Sentenze Retribuzione Professionale Docenti e Compenso Individuale Accessorio

Accolti in tutta Italia i ricorsi Anief promossi per il riconoscimento del diritto dei supplenti "brevi" a percepire la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) - o il Compenso Individuale Accessorio (CIA) per il personale ATA. L’aumento mensile illegittimamente non corrisposto dall’amministrazione come a tutti i supplenti brevi per un’anzianità di servizio (0-14) corrisponde per il personale docente a 175,50 euro, per un collaboratore scolastico a 66.90 euro, per un Ata a 64,50 euro, quasi uno stipendio in più a fine anno. Il ricorso può essere promosso anche dal personale che ha stipulato contratti per "supplenze Covid". 

Per aderire al ricorso gratuito per il recupero della Retribuzione Professionale Docenti o del Compenso Individuale Accessorio sui contratti "Covid", clicca qui.

Per aderire al ricorso gratuito per il recupero della Retribuzione Professionale Docenti o del Compenso Individuale Accessorio sui contratti per supplenza breve e saltuaria (per assenza del titolare per malattia, maternità e tutte le supplenze il cui termine non sia fissato al 30 giugno o al 31 agosto di ogni anno), clicca qui.

Di seguito la Giurisprudenza Anief

GIURISPRUDENZA ANIEF

Corte di Cassazione

Luglio 2018 - La Suprema Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 20015/2018, condanna il Miur per palese violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/Ce e l'evidente discriminazione posta in essere nei confronti del personale precario con contratti inferiori all'annualità. Perde efficacia, anche se solo per i lavoratori che presentano ricorso, la Nota Miur del 17 dicembre 2012 che, nell’affidare al portale NoiPa il pagamento dei supplenti brevi e saltuari, aveva stabilito in modo illegittimo che “sia la retribuzione professionale docenti che il compenso individuale accessorio non competono ai supplenti brevi e saltuari”. Per gli ‘ermellini’, quindi, “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese”. Vai all'articolo completo

 

Tribunale del Lavoro di Agrigento

Novembre 2020 - Stavolta sono i Tribunali del Lavoro di Agrigento, Foggia e Reggio Emilia a dare piena ragione ai nostri legali Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi con la conferma che “non è dato riscontrare – per quanto qui di interesse - alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti agli insegnanti titolari di supplenze temporanee, atteso che l’attività di docenza svolta da questi ultimi è certamente comparabile a quella prestata dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo o titolari di supplenze per l’intera durata dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche” e che, per tale motivo il Ministero dell'Istruzione deve essere condannato alla corresponsione del dovuto, essendo assolutamente illegittimo discriminare a livello retributivo i precari con contratti di “supplenza breve e saltuaria”. Vai all'articolo completo

 

Tribunale del Lavoro di Foggia

Ottobre 2020 - Il Giudice del Lavoro di Foggia, in pieno accoglimento del ricorso patrocinato dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Maria Rosaria Calvio, evidenzia come “tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Vai all'articolo completo

Novembre 2020 - Stavolta sono i Tribunali del Lavoro di Agrigento, Foggia e Reggio Emilia a dare piena ragione ai nostri legali Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi con la conferma che “non è dato riscontrare – per quanto qui di interesse - alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti agli insegnanti titolari di supplenze temporanee, atteso che l’attività di docenza svolta da questi ultimi è certamente comparabile a quella prestata dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo o titolari di supplenze per l’intera durata dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche” e che, per tale motivo il Ministero dell'Istruzione deve essere condannato alla corresponsione del dovuto, essendo assolutamente illegittimo discriminare a livello retributivo i precari con contratti di “supplenza breve e saltuaria”. Vai all'articolo completo

 

Tribunale del Lavoro di Milano

Ottobre 2017 - Il Giudice del Lavoro di Milano, con una sentenza esemplare nella sua chiarezza e nella ricostruzione giurisprudenziale operata, e ottenuta grazie alla grande professionalità degli avvocati Anief Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Francesca Lideo, tiene a precisare come “in mancanza di ragioni oggettive atte a giustificare una diversità di trattamento, la forza cogente di cui è dotato l’accordo quadro è, infatti, tale da imporre l’applicazione del principio ivi sancito vuoi in via interpretativa di norme, eventualmente anche contrattuali, già esistenti, vuoi previa disapplicazione delle norme interne che si trovino con esso in contrasto” e a condannare, pertanto, “l’Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza dell’imprescrittibilità dell’anzianità di servizio, a collocare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l’anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica” con condanna al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù del suo collocamento nella predetta fascia stipendiale e delle spese di soccombenza liquidate in complessivi € 2mila, oltre agli accessori fiscali e previdenziali (IVA, CPA e spese generali) previsti ai sensi di legge. Vai all'articolo completo

 

Tribunale del Lavoro di Trieste

Marzo 2020 - La Retribuzione Professionale Docente – o il Compenso Individuale Accessorio per il personale ATA – si legge a chiare lettere nella sentenza del Giudice del Lavoro di Trieste ottenuta dagli avvocati Anief Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Mirella Pulvento che ricorda anche il pronunciamento della Corte di Cassazione, rientra “nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. L'art. 7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, dunque, deve essere interpretato “nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999”. Vai all'articolo completo

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