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Ricorsi nominali contro la cancellazione dei docenti iscritti nelle GaE

Per l’annullamento del Decreto del Direttore Generale dell’11 marzo 2010 e della nota Prot. n. AOODGPER 2692, laddove prevede la cancellazione del personale di ruolo dalle Graduatorie. SCADENZA INVIO PLICO: ENTRO 1 MESE DALLA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE RIPULITE. 

La cancellazione del personale docente, inserito nelle graduatorie ad esaurimento e d’istituto, previsto dal D.d.G. 11 marzo 2010, come trasmesso dalla nota MIUR prot. n. AOODGPER 2692, in applicazione del comma 4-quinquies dell’articolo 1 della legge 167/2009, è illegittima per violazione degli articoli 3, 94 e 97 della Costituzione (parità di trattamento, ragionevolezza, imparzialità della P.A.), di diverse leggi dello Stato e della giurisprudenza vigente. 

Preliminarmente, si rileva come la norma rappresenti l’ennesima truffa per i precari perché toglie loro soltanto posti di lavoro, visto che non interviene nella quota del 50% dei posti riservata alla mobilità o delle illimitate assegnazioni provvisorie, che limitano annualmente la disponibilità delle immissioni in ruolo e delle supplenze. Se la cattedra lasciata dal docente di ruolo, infatti, per il passaggio in un’altra cattedra dalle GaE - secondo lo scorrimento delle stesse - fino a ieri veniva subito assegnata - in surroga - in ruolo a un altro precario, oggi, con l’impedimento di questo passaggio si cancella un posto disponibile, mentre l’attuale mobilità e le assegnazioni provvisorie continuano a bloccare una considerevole quota di posti che potrebbero essere assegnati in ruolo. Ma alcune OO. SS., invece di chiedere al MIUR di ridurre le (proprie) quote riservate alla mobilità (gelosamente custodite visto il mercato delle 200.000 domande annuali), hanno chiesto al Parlamento di cancellare i docenti dalle graduatorie, mandanti di una finta rivoluzione copernicana che ha colpito il buon andamento della P.A. e sfregiato la tutela sindacale di tutto il personale docente. In sintesi, se si cancella il docente di ruolo da una graduatoria non si ottiene niente per i precari perché avrebbe liberato un altro posto, mentre quando un docente ottiene un’assegnazione provvisoria blocca le immissioni perché occupa per quell’anno due posti, quello di cui è titolate che non può essere assegnato in ruolo, e quello dove presterà servizio che sarebbe stato messo a disposizione per il ruolo se non fosse stato assegnato provvisoriamente al richiedente.

In diritto, si osserva come la Legge e il Decreto:

- intervengano sulle graduatorie ad esaurimento ma non sulle graduatorie di merito, con una palese disparità di trattamento tra personale abilitato,

- escludano i docenti di religione dalla cancellazione, allorquando lo stesso personale è interessato alle operazioni di mobilità se revocato dall’autorità diocesana, ai sensi del comma 3, articolo 4 della legge 186/2003, contrariamente a quanto premesso nell’atto amministrativo,

- giustifichino illogicamente l’adozione del provvedimento in base all’applicazione del CCNL del 26 novembre 2007, siglato proprio con il fine dichiarato di garantire quella stabilità dell’organico e quella continuità didattica perseguiti dalla legge,

- contraddicano la giurisprudenza esistente (sentenze della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione, dei Tribunali Amministrativi Regionali) improntata al riconoscimento del diritto di ciascun individuo a conseguire più abilitazioni-specializzazioni, ad essere assunto nei ruoli dell’Amministrazione secondo il merito e senza alcuna discriminazione.

Infine, si sottolinea come tale norma continui a perseguire - coerentemente purtroppo all’impianto complessivo della legge 167/2009 - il tentativo ultimo di annullare i diritti e le aspettative maturate dal personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento e d’istituto, dopo l’invenzione delle graduatorie distrettuali (sub iudice per i ricorsi ANIEF), e dopo aver tentato di impedire la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato (tentativo fallito per l’intervento dell’ANIEF in XI Commissione della Camera), e di intervenire nei giudizi pendenti in corso, sfavorevoli all’Amministrazione (rimessi grazie all’ANIEF alla Corte costituzionale). E’ chiaro che, se si possono cancellare i docenti di ruolo dalle graduatorie pur con una nobile quanto mai inutile giustificazione, si potrà domani imporre ai docenti precari di scegliere una sola classe concorsuale tra le tante possedute come gli si era imposto di scegliere una sola provincia (con l’ingannevole fine di esaurire subito le graduatorie, senza ancora una volta intervenire sulla mobilità), o ancora di migrare in un albo regionale/condominiale con doppi punteggi legati non più alla montagna ma a certificati anagrafici o albi genealogici. Pertanto, appare evidente come tale battaglia giuridica diventi l’ennesima iniziativa improntata alla salvaguardia delle graduatorie ad esaurimento e d’istituto e del diritto di tutti i docenti all’assunzione secondo il punteggio spettante. In conclusione, se passa oggi il principio che per un qualsiasi motivo si possono cancellare dei docenti dalle graduatorie, chi potrà impedire domani la cancellazione delle stesse graduatorie ad esaurimento? Il caso dell’invenzione delle graduatorie distrettuali e del pensionamento delle graduatorie d’istituto dovrebbe far riflettere bene.

I docenti di ruolo che vogliono aderire ai ricorsi nominali promossi, iscritti all’ANIEF o che intendono iscriversi all’ANIEF per l’occasione (in questo caso devono allegare alla documentazione richiesta il modulo di iscrizione in triplice copia debitamente firmato), interessati a impedire la propria cancellazione della graduatorie ad esaurimento e conseguentemente dalle graduatorie d’istituto, previa remissione alla Corte Costituzionale del comma 4-quinquies dell’art. 1 della L. 167/2009, devono inviare entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie ripulite alla Segreteria amministrativa dell’ANIEF, in Via Valdemone n. 57, 90144, Palermo, un plico contenente quanto previsto nelle istruzioni operative.

Contestualmente all’invio cartaceo, onde non incorrere in spiacevoli disguidi postali, devono inviare anche una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. recante cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, USP di permanenza (dove si è consegnata la domanda), classi concorsuali (es. Rossi, Mario, RSNMLR67Y87H987U, Palermo, A043, A051).

 

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