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Trattenuta TFR: MIUR con una nota respinge le diffide

Anief risponde con ricorsi al Giudice del lavoro. Irrilevanti e pretestuose le deduzioni che richiamano l’interpretazione della circolare 17 dell’8.10.10, punto 5.1 dell’ex-INPDAP e l’art. 1, c. 3 DPCM del 20.12.99, mai recepito nel contratto. Una copia della diffida inviata deve essere inoltrata a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 15 aprile, per ricevere le istruzioni operative e ottenere, come per i giudici, la cessazione della trattenuta e la restituzione dei soldi versati.

Sebbene l’amministrazione (Dipartimento per la programmazione Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e AA.GG. Uff. 7 - Miur), nella nota Prot. n. MIUROODGRUREGUFF 5371 del 23 marzo 2012, richiami

- in primis, l’interpretazione fornita dall’Inpdap e del MEF sul mantenimento dell’attuale ripartizione in quote a carico del lavoratore (2,50%) e del datore di lavoro (4,41%) del contributo per la composizione del trattamento di fine servizio alla luce delle modifiche introdotte sul computo (6,91%) e non sulla natura delle prestazioni,

- in secundis, ai sensi del c. 3, art. 1 del DPCM del 20 dicembre 1999, nel caso l’interpretazione sia errata e conseguentemente sia stata legiferata la cessazione della trattenuta del 2,5% a carico del lavoratore, l’accantonamento della stessa cifra sempre a carico del lavoratore ai fini del mantenimento dell’invarianza della retribuzione netta complessiva di quella utile ai fini previdenziali, come disciplinata da un contratto che, però, non è mai stato firmato perché bloccato al 2009,

come hanno già avuto modo di dimostrare i giudici amministrativi del TAR Calabria, con la sentenza n. 53/2012, riguardante le trattenute illegittime operate dal 1 gennaio 2011 sui loro stipendi, il c. 10, art. 12, L. 122/2010 ha innovato la materia (precedentemente regolata dall’art. 11, L. 152/68 e dall’art. 37, D.P.R. 1032/1973) e ha rimesso il trattamento di fine servizio dei pubblici dipendenti gestiti anche dall’ex-INPDAP alle modalità previste per i lavoratori privati (esonerati dalla trattenuta del 2,5%, per via del c. 5, art. 1 dello stesso DPCM del 1999) e regolate dallo stesso comma dell’art. 2120 del Codice civile, come modificato dall’art. 3, c. 16 della L. 297/1982, intervenendo anche sull’aliquota. Dal 1 gennaio 2011, pertanto, la trattenuta per il TFS/TFR è a carico esclusivo del datore di lavoro. Se, infatti, la stessa formazione del trattamento di fine servizio/fine rapporto avvenisse in maniera disomogenea tra lavoratori pubblici e privati, pur regolata dalla stessa norma, sarebbe evidente la violazione dell’articolo 3 e dell’articolo 36 della Costituzione.

Anief, dunque, prende atto della resistenza della pubblica amministrazione alle diffide preparate e nel rimanere convinta dell’illegittimità della trattenuta del 2,5% operata sugli stipendi dei dipendenti della scuola dal 1 gennaio 2011, metterà a disposizione i propri uffici legali per ricorrere al Giudice del lavoro, ottenere quanto indebitamente prelevato come già avvenuto per i giudici amministrativi e mantenere la quota di costituzione del TFS/TFR a totale carico del datore di lavoro.

Chiunque abbia già inviato il modello di diffida, deve inviarne una copia a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. al fine di ricevere le istruzioni operative per ricorrere, a partire dal 15 aprile 2012.

La nota del Miur

La sentenza del Tar Calabria

Il comunicato precedente

 

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