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FREQUENZA E INCOMPATIBILITA’ PER IL TFA

6. La frequenza dei corsi previsti dal presente decreto e’ incompatibile, ai sensi dell’articolo 142 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con l’iscrizione a:
a) corsi di dottorato di ricerca;
b) qualsiasi altro corso che da’ diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all’estero, da qualsiasi ente organizzati (sia in Italia che all’estero)

La frequenza alle attivita’ del tirocinio formativo attivo e’ obbligatoria. L’accesso all’esame di abilitazione e’ subordinato alla verifica della presenza ad almeno
§ il 70% delle attivita’ degli insegnamenti di scienze dell’educazione
§ l’80% delle attivita’ di tirocinio diretto e indiretto
§ il 70% delle attivita’ di insegnamenti di didattiche disciplinarie
§ il 70% delle attivita’ dei laboratori pedagogico-didattici
L’attivita’ di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l’insegnante tutor che ne ha seguito l’attivita’.
 
TIROCINIO E SUPPLENZA 
Il tirocinio si svolge in una delle istituzioni scolastiche accreditate con apposite convenzioni con le Università (possono essere sia scuole statali che paritarie, compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti)
Nel caso in cui i docenti ammessi alla frequenza del TFA svolgano attivita’ di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione (scuole statali o paritarie), le convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio  sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate, in modo da consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attivita’. (art. 15 comma 13 del dm 249/10).
Non è ancora chiaro se tale disposizione è valida unicamente se il servizio è svolto nella stessa classe di concorso o possa essere considerato valido, e in quali termin, il servizio in classe di concorso affine a quella del TFA.
ESAME FINALE
L’esame finale costituisce parte integrante del percorso di abilitazione e consiste:
a) nella valutazione dell’attivita’ svolta durante il tirocinio;
b) nell’esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;
c) nella discussione della relazione finale di tirocinio
La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all’attivita’ svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti all’esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione e fino a un massimo di
10 punti alla relazione finale di tirocinio. L’esame di tirocinio e’ superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70.
La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell’anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti.
Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, e’ il voto di abilitazione all’insegnamento
Il TFA ha carattere transitorio. Quando entreranno a regime le lauree specialistiche abilitanti all’insegnamento il TFA costituirà l’ultimo anno della laurea.
Gli sbocchi lavorativi dopo il TFA
Premessa: quello che viene indicato in questo articolo ha valore stante l’attuale normativa (contestata da associazioni e alcune sigle sindacali).
L’abilitazione conseguita permetterà di accedere
§ alla II fascia delle Graduatorie di istituto, riservata ai docenti abilitati ma non inseriti in Graduatoria ad esaurimento
§ ai concorsi
§ al reclutamento nelle scuole paritarie.
 
In particolare
1.    Le graduatorie di istituto sono composte da 3 fasce, utilizzate sia per le supplenze brevi e temporanee, che per supplenze fino al 30 giugno o 31 agosto. In nessun caso è possibile essere assunti in ruolo da Graduatorie di istituto. Il prossimo aggiornamento è previsto per l’estate 2014.
2.    l’abilitazione costituisce requisito di ammissione al concorso in base all’articolo 402 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3.    Le scuole paritarie in base all’art. 1 comma 4 della Legge 62/00 devono assumere docenti abilitati per mantenere lo status di paritaria

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