Appello dell’Anief contro l’incostituzionalità dell’emendamento che proroga le graduatorie, per l’inserimento dei docenti abilitati presso le Afam, SFP, e per la stabilizzazione dei precari e la salvaguardia delle GaE. Pubblichiamo le modifiche approvate in Senato sulla scuola e la proposta di emendamenti
I Emendamento
Sostituire l’articolo 1, comma 4-sexties, con il seguente testo
“I termini previsti dall’articolo 5-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono prorogati relativamente al biennio 2011-2012 e agli anni accademici successivi al 2007-2008. Conseguentemente, nelle graduatorie provinciali previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risultanti dalle operazioni di integrazione e aggiornamento previste dal decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono fatti salvi i nuovi inserimenti e gli adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167”.
La motivazione
Il testo rispetta l’aggiornamento delle graduatorie previsto dalle leggi 124/99, 333/01, 143/04, 296/06 e quanto disposto dalla corte costituzionale con la sentenza n. 41/11 in merito alla possibilità dei candidati di dichiarare il punteggio maggiormente favorevole conseguito e al dovere della pubblica amministrazione di assumere il personale con maggiore punteggio. Si pone rimedio anche alla disparità di trattamento subito dal personale docente abilitato presso i conservatori, le accademie, le facoltà di scienze della formazione primaria e attualmente escluso dalle graduatorie perché non era iscritto nell’anno accademico 2007-2008.
II Emendamento
All’articolo 2-quater, c. 10, aggiungere il seguente testo.
“I termini previsti per la stabilizzazione dall’articolo 2, comma 90 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prorogati al 2011 ed estesi al personale dipendente e dirigente dell’amministrazione scolastica. Il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca è autorizzato a stipulare contratti a tempo indeterminato, per la copertura dei posti annualmente disponibili e vacanti della dotazione organica, con coloro che, inseriti nelle predette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette Istituzioni. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma precedente sono soggette al regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
La motivazione
Il testo intende prorogare i termini per la stabilizzazione del personale precario (15%) che garantisce annualmente l’ordinario funzionamento delle scuole, in osservanza della direttiva europea n. 1999/70/CE, della legge 167/09, 133/08, 296/06, e del decreto legislativo 368/01.
III Emendamento
Alla fine dell’articolo 1, comma 4-sexties, inserire il seguente testo
“All’articolo 5-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ’’il biennio 2009/2010’’ e ’’nell’anno accademico 2007/2008’’ sono aggiunte, rispettivamente, le seguenti parole: ’’e successivi’’;
b) al comma 2, dopo le parole: ’’il primo corso biennale’’ sono aggiunte le seguenti parole: ’’e successivi’’;
c) al comma 3, dopo le parole: ’’nell’anno accademico 2007/2008’’ sono aggiunte le parole: ’’e successivi’’».
IV Emendamento
Sostituire l’articolo 1, comma 4-sexties, con il seguente
“1. All’articolo 5-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ’’il biennio 2009/2010’’ e ’’nell’anno accademico 2007/2008’’ sono aggiunte, rispettivamente, le seguenti parole: ’’e successivi’’;
b) al comma 2, dopo le parole: ’’il primo corso biennale’’ sono aggiunte le seguenti parole: ’’e successivi’’;
c) al comma 3, dopo le parole: ’’nell’anno accademico 2007/2008’’ sono aggiunte le parole: ’’e successivi’’.
2. Nelle graduatorie provinciali previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risultanti dalle operazioni di integrazione e aggiornamento previste dal decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167”.
V Emendamento
All’articolo 1, comma 4-sexties, eliminare il seguente testo
“al fine di consentire la definizione della nuova disciplina legislativa del reclutamento”
Emendamenti approvati al mille-proroghe riguardanti la scuola
Graduatorie
Art. 1
c.4-sexies. Il termine di efficacia delle graduatorie provinciali previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risultanti dalle operazioni di integrazione e aggiornamento previste dal decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è prorogato fino al 31 agosto 2012, al fine di consentire la definizione della nuova disciplina legislativa del reclutamento. Sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. A decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto, previsto dall’articolo4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è consentito esclusivamente a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l’istituzione scolastica richiesta.
Servizio all’estero prorogato da 5 a 9 anni
Art. 1
c.4-octies. Il servizio all’estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all’estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all’estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all’estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in sevizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all’estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d’ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell’applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.
Ansas proroga commissario
Art. 1
c.4-sexiesdecies. Fino al 31 agosto 2012 è prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS).
Corpo ispettivo per valutazione
Art. 1
c. 4-septiesdecies. Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è riorganizzata, all’interno del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l’autonomia e l’indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.
Invalsi
Art. 1
c. 4- octiesdecies. Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l’apparato che si articola:
a) nell’istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
b) nell’istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”.
Proroga ricorsi precari
Art. 2 – quater:
c.10: All’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.”