del 2005»;
c) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;
e) al comma 3, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
*9. 32. Fallica, Stagno D'Alcontres, Grimaldi.
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n.85 del 2005»;
c) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;
e) al comma 3, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
**9. 25. Pagano.
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n.85 del 2005»;
c) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;
e) al comma 3, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
**9. 83. Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014»;
b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» aggiungere la seguente: «e i successivi semestri aggiuntivi»;
c) al comma 1, dopo le parole: «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» aggiungere le seguenti: «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n.85 del 2005»;
d) al comma 1, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
e) al comma 2 le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti, «il primo e il secondo corso»;
f) al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere la seguente frase: «nonché i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria.»;
g) al comma 3 la frase: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» è sostituita dalla seguente: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A»;
h) al comma 3 le parole: «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
9. 26. Osvaldo Napoli.
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, sono disposte le seguenti modificazioni all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n.85 del 2005»;
c) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria.»;
e) al comma 3, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
9. 54. Cavallaro.
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 1, dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento «secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi»;
c) al comma 2 dopo le parole: «il primo corso biennale» sono aggiunte le seguenti parole: «e successivi»;
d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria.»;
e) al comma 3, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008 e successivi al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
9. 57. Ghizzoni, Siragusa, Coscia, De Pasquale, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Cavallaro.
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. In attuazione degli articoli 3, 33 e 35 della Costituzione, sano disposto le seguenti modificazioni all'articolo 5-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il biennio 2009/2010» e «nell'anno accademico 2007/2008» sono sostituite dalle seguenti: «il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014» e «negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;
b) al comma 2, le parole: «il primo corso» sono sostituite dalle seguenti: «il primo e il secondo corso»;
c) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti»;
d) al comma 3, le parole: «nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica» e «ai corsi quadriennali sopra indicati» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A» e «ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati».
9. 65. Antonino Russo.
Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
20-bis. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto per il triennio 2011/2014, per le finalità di cui al precedente comma, sono iscritti, a domanda, nelle suddette graduatorie ad esaurimento e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato i corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso A77 attivati presso i Conservatori negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e hanno conseguito la relativa abilitazione e i docenti che hanno frequentato i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico COBASLID delle classi di concorso 7 A, 18 A, 21 A, 22 A, 25 A e 28 A, attivati negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e hanno conseguito la relativa abilitazione. Qualora i suddetti soggetti non abbiano ancora conseguito l'abilitazione possono chiedere l'iscrizione con riserva. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa ai corsi sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
9. 37. Minardo.
EMENDAMENTI PER GARANTIRE L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
Sopprimere il comma 21.
9. 11. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.
Al comma 21 sopprimere le seguenti parole: l'assegnazione provvisoria.
*9. 15. Di Giuseppe, Zazzera, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.
Al comma 21 sopprimere le seguenti parole: l'assegnazione provvisoria.
*9. 33. Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.
EMENDAMENTI DA SEGNALARE
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti scolastici, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2011. La proroga di cui al primo periodo si intende riferita anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui al medesimo periodo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-sexies del citato decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011. La presente disposizione ha efficacia a decorrere dal 31 marzo 2011.
9. 81. Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione indetti dal Ministero dell'università e della ricerca, con decreto 28 settembre 2007 prot. n.137 del 2007 e successive modificazioni, che abbiamo superato l'esame di Stato e abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, prima dell'inizio del corso per il conseguimento del titolo abilitante.
9. 34. Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.
Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: continuità nella erogazione con le seguenti: continuità didattica e dell'erogazione.
9. 69. Ghizzoni, Pes, De Pasquale, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.
Al comma 17, dopo le parole: personale docente, educativo ed ATA aggiungere le seguenti: nonché personale AFAM.
* 9. 18.Angela Napoli.
Al comma 17, dopo le parole: personale docente, educativo ed ATA aggiungere le seguenti: nonché personale AFAM.
* 9. 23.Vannucci.
Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17-bis. I soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono chiedere il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999, ogni qualvolta essi ottengano lo status di invalidi.
17-ter. L'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudica il diritto all'inserimento del titolo di riserva di cui al comma 17-bis.
*9. 55. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.
Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17-bis. I soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono chiedere il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999, ogni qualvolta essi ottengano lo status di invalidi.
17-ter. L'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudica il diritto all'inserimento del titolo di riserva di cui al comma precedente .
*9. 91. Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.
Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17-bis. I soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono chiedere annualmente il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999.
17-ter. L'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudica il diritto all'inserimento del titolo di riserva di cui al comma 17-bis.
9. 66. Siragusa, Schirru, Ghizzoni.
Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17-bis. I soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono chiedere annualmente, e comunque entro data delle operazioni di nomina a tempo indeterminato e determinato, il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 7 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999.17-ter. L'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudica il diritto all'inserimento del titolo di riserva di cui al comma 17-bis.
9. 56. Siragusa, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.
Al comma 20, sostituire la parola: triennale con la seguente: annuale.Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di aumentare le possibilità occupazionali del personale docente ed educativo inserito all'interno delle graduatorie ad esaurimento, istituite dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché di agevolare l'esaurimento delle graduatorie medesime, è data al personale che ne abbia titolo la possibilità di ottenere il riconoscimento dell'intero punteggio derivante da titoli e servizio, su tutte le graduatorie dello stesso ambito disciplinare secondo il principio della cascata.
9. 10. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.
Art. 9-bis.
1. A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è effettuato mediante l'attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli previsti dalla tabella allegata al decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e di ulteriori 40 punti per la permanenza nella provincia di appartenenza.
2. Il punteggio aggiuntivo di cui al primo comma è attribuito anche a coloro i quali in occasione dell'aggiornamento per il biennio 2009/2011 hanno chiesto di essere collocati in graduatorie di altre province in aggiunta a quella di appartenenza nel caso di permanenza in quest'ultima.
3. Il punteggio aggiuntivo di cui al primo comma è attribuito a condizione che in occasione dell'aggiornamento per l'anno scolastico 2011/2012 non venga richiesto il trasferimento in graduatoria di altra provincia.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad adottare i necessari provvedimenti per consentire l'attribuzione del punteggio di cui ai commi precedenti già a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, dando altresì la possibilità di revoca del trasferimento in altra provincia, ove richiesto per il 2011/2012.
9. 09. Goisis, Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Cavallotto.
Al comma 17, dopo le parole: medesimo anno scolastico 2010-2011, aggiungere le seguenti: , nonché l'attribuzione di un punteggio premiale, pari a 40 punti, in favore dei docenti che non richiedano il trasferimento nelle graduatorie, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c). della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di altre province.
9. 35.Mario Pepe (IR)
Al comma 17, aggiungere in fine i seguenti periodi: I docenti di ruolo che fanno espressa richiesta di servizio nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche e/o linguistiche, e che sono residenti in loco e dimostrano di dimorare abitualmente nei medesimi territori è attribuita precedenza di nomina nell'ordine della rispettiva graduatoria, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato. Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo nelle scuole di cui al periodo precedente si applicano i benefìci previsti dall'articolo 3, secondo comma, della legge 1o marzo 1957, n. 90.
9. 82. Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.
Al comma 20, dopo le parole: a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 inserire le parole: senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti e dopo le parole: con possibilità di trasferimento in un'unica provincia aggiungere le seguenti: secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale.
9. 86. Savino.