È giunta alla resa dei conti la conversione in legge del decreto legge Salva Infrazioni 69/23 approvato dal governo e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 13 giugno scorso: dopo l’approvazione del Senato, avvenuta una settimana fa, il testo è passato all’esame della Camera. Malgrado il testo definitivo sia stato “blindato” dal ministero dell’Economia e dal Mae, c’è chi, come il sindacato Anief, sta tentando fino all’ultimo di introdurre quei dispositivi correttivi indispensabili per evitare notevoli problemi organizzativi e didattici in vista del prossimo anno scolastico, come la possibilità di assumere in ruolo dalle Gps anche su disciplina e non solo su sostegno prima fascia.
“Al Senato – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - erano stati ritirati, respinti o trasformati in ordini del giorno diversi emendamenti da noi proposti già nel corso di un’audizione a Palazzo Madama tenuta a fine giugno. La nostra contrarietà a questo decreto Salva Infrazioni è nota: appena il decreto sarà convertito in legge, l’Ufficio legale Anief scriverà alla Commissione europea perché non sia archiviata la procedura d'infrazione 4231/14 per la mancata adozione del doppio canale di reclutamento, con ripresa del contenzioso al giudice del lavoro dopo le pronunce della Cassazione. Occorre evitare l’abuso attuale dei contratti a termine e invece riconoscere la parità di trattamento tra personale precario e di ruolo, oltre a una specifica indennità risarcitoria per sanzionare l'abuso per legge”.
Nelle more, pertanto, il sindacato Anief riprende il contenzioso vincente presso i tribunali del lavoro per far riconoscere i diritti negati confermati già dalla Corte di Cassazione dei precari su ricostruzione di carriera, scatti di anzianità, risarcimenti abuso, ferie non godute, carta docente, salario accessorio (RPD/CIA).
Per l'adesione ai ricorsi in evidenza vincenti nei tribunali sul precariato vai al seguente link.
GLI EMENDAMENTI RIPROPOSTI AL SENATO
ART. 14.
- 3. Scutellà, Bruno, Scerra
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: « a far data dall’anno scolastico 2023-2024 »; b) sostituire la lettera b) con la seguente: « b) all’articolo 489, il comma 1 è sostituito con il seguente: “1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento computato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”. » ..
- 1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti
Apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: a far data dall’anno scolastico 2023-2024; b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: al momento della prestazione aggiungere le seguenti: fatti salvi i casi in cui l’applicazione dei criteri fissati dall’articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, risultino essere più vantaggiosi ai fini della ricostruzione di carriera; c) al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 146, punto 8), del CCNL Scuola 2006-2009.
- 4. Piccolotti, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Zanella, Zaratti.
Apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere le parole: a far data dall’anno scolastico 2023-2024; b) al comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere infine le seguenti parole: fatti salvi i casi in cui l’applicazione dei criteri fissati dall’articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, risultino essere più vantaggiosi ai fini della ricostruzione di carriera.
- 2. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti
Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso comma 1-bis.
Sul riconoscimento degli anni di servizio ai fini della ricostruzione di carriera
Art. 15
15.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti
Apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: annuale su posto vacante e disponibile inserire le seguenti: o supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche; b) dopo il comma 1 inserire i seguenti: « 1-bis. La Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
GLI EMENDAMENTI AL DL 69/23
Alla Camera la settimana scorsa è stato approvato un solo emendamento che prevede la procedura straordinaria di reclutamento dei precari Afam e diversi ordini del giorno che impegnano il Governo su doppio canale per il personale docente precario, ricostruzione per intero di carriera del servizio pre-ruolo prestato presso gli Enti di ricerca vigilati dal Mur, estensione Carta docenti a supplenti al 30 giugno, riconoscimento carta europea dei ricercatori.
In particolare, sono stati approvati Ordini del Giorno che impegnano il Governo a valutare l'opportunità di
1️ G/755/11/4 (già em. 14.13) discutere con la Commissione europea la necessità di modificare il PNRR e prevedere assunzione dei precari anche su posto comune da 1a e 2a fascia GPS attraverso il cosiddetto doppio canale di reclutamento per il personale docente.
2️ G/755/14/4 (già em. 11.0.1) riconoscere per intero il servizio nella ricostruzione di carriera prestato negli Enti vigilati dal MUR
3️ G/755/15/4 (già em. 15.1) estendere la Carta docente anche al personale al termine delle attività didattiche
4️ G/755/16/4 (già em. 15.0.1) riconoscere il servizio prestato quale dottore e assegnista di ricerca per sei anni ai fini della chiamata diretta riservata ai ricercatori
IL TESTO DEGLI EMENDAMENTI APPROVATI
Di seguito gli emendamenti approvati per il decreto Salva Infrazioni:
(11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11. All'articolo 11
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
Comma 3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:
« 9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo, nella medesima istituzione che ha bandito la procedura».
(14.9, 14.11)
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole: «Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive.».
GLI ORDINI DEL GIORNO APPROVATI
Ordine del Giorno n. G/755/11/4 (già em. 14.13)
Bucalo, Iannone, Matera, Scurria, Pellegrino, Nastri, Satta
Il Senato,
in sede di esame del disegno di leggeAS 755 "Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" (Salva-infrazioni);
premesso che:
l'articolo 14 del provvedimento in esame trae origine dalla necessità di predisporre un intervento normativo che dia risposte al rilievo della Commissione europea in ordine alla non conformità della legislazione italiana alle disposizioni unionali in tema di lavoro a tempo determinato;
anche nel sistema scolastico è fortemente avvertita l'esigenza di intervenire sul tema dell'abuso dei contratti a tempo determinato che influisce negativamente non solo sulla qualità dell'insegnamento ma anche sulla formazione e la crescita degli alunni e degli studenti, nonché sulla continuità didattica;
da articoli di stampa si apprende che, in merito alla reiterazione dei contratti a tempo determinato, nel comparto scuola, la Commissione Europea potrebbe avviare presto una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano;
tenuto conto che:
si ritiene necessario introdurre una più snella procedura di reclutamento finalizzata a garantire l'immissione nei ruoli del personale docente per assicurare la copertura regolare e stabile delle cattedre vacanti e, quindi, la continuità didattica agli alunni e agli studenti, oltre che innalzare la qualità dell'offerta formativa;
la procedura, al suddetto scopo, intende mettere a regime le forme di reclutamento straordinario da Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), su posti comuni e di sostegno, oltre l'anno scolastico 2023/2024;
la stessa, inoltre, non prevederebbe alcuna interferenza con gli obiettivi e i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che, come noto, introduce una riforma in tema di reclutamento volta a garantire l'assunzione di 70 mila docenti, entro il 2024;
la previsione di introdurre una ulteriore procedura di reclutamento è di assoluta rilevanza ed è stata oggetto di molteplici sollecitazioni dal mondo della scuola, in quanto finalizzata a risolvere l'annosa questione del precariato che attanaglia il personale docente;
a tal fine, è ineludibile che tale previsione deve essere sottoposta al proficuo confronto con le Organizzazioni sindacali e con tutti gli attori interessati;
impegna il Governo a valutare l'opportunità di:
a) adottare ogni più opportuna iniziativa, anche di natura normativa, volta a garantire che i posti comuni e di sostegno, rimasti vacanti e disponibili dopo la conclusione delle ordinarie procedure di reclutamento e delle procedure connesse all'attuazione del PNRR, siano attribuiti agli abilitati e agli specializzati inseriti nella prima fascia delle GPS;
b) a individuare, in subordine, una specifica procedura volta ad attribuire le ulteriori e residuali disponibilità su posto comune della scuola secondaria agli aspiranti non abilitati inseriti nella seconda fascia delle GPS, prevedendo in ogni caso una integrazione del percorso di formazione iniziale;
c) Sostenere le iniziative di cui ai punti a) e b) attraverso un confronto con la Commissione europea, al fine di accertarne la compatibilità con la riforma del reclutamento prevista dal PNRR.
Ordine del giorno G/755/14/4 (già em. 11.0.1)
Lorefice, Bevilacqua
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 755 di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano
premesso che:
la procedura di infrazione n. 2014/4231 specifica, nel parere motivato del 19 aprile 2023, che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dalle clausole 5 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, poiché non ha previsto sanzioni effettive e dissuasive nei casi di utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato, e ha previsto un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato, in relazione a una serie di categorie di lavoratori del settore pubblico tra cui i lavoratori degli enti di ricerca pubblici,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere che al personale con mansioni di ricercatore e tecnologo degli Enti pubblici di ricerca (EPR) vigilati dal Ministero dell'Università e della ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, stabilizzato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, siano riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera i periodi di servizio prestati a vario titolo con contratti a tempo determinato presso i medesimi enti ai fini giuridici ed economici, per intero, e a prevedere che i diritti economici derivanti da detto riconoscimento siano conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo
Ordine del Giorno G/755/15/4 (già em. 15.1)
Barbara Floridia, Lorefice, Bevilacqua
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 755 di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano
premesso che:
l'articolo 15 del disegno di legge, in ottemperanza alle indicazioni della Commissione europea contenute nel Caso ARES(2021) 5623843, estende il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai soli docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e per il solo anno 2023,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sia riconosciuta, a decorrere dall'anno 2023, anche al personale docente con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, ovvero delle attività didattiche
Ordine del Giorno n. G/755/16/4 (già em. 15.0.1)
Iannone, Bucalo, Matera, Scurria, Pellegrino, Nastri, Satta
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 755 di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano
premesso che:
la sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2022, nelle cause riunite C-40/20 e C-173/20, stabilisce che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale secondo la quale i ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato hanno la possibilità, qualora abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, di essere sottoposti ad un'apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, mentre tale possibilità è negata ai ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo determinato, anche qualora essi abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, nel caso in cui questi ultimi svolgano le stesse attività professionali e forniscano agli studenti gli stessi servizi di didattica dei ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di estendere, in ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2022, nelle cause riunite C-40/20 e C-173/20, l'applicazione del comma 5, dell'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche ai ricercatori che abbiano prestato complessivamente sei anni di servizio nella qualità di dottori di ricerca e titolare di assegni di ricerca.
PER APPROFONDIMENTI:
Carta docente anche ai precari, quarta sentenza a Vercelli: una docente recupera 2mila euro
Card docente 500 euro ai precari, pure il giudice di Marsala è d’accordo