Il maxi-emendamento predisposto dal Governo, approvato con voto di fiducia al Senato, produce lievi cambiamenti e non quelli attesi. Confermato lo stop per le sostituzioni del personale assente pochi giorni e la dispensa dalle lezioni per migliaia di collaboratori dei dirigenti scolastici. Invece di procedere all’assunzione di 40mila Ata, con 36 mesi di servizio, ne spariscono altre 2mila. Ignorati anche 60mila docenti precari abilitati dopo il 2011 destinati all’immissione in ruolo. Approvata la formazione dei 150 mila docenti e dirigenti neo-assunti dal 1°settembre 2015. Si salva, in extremis, l’Invalsi. Boccata d’ossigeno per l'Afam. Disco verde per la manutenzione di oltre 5.300 istituti superiori: le province potranno sforare i limiti spesa previsti dal patto di stabilità dell’Ue. Entro martedì 23 è previsto il via libera finale alla Camera.
Dai banchi del Parlamento sta per essere approvata una Legge di Stabilità per il 2015 davvero poco incoraggiante, almeno per la Scuola italiana: il testo del maxi-emendamento predisposto dal Governo, approvato con voto di fiducia in seduta notturna al Senato, produce solo lievi cambiamenti. E non quelli attesi.
Innanzitutto, il finanziamento di un miliardo di euro per la riforma "La Buona scuola" del 2015, in particolare il piano di assunzione di quasi 150mila docenti, che potrà contare su ulteriori “3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016”, comprenderà anche altre voci: oltre che al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro trova spazio “la formazione dei docenti e dei dirigenti” (con l’articolo 3 che si trasforma nei commi 4 e 5 dell’unico articolo che raccoglie tutte le disposizioni). Largo, quindi, al finanziamento a favore dell'esigenza formativa degli insegnanti e dirigenti neo-assunti.
Viene cancellato ogni riferimento, rispetto all’equivoco emendamento approvato un mese fa a Montecitorio, che sembrava prefigurare la stabilizzazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata): una decisione che sarebbe stata invece saggia, alla luce della presenza di circa 40mila dipendenti precari che hanno tutti i requisiti (titoli e almeno 36 mesi di servizio svolto) per essere immessi in ruolo. Come non trovano spazio per le assunzioni almeno 60mila docenti abilitati all’insegnamento dopo il 2011, rimasti fuori dalle GaE, che vengono condannati in tal modo al precariato a vita sebbene siano anche loro in possesso di tutti i requisiti richiesti per entrare nelle liste d’attesa pre-ruolo. Ciò costringerà l’Anief, visto che la strada parlamentare non ha avuto esiti positivi, a ricorrere nelle sedi legali.
Con i commi 134 e 135, arriva lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'attività istituzionale dell'Invalsi, che altrimenti avrebbe rischiato il blocco totale anche per via dell’imminente licenziamento di 60 lavoratori a tempo determinato: il comma 169 autorizza, infatti, “la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015” a favore delle scuole paritarie. Altri due commi, il 170 e il 171, prevedono che gli stanziamenti previsti per l'Afam, l’Alta Formazione Artistica e Musicale, con il DL 104/2013 (6 milioni di euro per il 2014) vengano ora prorogati anche per il prossimo anno.
Per il resto, invece, cambiano le posizioni dei dispositivi, ma non la sostanza: viene confermato (comma 328) lo stop agli esoneri e semi-esoneri dei vicari dei presidi, pensando, a torto, che l’immediata realizzazione dell’organico funzionale possa sopperire agli inevitabili disservizi che dal prossimo settembre si andranno a costituire in circa 1.800 scuole autonome destinate alla reggenza, quindi destinate ad essere gestite da un dirigente scolastico costretto a “spendersi” tra 6-7 sedi distanti anche decine di chilometri una dall’altra. Come si conferma (comma 330) la “stretta” per il personale che ricopre una “posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione”: eviteranno di tornare al proprio posto di lavoro, solo i lavoratori in posizione di collocamento fuori ruolo e per prerogative sindacali.
Nulla di nuovo, purtroppo, anche per quel che riguarda le sostituzioni dei colleghi che si assenteranno per brevi periodi (commi 330 e 331): per la figura di “assistente amministrativo” e di “assistente tecnico”, dal “1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze”. Anche in questo caso, con inevitabili ricadute negative per l’organizzazione delle segreterie e per la funzionalità dei laboratori scolastici. Farà eccezione il “personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico”, che comunque non potrà essere nominato “per i primi sette giorni di assenza” del titolare del posto. Di seguito, si specifica che “alla sostituzione si può provvedere mediante l’attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi”. Il tutto verrà finanziato sottraendo fondi al miglioramento dell'offerta formativa, che per l’ennesima volta vengono dirottati rispetto al loro scopo primario di supportare attività didattiche e progettuali. Inoltre, in caso di mancato raggiungimento dei risparmi previsti, si prevede “la corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del” Miur (comma 335).
Inoltre “le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente, le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti”. Niente più supplenze, inoltre, per i docenti assenti per un solo giorno: viene da chiedersi, come faranno, in particolare, le scuole dell’infanzia e primaria, dove l’assenza del titolare deve per ovvi motivi essere sopperita immediatamente da un collega subentrante: pensare di gestire anche le supplenze ‘brevi’ con l’organico funzionale (creato per altri motivi) non può essere la soluzione.
Il comma 333 prevede, poi, l’assurda “riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità” di personale Ata e ad una conseguente “riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016”. Un’operazione che porterà a sfiorare i 50mila posti di Ata tagliati, dopo che negli ultimi tre anni ne erano stati cancellati già 47mila a seguito della riforma Gelmini e il dimensionamento.
Una parte dei risparmi previsti (10 milioni di euro per l'anno 2015), andranno a confluire sulle “attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente” (comma 334).
Buone notizie, infine, per le scuole superiori: dal 2015 le province saranno esentate dai limiti spesa previsti dal patto di stabilità imposto dall’Ue. In tal modo, gli enti locali potranno smobilizzare, in piena autonomia, risorse per almeno 500 milioni di euro. Ciò comporterà una manutenzione finalmente più snella per i 5.384mila istituti superiori italiani, dove studiano 2,6 milioni di studenti.
I tempi, già predisposti dalla capigruppo di Montecitorio, che, con ogni probabilità, porteranno all’approvazione del maxi-emendamento entro le prossime quarantott’ore: già domani, lunedì 22 dicembre, l'esame del testo in commissione avrà inizio alle ore 10; le votazioni sugli emendamenti (il termine per la presentazione scade sempre domani alle 12.30) prenderanno il via alle 16.00 e si protrarranno per tutto il pomeriggio. Alle 18.30, nell'Aula di Montecitorio, è previsto l'inizio della discussione generale. L'ipotesi al momento più accreditata tra i gruppi parlamentari è quella di un possibile via libera definitivo al maxi-emendamento per il tardo pomeriggio di martedì 23. Non è da escludere che il testo venga “blindato” con la fiducia.
Tutti gli articoli sulla Scuola contenuti nella Legge di Stabilità approvata il 20 dicembre dell’Aula del Senato:
4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo denominato «Fondo "La buona scuola"», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
5. Il Fondo di cui al comma 4 è finalizzato all’attuazione degli interventi di cui al medesimo comma 4, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti.
134. Nell’anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per le esigenze dell’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
135. Agli oneri derivanti dal comma 134, pari ad euro 10 milioni nell’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di funzionamento di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la disponibilità delle risorse di cui all’articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
169. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
170. Nell'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché di euro 1 milione per le finalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge.
171. Agli oneri derivanti dal comma 170, pari ad euro 6 milioni nell'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la disponibilità delle risorse di cui all’articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135."
326. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l'anno 2015, una quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle somme versate all'entrata dello Stato rimane acquisita all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2015, nello stato di 58 previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 10 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato».
327. A decorrere dal 1º settembre 2015, l'articolo 307 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: «ART. 307. - (Organizzazione e coordinamento periferico). -- 1. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica sono di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento».
328. A decorrere dal 1º settembre 2015 e in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l'articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.
329. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.
330. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015 il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: «59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni».
331. A decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.
332. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.
333. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità; b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.
334. Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 333.
335. Dall'attuazione del comma 333 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Quota parte delle riduzioni di spesa relative all'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, è utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 334. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 333 entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
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