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Neo-assunti: la riduzione dell’obbligo di permanenza nella provincia da 5 a 3 anni è una vittoria del sindacato, ma non basta

Anief continuerà la battaglia per ripristinare quanto previsto dalla Legge 124/99 denunciando la violazione dell’articolo 8 della CEDU: l’assegnazione provvisoria va concessa fin dopo il primo anno di servizio.

È una vittoria a metà quella conseguita dall’Anief a proposito della riduzione di due anni dell’obbligo di permanenza nella provincia da parte dei docenti neo assunti nel comparto scuola a partire dal 2011. Il sindacato, sostenitore dell’emendamento PD alla Legge 128/2013, che ha generato il ritorno ai tre anni di obbligo di servizio anziché cinque, si è impegnato sino all’ultimo per permettere l’assegnazione provvisoria già dopo il primo anno immissione in ruolo. Come, del resto, previsto dalla Legge 124 del 1999.

L’aspetto positivo è che viene in tal modo finalmente superata quella illegittima norma imposta dalla Lega nel maggio 2011, attraverso cui si era solo tentato di dissuadere migliaia di precari che, pur di svolgere la professione di docente, avevano dato la loro disponibilità a scegliere una provincia lontana da casa, anche a diverse centinaia di chilometri. Le “avvisaglie”, contro questo provvedimento, si erano avute già con la sentenza della Consulta, ottenuta sempre dall’Anief, sul diritto al trasferimento dei precari.

Ora si ritorna ai 3 anni. Ma non finirà qui. Il sindacato, infatti, sulla questione continua a depositare ricorsi presso il tribunale del lavoro per la violazione dell’articolo 8 della CEDU, la Convenzione dei diritti dell’uomo. Ma anche per la non applicazione di diversi articoli della Costituzione italiana. L’obbligo di permanenza dei neo assunti, che non rientrano nelle categorie protette - gravi motivi di salute, figli piccoli, assistenza a disabili - , diventa inoltre davvero anacronistico dal momento che si sta discutendo sempre più seriamente sulla necessità di abolire le province. E assume contorni grotteschi quando si nega l’assegnazione provvisoria annuale anche qualora vi fossero “cattedre” e posti liberi nella provincia di residenza del richiedente.

Come noto, tutta ha origine dall’applicazione del CCNI del 29 febbraio, 13 luglio e 6 dicembre 2012. Oltre che dell’approvazione dell’art. 9, c. 21 della Legge 106/2011. Attraverso quest’ultimo articolo si è stabilito, in particolare, che "il personale docente, assunto a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore della legge, nell'anno scolastico 2011/12 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo". Una norma che, peraltro, è sembrata sin dal primo momento lacunosa nella sua estensione, lasciando aperto più di uno spiraglio per i passaggi di cattedra e di ruolo di tipo interprovinciale.

“Come sindacato – dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – abbiamo sempre ricordato che lo Stato ha il dovere di adottare tutte le misure necessarie al rispetto della vita familiare e alle relazioni tra gli individui appartenenti a una famiglia. È bene ricordare che per essere adeguate queste misure atte a riunire, ad esempio, un genitore con il proprio figlio, devono essere prese rapidamente. Perché il passare del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili nelle relazioni affettive tra un bambino e il suo genitore. In questi casi, chi è artefice immotivatamente del distacco forzato può essere imputato dei danni morali, che nelle ultime cause – conclude Pacifico - sono stati quantificati in 15mila euro più le spese di giudizio sostenute dal ricorrente nelle giurisdizioni interne”.

Tutti i docenti e Ata di ruolo assunti a partire del 1° settembre 2011 interessati ad anticipare l’assegnazione provvisoria già dal primo anno di servizio possono continuare a chiedere chiarimenti o informazioni sulle istruzioni operative da adottare scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

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