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Ricostruzione di carriera: bloccata per neo-assunti e passaggi di ruolo dal 1 settembre 2010

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna blocca i decreti per la progressione economica e invita l’amministrazione scolastica a sospenderne l’inquadramento economico. Quella di Bari conferma la validità del servizio prestato negli anni 2011, 2012, 2013 ai soli fini giuridici. Unica strada per recuperare i soldi, il ricorso alla Consulta per ottenere quanto già ottenuto dai giudici nella sentenza n. 223/12. Per richiedere le istruzioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Fino al 2014, infatti, i neo-assunti a partire dal 1 settembre 2010 percepiranno lo stesso stipendio che da precari, in quanto laddove anche ottengano un decreto di ricostruzione di carriera - che per legge deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla domanda protocollata - questo varrà ai soli fini giuridici e non economici, nonostante - per alcuni sindacati - siano state trovate le risorse per pagare gli scatti a chi li avrebbe maturati nel 2010 o nel 2011.

Anche chi a partire dal 1 settembre 2010 ha ottenuto un passaggio di ruolo continuerà a percepire lo stesso stipendio ricevuto l’anno precedente. D’altronde, l’una tantum - come ribattezzata da Anief - erogata nel 2011 per il 2010 e quella che nel 2013 dovrebbe essere erogata per il 2011, fino a quando non cambierà la norma non potrà essere utile alla progressione stipendiale di tutto il personale a tempo indeterminato, ragion per cui permane nella busta paga quello scivolo di due anni per la maturazione dello scatto stipendiale disposto coattivamente dal Mef nel cedolino del gennaio 2011.

L’unica strada per i neo-assunti o per chi è passato di ruolo dopo il settembre 2010 per recuperare l’anzianità retributiva dovuta e l’aumento di stipendio ed evitare di ritrovarsi tutta la carriera lavorativa ritardata di quattro anni ai fini economici, rimane il ricorso al tribunale del lavoro per sollevare questione di legittimità costituzionale dei commi 21 e 23 dell’art. 9 della legge 122/2010, sulla scia di quanto hanno fatto e ottenuto i magistrati con la sentenza n. 223/12 della Consulta per la parte in cui bloccava i loro automatismi di stipendio.

Si ricorda, infine, che nel rispetto della sentenza richiamata e della direttiva comunitaria 1999/70, è possibile anche richiedere la restituzione della trattenuta del 2,5% operata negli ultimi dieci anni sullo stipendio ai fini della costituzione del TFR, il pagamento degli scatti di stipendio per il periodo di pre-ruolo a partire dal 2003 e il riconoscimento da subito, per intero, dello stesso servizio di pre-ruolo svolto oltre i quattro anni, anche ai fini economici.

MODALITA' DI PREADESIONE al Ricorso:

Inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inserendo come oggetto “preadesione ricorso ricostruzione carriera neo-assunto” e per testo i propri dati anagrafici completi (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti mail e telefonici) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO – via, comune, provincia - della sede STATALE di attuale servizio).

 

Approfondimenti

Ragioneria territoriale dello Stato, Bologna, 12 dicembre 2012

In seguito all’aggiornamento del sistema di elaborazione delle ricostruzioni di carriera – SIDI si è potuto osservare che la normativa prevista dall’art. 9, comma 23, del D. L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, viene applicata in maniera diversa dal SIDI rispetto al sistema operativo del MEF, SPT. In attesa di un chiarimento da parte delle Amministrazioni interessate circa la corretta valutazione degli anni 2011 e 2012 ai fini della progressione di carriera si consiglia di attendere prima di predisporre l’inquadramento dei neo immessi in ruolo a partire dall’a. s. 2010/11 o in caso di passaggio di ruolo in data successiva all’1/9/2010. I suddetti provvedimenti dovranno essere inviati al controllo di regolarità amministrativa e contabile solo dopo la corretta interpretazione della normativa già citata.

 

Ragioneria territoriale dello Stato, Bari-Bat, Prot. Nr. 89952/11, 26 settembre 2012 

Il disposto dell’art. 9 commi 1 e 21, decreto legge n.78 del 31/05/2010, deve essere applicato anche al personale scolastico, in quanto fruisce di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi.
OGGETTO: decreti di ricostruzioni di carriera per il personale scolastico, art. 9, commi 1 e 21, D.L. 78/2010.
Attualmente stanno pervenendo a questa RTS molti decreti di ricostruzione di carriera che, pur riconoscendo il passaggio ad una fascia stipendiale più elevata per gli anni 2011 e 2012, non predispongono il rinvio degli effetti economici in applicazione della norma suddetta. Si fa presente che, la scrivente, per motivi di correntezza sta apponendo il visto di regolarità su tali decreti e, di fatto, sta provvedendo all’applicazione della norma in questione. Tanto premesso, nelle more di un aggiornamento del sistema applicativo utilizzato per predisporre i provvedimenti, si invitano le Istituzioni Scolastiche a inserire manualmente, nelle premesse del decreto, gli estremi della norma e, nel dispositivo, una dicitura del tipo “...le progressioni disposte negli anni 2011-2012-2013 hanno effetto per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”. Infine, si invitano i dirigenti scolastici ad informare opportunamente il personale
destinatario dei provvedimenti mancanti del riferimento normativo in questione e già vistati dalla Ragioneria Territoriale dello Stato.

 

Articolo 9, Legge 122/2010

c. 21 “Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”

c. 23 “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.”

 

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