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Vicari dirigenti scolastici – Un altro Tribunale conferma la tesi dell’Anief: hanno pieno diritto a percepire l’indennità per le funzioni superiori svolte

A coloro che sostituiscono il capo d’istituto per oltre 15 giorni spetta l’assegnazione del compenso previsto dal Ccnl: non regge la tesi del Miur di aggirare il pagamento imputandolo sul Fis o rivendicando la spending review. Interessati a recuperare i compensi mancati, tutti i vicari cui è stato leso il loro diritto all’equo compenso per l’operato degli ultimi 3 anni: ancora possibile presentare ricorso tramite Anief e recuperare fino a 15mila euro.

Dopo quello di Milano, anche il Tribunale di Lavoro di Frosinone conferma la tesi dell’Anief prodotta oltre un anno e mezzo fa: gli oltre 8mila docenti vicari dei dirigenti scolastici hanno pieno diritto a ricevere l'indennità relativa alle funzioni superiori ricoperte per almeno 15 giorni consecutivi.

Secondo il Tribunale di Frosinone, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione, che si era opposto ad un decreto ingiuntivo dello stesso Tribunale laziale a seguito di istanza presentata da un docente, sono infondati e privi di pregio giuridico i motivi di opposizione sostenuti dall'Avvocatura dello Stato. Secondo il giudice, rimane pienamente in vigore quanto introdotto dall’art.69 del Ccnl 1994/1997, confermato in tutti i successivi Ccnl: il sostituto del Ds deve percepire un adeguato compenso per l’assolvimento di compiti e responsabilità superiori a quelle per cui è stato assunto.

Sempre per il Tribunale laziale non hanno alcun effetto le indicazioni emesse dal Miur, attraverso apposite Circolari per la predisposizione dei programmi annuali, con le quali non vengono assegnate agli istituti interessati le risorse finanziarie per il pagamento dell'indennità di funzioni superiori. È ininfluente, di conseguenza, che i pagamenti dei vicari vadano imputati al Fondo d’Istituto, piuttosto che all’erario: questa decisione dell’amministrazione non può, infatti, compromettere l’ordinario funzionamento del servizio scolastico, dal momento in cui il vicario deve sostituire lo stesso il dirigente per motivi legati alle ferie, alle lunghe malattie o agli incarichi impegnativi (come gli esami di Stato oppure la presa in carico della gestione di diversi punti di erogazione del sevizio scolastico). A meno che il Miur non pensi che una scuola possa essere governata senza la presenza del capo d’istituto.

Sempre per il Tribunale non può essere pertinente, come sempre sostenuto l’Anief, l’accostamento all'art. 14, comma 22, del dl n. 95, la cosiddetta spending review, convertito nella Legge 135/2012, in quanto l'interpretazione autentica riguardante tale norma non ha alcun collegamento con le funzioni vicarie del dirigente scolastico.

Ancora una volta, l’interpretazione del giudice del lavoro coincide con quella del sindacato: nei confronti dei vicari deve essere necessariamente corrisposto il 50% di indennità di reggenza, spettante per la responsabilità e la gestione degli istituti scolastici a loro affidati (e sottodimensionati), e le altre indennità relative alla sostituzione del dirigente per periodi maggiori a 15 giorni (esami di Stato, ferie o lunghe malattie).

Del resto, la stessa legge 182/2011, che ha introdotto modifiche alla Legge 111/201, ha confermato che anche nelle scuole sottodimensionate le reggenze devono essere corrisposte. Ciò in ossequio al maggior lavoro svolto, avendo sempre come riferimento la propria professionalità di base.

“Quello che fa pensare – è l’amaro commento di Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – è che tocca sempre al giudice del lavoro stabilire quello che dovrebbe essere evidente, oltre che per via contrattuale, anche attraverso un po’ di buon senso: il vicario, impegnato a sostituire il dirigente scolastico per oltre 15 giorni, svolge infatti una funzione superiore. E come tale va retribuita. Punto”.

Tutti i docenti che negli ultimi tre anni hanno svolto attività di vicario del ds e che ancora non si sono avvalsi della possibilità di presentare ricorso, avviando un’azione legale al giudice del lavoro per recuperare le somme spettanti, possono chiedere ancora assistenza all’Anief inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Riceveranno le istruzioni operative per procedere alla richiesta di un loro diritto non riconosciuto: l’obiettivo è recuperare fino a 15mila euro e far diventare l'indennità un diritto e non una concessione.

 

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