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Tutti i ricorsi riguardanti il TFA

Al fine di essere ammesso al corso per maturazione del requisito 360 o 540 gg. entro l’a.s. 2012-2013, se docente di ruolo e/o sovrannumerario, idoneo ad altra abilitazione SSIS o TFA ordinario, dottore di ricerca, diplomato magistrale entro il 2002, e senza servizio specifico. Scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per ricevere la modulistica e le istruzioni operative. Ricordati che è necessario presentare la domanda per ricorrere.

Il sindacato ANIEF intende impugnare le modifiche apportate all’art. 15, cc. 1bis, 1 ter e 16bis del D.M. 249/10 dal Regolamento n. 81 del 25 marzo 2013 pubblicato il 4 luglio 2013 in G. U. n. 155, così come saranno recepite dal prossimo decreto attuativo e autorizzatorio dei corsi PAS (ex TFA speciale), al fine di far ammettere già in sede cautelare con riserva, i ricorrenti esclusi, visti i numerosi profili di illegittimità manifesta riscontrati dal nostro ufficio legale in merito ai requisiti di ammissione richiesti. Alla luce della normativa esistente e dell’applicazione dei principi costituzionali di parità sostanziale, ragionevolezza e merito, infatti, si chiederà ai giudici amministrativi di far partecipare:
a) i docenti che hanno maturato il requisito di servizio di 540 gg., entro l’a.s. 2012-2013, e non già entro l’a.s. 2011-2012, come richiesto nella condizione al punto 4 della VII Commissione cultura della Camera dei Deputati (6 febbraio 2013), considerato che i corsi del PAS non sono partiti insieme a quelli del TFA ordinario come giustificato nelle premesse;
b) i docenti che hanno maturato il requisito di servizio di 360 gg., entro l’a.s. 2012-2013, in virtù di quanto già disciplinato in tema di requisiti di accesso ai corsi abilitanti speciali da norme di rango primario (leggi n. 124/99, 300/00, 143/04) e dai relativi decreti attuativi;
c) i docenti di ruolo nelle scuole statali al pari di quelli di ruolo nelle scuole paritarie il cui corpo insegnante è inserito nel sistema nazionale d’istruzione (legge 62/00) per l’evidente esigenza di parità trattamento, ancor più se sovrannumerari, considerato l’obbligo della partecipazione a corsi per il conseguimento di altra abilitazione (D.Lgs. 297/94) e il possibile licenziamento (Legge 183/11);
d) i docenti idonei alla selezione ad altri classi concorsuali presso le SSIS (Legge 143/04) o TFA ordinario, considerato che chi potrebbe partecipare a diversi corsi del PAS matura il diritto a completarli presso il futuro TFA ordinario;
e) i dottori di ricerca, spesso anche docenti a contratto presso le Università dove sono istituiti gli stessi corsi, in attuazione di una previsione normativa che voleva garantire la partecipazione persino ai concorsi per la dirigenza pubblica;
f) i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito negli anni 1999-2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 gg. nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 ed entro l’a. s. 2012-2013;
g) i docenti che non hanno prestato il servizio specifico di 180 gg. nella classe concorsuale per la quale intendono conseguire l’abilitazione, in virtù della normativa previgente già richiamata.

Si ricorda che dopo la pubblicazione del prossimo decreto organizzativo dei corsi del PAS e di presentazione delle domande, nel caso in cui non fosse possibile l’iscrizione attraverso il sistema ISTANZE online, su indicazioni perentorie dell’ANIEF, il ricorrente dovrà inviare una diffida e, comunque, successivamente una domanda cartacea entro i termini di scadenza. Pertanto, si consiglia di preaderire fin da subito al ricorso al Tar Lazio così da ricevere la documentazione e le istruzioni operative tempestivamente. Scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando nome, cognome, mail e cellulare. Le istruzioni operative saranno inviate nei giorni successivi alla pubblicazione del decreto. Per info scrivi, invece, a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefona alla segreteria nazionale al n. 091.6598362.

Il comunicato precedente

I commi denunciati

1-bis. Fino all'anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purche' sedi di dipartimenti di didattica della musica, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter, nonche' i percorsi di cui al comma 16-bis relativi alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.

1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneita' alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso e' valutato solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma e' valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in piu' anni e in piu' di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma e' valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale.

16-bis. Sono ammessi al percorso di cui al comma 16, senza la necessita' di sostenere la prova di accesso, i soggetti ivi contemplati in possesso dei requisiti di servizio previsti dal comma 1-ter, relativi alla scuola dell'infanzia ovvero primaria. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell'infanzia con quelli prestati nella scuola primaria. L'aspirante opta per il percorso relativo alla scuola dell'infanzia o per quello relativo alla scuola primaria.

 

Anief: esclusi ingiustamente i supplenti con almeno 365 giorni, coloro che hanno svolto l’anno scolastico 2012/13, i docenti già di ruolo nelle scuole pubbliche e i dottori di ricerca. Illegittima anche la loro esclusione dalle graduatorie pre-ruolo. Il sindacato pronto a presentare 5 ricorsi ad hoc.

Prendono finalmente il via i corsi organizzati dal ministero dell’Istruzione per far abilitare all’insegnamento almeno 80mila docenti precari: il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2013 ed entrerà in vigore dal prossimo 19 luglio. Gli interessati avranno 30 giorni di tempo per produrre la domanda di partecipazione, utilizzando il sistema on line predisposto sempre dal Miur.

La frequenza dei corsi, che verranno affidati alle università e prenderanno il via non prima dell’autunno, permetterà a tanti precari della scuola di aggiungere una certificazione indispensabile al fine della loro assunzione in ruolo. Tuttavia, sono molti i docenti ad essere stati ingiustamente esclusi da queste procedure abilitanti: il sindacato Anief annuncia sin d’ora che si batterà a tutti i livelli perché si permetta loro di acquisire il titolo di abilitazione all’insegnamento.

Sono diverse le casistiche per le quali il sindacato è pronto ad impugnare il regolamento giunto in Gazzetta Ufficiale. Innanzitutto Anief difenderà tutti i docenti a cui verrà negato l’accesso malgrado siano in possesso di 365 giorni complessivi di supplenze svolte con il titolo di studio richiesto: si tratta della soglia minima prevista della normativa vigente e non a caso richiesta in occasione di tutte le sessioni abilitanti riservate svolte fino ad oggi.

Inoltre Anief presenterà ricorso perché l’amministrazione ha deciso di non far valere il 2012/2013 come annualità utile per partecipare ai percorsi speciali abilitanti: si tratta di una scelta del tutto immotivata, visto che l’anno scolastico è finito da tempo e i precari hanno il diritto di far accreditare il loro servizio d’insegnamento svolto.

Il sindacato presenterà ricorso, inoltre, per l’illegittima esclusione dai corsi abilitanti del personale già di ruolo nelle scuole pubbliche (perché è concessa la possibilità solo ai colleghi delle scuole paritarie?) e dei dottori di ricerca (perché non si tiene conto del loro percorso altamente formativo e d’insegnamento di livello superiore?).

Anief, infine, si impegnerà perché tutti coloro che si abiliteranno attraverso i corsi abilitanti speciali, come attraverso i Tfa ordinari, possano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e così accedere direttamente alle supplenze annuali e alle immissioni in ruolo. Per informazioni più dettagliate basta collegarsi al sito internet www.anief.org.

Per approfondimenti:

TFA Speciale: ANIEF avvia i ricorsi al Tar Lazio per l’inserimento degli esclusi

Docenti con 360 giorni o con 540 che hanno maturato il servizio (anche aspecifico) entro la prossima pubblicazione del decreto, aperto anche a chi è in possesso di diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 o di diversa abilitazione, idoneo al TFA ordinario o altro corso SSIS, di ruolo e sovrannumerario. Chiedi le istruzioni operative - che saranno disponibili solo dopo la pubblicazione del decreto -a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 30 giugno 2013.

Docenti con 360 giorni o con 540 che hanno maturato il servizio (anche aspecifico) entro la prossima pubblicazione del decreto, aperto anche a chi è in possesso di diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 o di diversa abilitazione, idoneo al TFA ordinario o altro corso SSIS, di ruolo e sovrannumerario. Chiedi le istruzioni operative - che saranno disponibili solo dopo la pubblicazione del decreto - a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 31 maggio 2013.

Ancora una volta, la legge è stata disattesa e bisogna rivolgersi al Tar per ottenere equità e ragionevolezza nell’adozione dell’ennesima norma riguardante i precari della scuola. In maniera discrezionale, infatti, il Governo approva un Regolamento aggiuntivo che modifica il Decreto n. 249 del 10 settembre 2010 per l’indizione di un nuovo corso per il conseguimento dell’abilitazione attraverso una sessione riservata di esami, disattendendo quanto previsto dal Parlamento in tre leggi dello Stato, la L. 124/99 (art. 2, c. 4), L. 306/2000 (art. 1 c. 6bis), L. 143/2004 (art. 2, c. 1ter), in merito ai requisiti di accesso:

• per gli insegnanti che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio dal 1° settembre 1999 ed entro la data di entrata in vigore del decreto attuativo o di scadenza della presentazione delle domande (ancora non disponibile);

• per gli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell’istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999.

È ovvio che, alla luce della normativa richiamata, persino, il requisito dei 540 giorni di servizio previsto in maniera discrezionale dal Regolamento debba essere conseguito entro l’entrata in vigore del decreto attuativo o ancora della presentazione delle domande, e non già entro l’a.s. 2011-2012.

Né, in base ai DD.MM. 100/2004, 21/2005, 85/2005, applicativi delle leggi istitutive delle precedenti sessioni riservate, si è mai precluso l’accesso al personale docente in possesso di abilitazione diversa o di servizio aspecifico o ancora impossibilitato alla frequenza di altro corso abilitante (idoneità presso SSIS o TFA ordinario).

Inoltre, nonostante una prima apertura verso le richieste dell’Anief, nel testo finale, è scomparso ogni riferimento al riconoscimento del titolo di dottore di ricerca per l’accesso, mentre è rimasta inascoltata la previsione legislativa (d.lgs. 297/94) sull’obbligo ai corsi di riconversione professionale del personale di ruolo sovrannumerario.

Infine, rimane aperta la questione dell’inserimento in GaE, da cui sono esclusi sia i prossimi abilitati con il TFA ordinario sia quelli che si abiliteranno con il TFA speciale, questione che Anief ha già messo all’attenzione del nuovo Parlamento e che sarà oggetto di un’audizione specifica non appena saranno insediate le Commissioni parlamentari, visto il divieto attuale di nuovi inserimenti previsto dalla norma in contrasto con gli interventi derogatori degli ultimi anni (L. 169/08, L. ), ottenuti sempre grazie all’Anief (IX ciclo SSIS, SFP e III AFAM) e per la quale saranno lanciati due ricorsi specifici nei prossimi giorni.

Su ognuno di questi punti che detta l’esclusione, ANIEF ha quindi intenzione di proporre ricorso al Tar Lazio, visto che il requisito minimo dal nuovo Regolamento per accedere rimane il servizio prestato per almeno tre anni, tra l’a. s. 1999/2000 e l’a. s. 2011/2012, di cui uno nella specifica classe di concorso per la quale si chiede l’accesso al percorso formativo abilitante speciale.

Possono, pertanto, aderire al ricorso le seguenti categorie escluse dal Tfa speciale (anche appartenenti a più categorie):

- gli insegnanti che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio (anche aspecifico) dal 1° settembre 1999 entro la data di entrata in vigore del decreto attuativo o di scadenza della presentazione delle domande;

- gli insegnanti che abbiano prestato almeno 540 giorni di servizio (anche aspecifico) dal 1° settembre 1999 entro la data di entrata in vigore del decreto attuativo o di scadenza della presentazione delle domande;

- gli insegnanti in possesso del diploma magistrale conseguito negli anni 1999, 2000, 2001 o 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 ed entro la data di entrata in vigore del decreto attuativo o di scadenza della presentazione delle domande;

- chi ha svolto un dottorato di ricerca;

- chi è risultato idoneo ad uno o più Tfa ordinari o SSIS ma non è entrato per assenza di posti;

- chi ha già un'abilitazione;

- chi ha già un'abilitazione, è di ruolo ed è stato dichiarato sovrannumerario.

Se appartieni ad una o più delle categorie sopra elencate, ricorri con Anief al Tar Lazio per ottenere l’ammissione al TFA speciale. Ricorri anche se ti iscriverai al Tfa speciale e vorrai inserirti nelle GaE.

Scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando nome, cognome, mail e cellulare entro il 31 maggio per ricevere le istruzioni operative, che comunque saranno inviate solo dopo la pubblicazione del decreto. Per info scrivi, invece, a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefona alla segreteria nazionale al n. 091.6598362.

 

 
Ricorso al TAR Lazio per ottenere l'accesso alle prove scritte del TFA
MODALITA' DI ADESIONE

DESCRIZIONERicorso al TAR per ottenere la partecipazione alle prove scritte successive ai Test di accesso al TFA dei candidati esclusi o per ottenere la riproposizione delle prove stesse.

REQUISITI: Partecipanti ai Test del Tirocinio Formativo Attivo che non hanno superato la selezione.

MODALITA' DI PREADESIONE: Per preaderire al ricorso e ricevere le istruzioni operative, inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  indicando in oggetto “ricorso per accedere alle prove scritte”. e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI). 

NOTA BENE: Per l'effettiva adesione al ricorso è necessario inviare i documenti richiesti nelle istruzioni operative attraverso l'invio a mezzo raccomandata1.

ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà per e-mail le istruzioni operative per l'invio del plico cartaceo di adesione al ricorso. L’invio cartaceo del plico deve pervenire, entro la data indicata, con il mezzo postale denominato Raccomandata 1. 

SCADENZA ADESIONI: 20 agosto 2012. Prorogata al 7 settembre 2012.

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